Separazione personale dei coniugi. Abbandono del tetto coniugale. Addebito (Cc, articoli 143, 146, 151)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Osserva il Tribunale di Grosseto come l’abbandono del tetto coniugale sia, di per sé, causa sufficiente di addebito della separazione dei coniugi, in quanto conduce all’impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che ha posto in essere l’abbandono provi che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell’altro coniuge, ovvero in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Occorre sul punto richiamare il disposto dell’articolo 146, II, c.c., e dell’articolo 151, II, c.c.: a norma della prima disposizione, invero, solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio, costituisce “giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale”.
Il coniuge che, per contro, vi si allontani, senza avere preventivamente provveduto al deposito di una delle domande suindicate incorre, pertanto, nella violazione dell’obbligo di coabitazione, sancito dell’articolo 143, II, c.c., da cui consegue inevitabilmente - in forza del chiaro disposto dell’articolo 151, II, c.c. (che ancora la pronuncia di addebito alla sussistenza in concreto di un comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri che derivano dal matrimonio) - l’addebito della separazione al coniuge che si sia allontanato dal tetto coniugale.
Quanto alla cennata prova liberatoria, essa ben può essere fornita sulla base di presunzioni, appartenendo anche queste ultime, al pari degli altri mezzi istruttori, al catalogo delle prove, contenuto nel Titolo II del libro VI del codice civile, idonee a fondare la decisione del Giudice.
E tuttavia, la presunzione è un ragionamento di tipo induttivo che deve fondarsi su di un “fatto” noto dal quale si risale alla conoscenza di un fatto ignorato e, se più sono i fatti, essi devono essere gravi, precisi e concordanti. Solo in tal modo, invero, la “cognizione” del Giudice si forma su elementi istruttori oggettivi, che gli consentano di inferire, da un dato fattuale noto, un fatto ignoto il cui accertamento sia decisivo per la risoluzione della controversia.
Una presunzione giuridicamente valida non può, dunque, fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell’id quod plerumque accidit.
Tribunale di Grosseto, sentenza 29 aprile 2024 n. 439
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
magistrati: dott. ### dott. ### rel. dott.ssa ### ha pronunziato la
seguente
SENTENZA
nel procedimento per ### giudiziale instaurato da ### (C.F. ###)
con l'assistenza dell'Avv. ### contro ### (C.F. ###) con
l'assistenza dell'Avv. ### con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “### l'###mo Tribunale adito contrariis reiectis
disporre l'affido condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con
facoltà dello stesso di frequentarli con la massima libertà in ragione
dell'età del minore, disporre altresì che il padre versi alla signora ###
a titolo di contribuito nel mantenimento del figlio la somma di euro
300,00 in ragione delle condizioni economiche del ### e degli
obblighi alimentari a suo carico, oltre al 50 per cento delle spese
straordinarie per la cui corretta individuazione e disciplina si rinvia al
protocollo attualmente in uso al Tribunale di Grosseto . Disporre che
ciascuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento in quanto
economicamente autosufficienti con rinuncia alla domanda di addebito
della separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per parte resistente: “in via principale ### la separazione personale
dei coniugi con addebito di colpa al marito, avendo lo stesso, per tutto
quello già dimostrato in istruttoria, violato gli obblighi e doveri
coniugali.
Affidamento esclusivo del figlio ### alla madre, presso la quale dovrà
essere domiciliat ###profondo rifiuto psicologico del minore di avere
rapporti con il padre.
Si evidenzia come il #### anche a seguito della sentenza penale
depositata abbia con ripetuti comportamenti fatto mancare i mezzi di
sussistenza al figlio minore corrispondendo a titolo di mantenimento.
### ha omesso di corrispondere la propria quota parte del rateo di
mutuo gravante sull'abitazione ### familiare ed ha venduto la sua
quota di proprietà, ½, della abitazione familiare alla allora compagna
### che adesso è stata sottoposta a vendita giudiziaria per cui ###
e la di lui madre dovranno, a seguito della vendita della casa, trovarsi
una nuova abitazione.
In via subordinata sul punto disporre l'affidamento condiviso del figlio
### di 14 anni con domicilio presso l'abitazione della madre in ###
n. 43.
Assegnare, comunque, l'uso esclusivo della casa coniugale sita in ###
n. 43 e di tutti i mobili che la arredano alla ###ra ### ed al minore
### come da Ordinanza presidenziale del 24.10.2018 e trascritta il
### Reg. Gen. 1390 e Reg. Part. 1062. ### stabilire che, non
appena il ### dei ### di ### avrà venduto all'asta la ex casa
coniugale, il ### corrisponda la metà del canone di affitto per una
nuova abitazione delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella
attuale e nella stessa loc. di ### dove ### ha tutte le amicizie.
Attribuire la riscossione degli assegni familiari al genitore
domiciliatario, quindi alla ###ra ### come per legge, mentre adesso
vengono percepiti dal #### confermare l'erogazione dell'assegno di
mantenimento (€ 350,00) per il figlio ### a carico del padre disposto
dal ### del Tribunale in via provvisoria, oltre alla corresponsione del
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Grosseto.
Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni
nuove della parte convenuta.
Con vittoria delle spese, competenze onorari del presente giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza si pone a definizione dei giudizi riuniti RG n.
###/ 2017 e ###/2017.
Su questo presupposto occorre brevemente ricordare che: - in data
### è stato iscritto al ruolo da, ### il ricorso ex art.709 ter c.p.c.
(distinto al Registro Generale del contenzioso civile del Tribunale di
Grosseto con il n. ###/2017) con cui - rappresentato che ### aveva
in precedenza avviato “due distinti ricorsi per separazione giudiziale:
il primo davanti a questo Tribunale (..)” e l'altro “avanti al Tribunale
di Viterbo”, poi non coltivati - il ricorrente ha chiesto al Tribunale di
disporre “l'espletamento di perizia socio familiare che coinvolga
soprattutto il minore volta ad accertare e verificare 1) la condotta
alienante della madre; 2) gli effetti di essa sul minore; 3) gli interventi
di sostegno alla genitorialità da porre in essere a tutela del minore
### funzionali al superamento dell'atteggiamento di vendetta e
rancore che anima la ricorrente e a rendere civili i rapporti tra genitori”
e di assumere “nei confronti di ### inadempiente agli obblighi cha la
onerano in tema di responsabilità genitoriale, affidamento,
collocamento (di fatto) e tempi di permanenza ”; - in questo
procedimento si è costituita ### la quale, contestando le pretese
avversarie, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare inammissibile ed
improcedibile il ricorso proposto ex art 709 ter c.p.c., poiché tra i
coniugi non vi è mai stata e non è pendente allo stato alcuna
separazione e perché non sono mai stai presi provvedimenti che
regolino l'affidamento condiviso … nel merito… rigettarlo in quanto
infondato in fatto ed in diritto”; - successivamente, sul medesimo
giudizio instaurato ex art. 709 ter c.p.c., con ordinanza del 2.11.2017,
è stat disposta CTU sul seguente quesito: “esaminati gli atti di causa,
sentite le parti, separatamente, congiuntamente e con i figli ove
possibile, i minori, ed i loro eventuali consulenti, nonché sentiti e
coinvolti i ### territoriali e il personale scolastico dell'istituto
frequentato dai minori medesimi nonché eseguiti, con il metodo che
riterrà adeguato al caso, servendosi di ausiliari ove lo ritenga
necessario, le opportune indagini ed accertamenti, dica il ### a)
quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti, la condizione
psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica dei minori con
particolare riferimento alla conflittualità fra i coniugi ed alle possibili
ricadute sul processo formativo dei minori; b) quali siano i rapporti
dei minori con entrambi i genitori ed i relativi ambienti familiari,
evidenziando eventuali situazioni di disagio degli stessi minori rispetto
a questi ultimi; c) se sussistano condotte della madre ovvero del padre
idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori e a ostacolare il
rapporto con l'altro genitore;) nel caso di riscontro di elevata
conflittualità tra i genitori nella gestione dei minori o di altro motivo
che arrechi pregiudizio allo stesso, suggerisca il CTU se sia opportuno
che i genitori avvalendosi di esperti, tentino un percorso di mediazione
familiare nell'interesse dei minori stessi e la presumibile durata di tale
percorso, indicando altresì le soluzioni, compatibili le condizioni delle
parti, che meglio salvaguardino l'interesse dei minori”; - nella stessa
data del 2.11.2017, ### ha depositato, presso l'intestato Tribunale,
ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, distinto al registro
generale del contenzioso civile con il n. ###/2017; - la resistente si
è costituita in tale giudizio in data ###; - celebratasi l'udienza dinanzi
al ### del Tribunale, quest'ultimo ha emesso l'ordinanza del
24.1.2018.2019 con cui, in via temporanea ed urgente, ha affidato il
figlio minore ### ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con
domiciliazione prevalente presso la madre, ha assegnato a
quest'ultima il diritto d'uso della casa familiare ed ha determinato in
euro 350,00 mensili oltre rivalutazione ### ed oltre al 50% delle
spese straordinarie, il contributo del padre al mantenimento del figlio,
con riserva di provvedere sulle modalità di frequentazione tra padre e
figlio all'esito della relazione che avrebbe successivamente definito “la
CTU disposta nell'ambito del procedimento ex art 709 ter c.p.c.
pendente tra le stesse parti”; - la relazione peritale è stata depositata,
in data 30 luglio 2018, sul fascicolo R.G. n. ###/2017; tale
procedimento è stato poi riunito (all'udienza del 18.1.2019) al
fascicolo R.G. n. ### del 2017; - nelle more, su tale ultimo
procedimento (prima della detta riunione), il giudice istruttore,
acquisita la relazione peritale di cui sopra, ha adottato l'ordinanza del
seguente tenore: “letti gli atti di causa, nonché la relazione peritale
del dr. ### disposta nel giudizio n. R.G. ###/2017 pendente tra le
stesse parti; rilevato che appare necessario dare mandato ai servizi
territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del
minore affinché sia fornito sostengo ai genitori ed al minore, per il
superamento della conflittualità manifestata tra i coniugi e delle
ripercussioni negative che la stessa ha avuto su ### e per la ripresa
dei rapporti tra quest'ultimo e il padre; dispone che il servizio socio
assistenziale competente: - previo ascolto del minore e delle parti,
attivi ogni opportuno intervento di sostegno al nucleo familiare, al fine
di consentire al minore il superamento delle difficoltà psicologiche
sorte in conseguenza della conflittualità genitoriale, indicando in sede
di relazione ogni evoluzione sullo stato psicologico del minore, sulle
cause della permanenza di eventuali condizioni di disagio e sulla
qualità della relazione del minore con i genitori; - compia ogni
opportuna valutazione sulla capacità genitoriale delle parti, fornendo,
alla luce dell'indagine socio-familiare ad esso demandata, ogni
elemento utile alla definizione del regime di affidamento del minore e
proponendo le modalità di collocamento e frequentazione dell'uno e
dell'altro genitore più idonee nel caso di specie, che, nel tutelare
l'interesse del figlio al mantenimento di un continuativo rapporto con
ciascuno dei genitori e di rapporti significativi con gli ascendenti,
realizzi, in concreto, questo interesse e protegga il minore dalla
conflittualità genitoriale; - depositi relazione fino a 5 giorni prima
dell'udienza cui la causa verrà rinviata.
Quanto al contributo del padre al mantenimento per il figlio ###
conferma l'ordinanza del 24.1.2018 precisando, con riferimento alle
spese straordinarie, che l'assegno di mantenimento è comprensivo
delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla
frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta
ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al
di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie,
cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an,
ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono
comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze
episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono
considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già
concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla
scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del
medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni
talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle
invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale
premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese
nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse
scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di
cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di
antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di
patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera
autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche
organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola
e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della
cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere,
estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di
entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed
eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e
private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la
separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i
genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive:
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario
per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite ### spese mediche e di
degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a
fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato
dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15
gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la
previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da
ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese
per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci
prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto
di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di
assicurazione per il mezzo di trasporto”; - tale ordinanza è stata
successivamente oggetto di modifica da parte dello stesso giudice
istruttore, il quale ha disposto che “le spese straordinarie per il minore
devono individuarsi in base a quanto previsto dal ### concluso tra
l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ###
nel febbraio 2017 (invita i ###ri Avvocati a fornirne copia ai propri
assistiti)”; - il giudizio, istruito documentalmente, mediante
l'assunzione di prove orali e con l'ascolto del minore, è stato trattenuto
in decisione all'udienza del 17.10.2023 con assegnazione alle parti dei
termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie
di replica. *** *** in via preliminare ### resistente ha insistito,
invero soltanto con la comparsa conclusionale, per la pronuncia “sulla
inammissibilità ed improcedibilità del ricorso ex art. 709 ter c.p.c.” in
quanto “introdotto irritualmente e, conseguentemente” per la
condanna di “### alla rifusione delle spese di lite”.
Anche a non voler ritenere la domanda rinunciata (poiché non
riproposta in sede ###può trovare accoglimento.
Come ricordato, infatti, con ordinanza del 2.11.2017, il Collegio ha
accolto la domanda del ### nella parte in cui chiedeva di disporre
“l'espletamento di perizia socio familiare che coinvolga soprattutto il
minore volta ad accertare e verificare 1) la condotta alienante della
madre; 2) gli effetti di essa sul minore; 3) gli interventi di sostegno
alla genitorialità da porre in essere a tutela del minore ### funzionali
al superamento dell'atteggiamento di vendetta e rancore che anima
la ricorrente e a rendere civili i rapporti tra genitori”, così parzialmente
definendo il giudizio introdotto ex art 709 ter c.p.c..
Il provvedimento, avente natura decisoria e latamente cautelare, ha
dunque definitivamente, seppure implicitamente, affermato la
ammissibilità della domanda cui ha dato parziale accoglimento,
cosicché l'eventuale sua censura avrebbe dovuto essere
necessariamente veicolata da una immediata impugnazione.
Mutatis mutandis, infatti, appare applicabile alla descritta fattispecie
il condivisibile principio secondo cui per comprendere se un
provvedimento debba o meno essere oggetto di impugnazione
immediata “è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore
o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e,
conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a
produrre, sicché hanno natura di sentenze - soggette agli ordinari
mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in
giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ.,
contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione,
sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o
preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27127 del 19/12/2014) Le
domande di merito.
La separazione personale dei coniugi.
Sul punto il Tribunale ha emesso sentenza non definitiva, pubblicata
in data ###. Alcuna ulteriore statuizione deve essere pertanto
adottata in merito allo status. ### della separazione.
Stante la rinuncia da parte del ricorrente alla propria domanda di
addebito, può analizzarsi soltanto la omologa domanda dispiegata da
### A sostegno della propria richiesta la resistente ha allegato che “i
rapporti tra i coniugi si sono deteriorati solamente per colpa del marito
che ha lasciato la moglie ed il figlio per un'altra donna, la sig.ra ###
non occupandosi più di loro e per andare a convivere con la stessa in
casa di costei in ### n. 14 e con i loro due gemelli”; in particolare,
ha evidenziato la resistente che “il ### e la ### hanno concepito i
loro figli tra febbraio e marzo, proprio poco dopo il ritorno da un
viaggio fatto con la moglie e Dennis”.
Sul punto relativo alla cessazione della comunione materiale e
spirituale tra i coniugi il ricorrente si è limitato ad allegare quanto
segue: “il matrimonio non è mai stato felice a causa della condotta
della moglie, ostile al nucleo familiare da cui il marito proviene e
morbosamente dipendente dalla di lei madre.
Il fatto che il ricorrente e la moglie (così come la suocera del
ricorrente) abbiano, …, lavorato presso la stessa azienda in ###
(### ha aggravato tale situazione di conflitto.
La moglie inoltre ha manifestato tratti psicologici complessi,
manifestando un'attrazione verso il mondo della magia ###. Per tali
motivi è cessata la comunione materiale e morale tra i coniugi, il
marito ha deciso di lasciare la casa familiare (i litigi erano divenuti
troppo frequenti e rischiavano di arrecare pregiudizio a ###, e
conosciuta una donna (la sig.ra ### con questa ha allacciato una
relazione da cui sono nati due gemelli nati il 23 dicembre del 2016 di
nome ### e ###”.
Sulla scorta di quanto precede la domanda di addebito dispiegata dalla
resistente deve essere accolta.
E' noto, infatti, il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione
“secondo cui l'abbandono del tetto coniugale è causa di per sè
sufficiente di addebito della separazione, in quanto conduce
all'impossibilità della convivenza, salvo che il coniuge che ha posto in
essere l'abbandono "provi" che siffatta condotta è stata da lui posta
in essere a cagione del comportamento dell'altro coniuge, ovvero in
una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed
irreversibile crisi del rapporto coniugale.” (Corte di Cassazione Sez. 1
- , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021).
Ebbene, nel caso di specie risulta pacifico che il ricorrente si sia
volontariamente allontanato dalla casa familiare nel 2016, ed anzi, più
precisamente, è rimasto incontestato che “ a fine settembre, verso il
26 o 27, improvvisamente il ### se ne andava di casa senza farvi più
ritorno” (vds. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta ### A fronte
di ciò il ricorrente non ha offerto la prova di una preesistente
conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale, che risulta
invero smentita dal viaggio compiuto dalla famiglia agli inizi dello
stesso 2016.
Nessun rilievo in proposito, poi, possono avere le dichiarazioni
testimoniali rilasciate da ### all'udienza del 28.4.2021, in quanto "de
relato actoris" e vertenti, dunque, su fatti e circostanze di cui il teste
è stato informato dal soggetto che ha proposto il giudizio, cosicché la
rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla (cfr. Corte di
Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Affidamento del minore, sua collocazione ed assegnazione della casa
familiare.
All'udienza del 28.6.2023 ### ormai quattordicenne, ha espresso un
chiaro e fermo rifiuto ad avere rapporti con il padre.
Tale rifiuto è stato fondato dal ragazzo principalmente in ragione
dell'episodio relativo alla presentazione da parte di quest'ultimo della
sua nuova compagna; in particolare, con riferimento al rapporto con
il padre, ### ha dichiarato: “meno lo vedo è meglio è; avevo 6 o 7
anni, lui mi aveva proposto di andare all'### per prendere un gioco,
invece mi ha portato a casa di quella con cui stava e mi ha detto
questa è la tua nuova mamma, hai due fratelli; poi mi chiude in bagno
(non so perché); poi sono arrivati i carabinieri perché era arrivata la
mia mamma…”.
Invero, già la consulenza tecnica d'ufficio evidenziava come la
“frequentazione della nova compagna promossa dal padre e la nascita
dei fratelli a breve distanza di tempo dalla separazione dei propri
genitori, sembrano aver costituito per il minore una serie di eventi
stressanti superiori alle sue capacità elaborative” (vds. pag 24 CTU) e
che “in seguito alle difficoltà di frequentazione con il figlio ed
all'attribuzione da parte del ### dell'intera responsabilità di tale
situazione alla ex compagna, questi ha agito la propria conflittualità
in modo controproducente alimentando, attraverso alcune discutibili
scelte sul piano simbolico ed economico (ad es. la vendita della metà
della casa coniugale alla nuova compagna e la richiesta alla ### del
pagamento di un affitto per l'usufrutto) che non hanno fatto altro che
rafforzare nella madre di ### il timore di una sua volontà di tutelare
il nuovo nucleo familiare a scapito dell'interesse del figlio. Timore che
la madre, in modo forse inconsapevole, sembra aver veicolato in
modo diretto e non filtrato a ### alimentando così la propria ostilità
nei confronti del padre” (vds. pag. 25 CTU).
Sulla scorta di quanto sopra e delle ulteriori emergenze che si seguito
si andranno ad elencare, ritiene questo Collegio che il rifiuto del
minore di avere rapporti con il padre non possa che apparire
consapevole e motivato e non possa, peer questo essere disatteso.
Tale determinazione appare infatti maturata in via principale in
ragione dello stress emotivo patito dal minore a fronte degli “incongrui
agiti” da parte del padre, quali “la precoce esposizione alla figura della
nuova compagna e la minimizzazione del potenziale impatto su figlio
della gravidanza e della nascita dei fratelli a pochi mesi di distanza
dalla separazione coniugale” (cfr. pag. 24 della consulenza tecnica
d'ufficio).
Proprio tali agiti appaiono aver verosimilmente innescato il
coinvolgimento del minore “in maniera attiva e disfunzionale
all'interno” della dinamica conflittuale in atto tra i genitori; dinamica
in cui “### sembra essersi caricato della funzione di contenitore
emotivo della madre e della sua pur comprensibile sofferenza,
interrompendo la frequentazione con un padre percepito come
abbandonico e come principale responsabile di tale sofferenza” (cfr.
pag. 24 della consulenza tecnica d'ufficio).
Sul punto deve ancora rilevarsi che le relazioni depositate dal ###
nel corso del giudizio hanno restituito un quadro caratterizzato dalla
aderenza, meramente astratta, dei genitori al progetto condiviso per
la ripresa dei rapporti tra padre e figlio (progetto che ipotizzava “1.
incontri singoli di conoscenza; 2. incontri di coppia con il consultorio;
3. sostegno psicologico al minore; 4 nuove modalità comunicative tra
il minore e il padre inizialmente tramite messaggi telefonici,
successivamente con contatti diretti; 5. incontri preparatori “protetti”
con educatore professionale; 6. successivi incontri monitorati con
educatore professionale”), la cui realizzazione è stata, però,
purtroppo, di fatto, del tutto inficiata dalla difficoltà degli adulti
“ognuno con motivazioni diverse … a porsi in un atteggiamento di
cambiamento rispetto al passato” e dall' “insormontabile
atteggiamento di rabbia reciproca” della coppia genitoriale, “dovuto al
percorso giudiziario”, articolatosi in almeno quattro procedimenti
“riguardanti conflitti successivi alle separazione” (vds. relazione del
10.12.2019- depositata in data ###).
In questo contesto emerge la figura di ### come quella di un minore
dotato di “autonomia decisionale” che rifiuta di vedere il padre “non
tanto [perché] indotto dalla figura materna, quanto dall'esperienza
“abbandonica” vissuta attraverso il comportamento avuto dalla figura
paterna in modo repentino nei suoi confronti”; minore che “vive la
figura paterna con moti di rabbia e con la ferma volontà di non volerlo
incontrare, neanche in modalità “protetta”, al fine di potersi sollevare
attraverso un incontro monitorato dalla parte “irrisolta” e non detta”,
che “si sente offeso per il comportamento avuto dal padre in questi
anni, sente[ndo] di essere stato repentinamente sostituito con
un'altra famiglia” e che, ancora, ha via via inasprito le proprie reazioni
alla possibilità di incontrare il padre, in tal senso giungendo - di fronte
alle proposte del ### - sino ad agire “con gesti dimostrativi di
aggressività sia contro gli operatori, sia contro la madre, la sua reale
rabbia nei confronti del padre” (vds. relazione del 7.10.2020).
Tali circostanze rendono evidente che la “posizione di rabbia e di
indisposizione del minore” verso il padre sia di fatto rimasta immutata
nel corso di tutto il giudizio.
Le successive relazioni dei ### infatti - pur dando conto di una
possibilità di riavvicinamento per il tramite di un compagno di ###
poi non concretizzatasihanno sempre confermato il forte disagio del
minore nel relazionarsi al padre, tale da giustificare la richiesta dei
genitori di “non sottoporlo ad ulteriori stress” (vds. relazione di
aggiornamento dell'8.10.2020) e l'interruzione della programmazione
volta al riavvio dei rapporti padre-figlio (vds. relazione di
aggiornamento del 20.3.2023).
In tal senso deve ancora rilevarsi che, “seppure in sedi e momenti
separati, la coppia genitoriale si è mostrata concorde ed ha espresso
la volontà di attendere la crescita e la conseguente maturazione di
### senza forzare ulteriormente il riavvicinamento alla figura
genitoriale paterna” .
Insomma, “nel corso degli anni i ### … hanno effettuato numerosi
tentativi di riavvicinamento tra ### e il padre che si sono mostrati
tutti fallimentari se non addirittura controproducenti e che hanno solo
alimentato lo status emotivo di rabia provato dal minore nei confronti
del padre” cosicché, nonostante gli interventi posti in essere “per
riavvicinare il minore al padre, con la piena collaborazione di entrambi
i genitori… è possibile affermare che ad oggi non sembrano esserci gli
estremi per poter procedere con ulteriori interventi che non fanno
altro che creare pregiudizio al minore alimentando rabbia e
opposizione” (vds. relazione di aggiornamento del 20.3.2023).
Ebbene, sulla scorta di quanto precede, ritiene il Collegio, orientato
dal preminente interesse del minore, di dover disporre l'affidamento
esclusivo di ### in favore della madre, e ciò al fine di ridurre al
massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo
familiare e di assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità
del minore.
Preme precisare che il regime di affido esclusivo disposto non deve
confondersi con il regime di affido c.d. super-esclusivo.
Nella presente fattispecie, dunque, il padre rimane titolare del potere
di adottare, assieme alla madre, le decisioni di vita più importanti per
il minore. Il padre, inoltre, a norma di legge ex art. 337 quater co. 3
c.c., manterrà il potere-dovere di vigilare sulla istruzione ed
educazione del figlio, potendo ricorrere al ### quando ritenga che
siano state assunte dalla madre affidataria decisioni pregiudizievoli
all'interesse del minore stesso, a norma del medesimo art. 337 quater
co. 3 c.c.
La deroga alla regola dell'affidamento condiviso si giustifica, nel caso
di specie, in ragione della radicata volontà del minore di non avere
rapporti con il padre.
In ragione di tale ferma determinazione di ### infatti, il
coinvolgimento paterno in quelle decisioni che non siano di maggiore
importanza potrebbe verosimilmente essere vissuto dal minore come
pregiudizievole in quanto percepito come l'intrusione nella sua sfera
personale da parte di una figura con cui non ha più alcuna condivisione
ormai dal 2017 e che ha mostrato, in passato, “di non essere in grado
di sintonizzarsi in modo sufficientemente adeguato rispetto ai vissuti
ed ai comprensibili timori del figlio” (vds. pag. 29 CTU).
Tale percezione, verosimilmente, non permetterebbe al minore di
svincolarsi ed emanciparsi dalla sua attuale posizione di profonda
rabbia nei confronti del padre e - in considerazione della latente
conflittualità tra i genitori, che proprio nelle decisioni di minor rilievo
potrebbe trovare maggiore sfogo - di essere sollevato (per usare le
parole della ### “dalla funzione assunta di contenitore emotivo e di
difensore della madre”.
Preme precisare, a questo punto, che, pur a fronte delle dinamiche
disfunzionali venutesi a creare a seguito della disgregazione della
coppia genitoriale, non possono sorgere dubbi sulla idoneità
genitoriale della madre, e ciò anche sotto il punto di vista dell'accesso
all'altro genitore; emerge infatti, dalle diverse relazioni dei ### che
entrambi i genitori abbiano prestato la piena collaborazione agli
interventi di volta in volta ipotizzati, seppure, poi, la reciproca
conflittualità ne abbia disinnescato gli effetti.
Stante l'assenza di rapporti con il padre, è naturale che il minore sia
collocato presso la madre, in favore della quale deve essere
confermata l'assegnazione della casa coniugale. ###à dei
presupposti su cui si fonda la domanda di “stabilire che, non appena
il ### dei ### di ### avrà venduto all'asta la ex casa coniugale, il
### corrisponda la metà del canone di affitto per una nuova
abitazione delle stesse dimensioni e caratteristiche di quella attuale e
nella stessa loc. di ### dove ### ha tutte le amicizie” nei impone il
rigetto.
Quanto al regime di frequentazione, state quanto sopra, non può che
prevedersi che gli incontri padre-figlio siano subordinati alla effettiva
disponibilità in ipotesi manifestata da ### allo stato, peraltro, ancora
in ragione della ferma opposizione del minore, appare inopportuna la
previsione di ulteriori incarichi al ### Le domande aventi contenuto
economico.
Nessuna rilevante modificazione ha interessato nel corso del giudizio
le capacità reddituali del ricorrente, che con la nota del 20 maggio
2020 ha manifestato la propria disponibilità “a consensualizzare la
causa di separazione… alle condizioni in corso” per come stabilite,
dunque, in sede presidenziale.
Considerate le condizioni economiche del padre, per come emergenti
dagli atti, non sussistono pertanto ragioni per discostarsi, in punto di
richieste economiche, da quanto già previsto con ordinanza del
24.1.2018.
Invero, gli oneri gravanti sul ricorrente, anche per il mantenimento
dei suoi due ulteriori figli, non permettono di individuare un contributo
al mantenimento più elevato rispetto a quello già in essere.
Le spese del presente giudizio.
Stante il comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status ed
alla disciplina relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale, le
spese di lite debbono essere compensate per la quota di 3/4 ; in
ragione della soccombenza di parte ricorrente sulla domanda di
addebito, la restante quota di 1/4 essere posta a suo carico.
Quest'ultima è liquidata come da dispositivo in ragione dei parametri
medi di cui al D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore
indeterminabile della causa.
Le spese di CTU debbono essere poste a definitivo carico solidale delle
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa o assorbita così dispone: -addebita la separazione
a ### -assegna la casa coniugale a ### che la abiterà con il figlio;
-affida in via esclusiva il minore, ### alla madre, prevedendo che il
padre possa vedere e tenere con sé il figlio soltanto a seguito
dell'eventuale disponibilità manifestata dal minore stesso, secondo i
tempi ed i modi dal medesimo individuati; - dispone che ### versi a
### entro il giorno cinque del mese, a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, la somma di € 350,00; l'importo è soggetto
a rivalutazione annuale secondo gli indici ### far data dal maggio
2025; -le spese straordinarie del figlio saranno sostenute da ciascun
genitore per la quota del 50% ; - compensa per la quota di 3/4 le
spese del presente giudizio; - condanna ### a rifondere a ### la
restate quota di ¼ delle spese legali, che liquida in euro 1.904,00 oltre
spese generali al 15%, oltre c.p.a. e IVA se dovuta come per legge; -
pone a definitivo carico solidale delle parti le spese di CTU già liquidate
con decreto del 18.10.2018, emesso sul fascicolo R.G. n. ###/2017
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/04/2024.
14-05-2024 21:25
Richiedi una Consulenza