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Sentenza

Separazione giudiziale – Mantenimento della moglie e della figlia (Cc articoli 151 e 156)
Separazione giudiziale – Mantenimento della moglie e della figlia (Cc articoli 151 e 156)
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel.
2. FASANO dott.ssa Cristina - giudice
3. CARRA dott. Alessandro - giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2956/2018 R.G.A.C.
TRA
M.S., rappresentata e difesa dall'avv. As.Ga. in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
- ATTRICE -
E
L.T., rappresentato e difeso dall'avv. Cl.Te. in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore
- CONVENUTO -
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale.
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/2/2018 M.S.
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale con addebito a suo marito L.T. e di adottare i consequenziali provvedimenti di giustizia.
Premesso che:
- il 27/11/2014 aveva contratto in Bari matrimonio concordatario con il L. e che dalla loro unione, in epoca antecedente alle nozze, era nata una figlia, T. (il (...));
- lei era disoccupata mentre suo marito lavorava presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari percependo una retribuzione mensile di Euro 2.900,00;
- l'affectio coniugalis tra le parti era venuta meno a causa dei comportamenti tenuti da suo marito in spregio ai doveri coniugali;
- dopo la loro separazione di fatto, lei si era trasferita presso i suoi genitori con la minore al cui mantenimento, tuttavia, il L. non aveva contribuito;
chiedeva al Tribunale adito di accogliere la declaratoria invocata, di disporre l'affidamento condiviso della minore con collocamento privilegiato presso di sé, di regolamentare il diritto di visita paterno,
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrisponderle Euro 300,00 mensili a titolo di mantenimento ed Euro 400,00 mensili quale contributo al mantenimento di sua figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. ed agli assegni familiari.
Fissata la comparizione personale delle parti, con comparsa del 7/5/2018 si costitutiva in giudizio L.T. il quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, deduceva che dopo le nozze i coniugi si erano trasferiti a Ferrara per il suo primo incarico come vigile del fuoco ma sua moglie rientrava spesso a Bari lasciandolo da solo in violazione dei suoi doveri coniugali e che il loro rapporto si era definitivamente incrinato dopo che lui, nel 2017, aveva richiesto ed ottenuto il trasferimento a Bari.
Dal punto di vista economico, allegava di percepire una retribuzione media mensile di circa Euro 1.200.00, variabile in base ad eventuali trasferte, dalla quale sottraeva le rate mensili di alcuni finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze familiari, di essersi trasferito temporaneamente presso i suoi genitori e di avere un ottimo rapporto con sua figlia che vedeva regolarmente, provvedendo a tutto quanto necessario per il suo mantenimento.
Chiedeva, pertanto, di affidare la minore in condiviso collocandola presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita e di porre a suo carico un contributo di Euro 200,00 per il mantenimento di sua figlia, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il C.O.A, ed agli assegni familiari.
All'udienza del 24/5/2018 il Presidente, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti affidando la figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del marito la complessiva somma di Euro 600,00, di cui Euro 200,00 a titolo di mantenimento muliebre ed Euro 400,00 quale contributo al mantenimento della minore, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa siglato con il C.O.A; nominava poi il G.I. e concedeva alle parti i termini per depositare le rispettive memorie integrative.
Il P.M. dichiarava di intervenire.
Nel prosieguo del giudizio, disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del 2 Municipio, con provvedimento reso in data 7/12/2019 il Presidente accoglieva la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal convenuto, collocando la minore prevalentemente presso il padre, ponendo a carico dell'attrice un contributo al mantenimento della
minore di Euro 170,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e revocando l'assegno di mantenimento in favore dell'attrice.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, incaricati i Servizi Sociali competenti per territorio di depositare una relazione di aggiornamento rispetto alle condizioni familiari della minore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 19/4/2021 veniva riservata una prima volta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle more, pervenuta la relazione dei Servizi Sociali nella quale si dava atto dell'allontanamento volontario della minore dall'abitazione paterna e della sua volontà di trasferirsi presso sua madre, con Provv. del 21 luglio 2021, rimessa la causa sul ruolo, veniva disposta ed espletata una C.T.U. tesa a verificare le condizioni di vita della ragazza e la capacità genitoriale delle parti; la minore veniva altresì avviata ad un percorso di sostegno psicologico e veniva disposta la prosecuzione degli incontri padre-figlia presso uno spazio protetto.
Riassegnata al Presidente di Sezione, con ordinanza del 22/6/2022, preso atto delle risultanze della CTU, veniva disposto il collocamento prevalente della minore presso la madre, regolamentato il diritto di visita paterno in maniera tendenzialmente libera, posto a carico del L. l'obbligo di versare a sua moglie Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale, e disposta la percezione integrale dell'A.U.U. da parte della madre collocataria.
Nel prosieguo del giudizio, con ordinanza del 7/3/2023, preso atto della regressione dei rapporti padre-figlia, veniva disposto un ulteriore approfondimento istruttorio tramite i Servizi Sociali e veniva avviato il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
All'udienza del 3/7/2023, celebrata "in assenza", la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni depositate con apposite note scritte dai procuratori delle parti, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come da loro richiesta; il P.M. non rassegnava ulteriori conclusioni oltre a quelle già rese con la nota del 21/4/2021.
Motivi della decisione
La domanda di separazione proposta da M.S., cui il convenuto non si è opposto, è fondata e merita, pertanto, accoglimento integrale.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151 del 1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, "…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra le parti in causa sia divenuta intollerabile risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si è opposto alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito, ma soprattutto perché i coniugi sono separati da tempo non solo anagraficamente ma anche affettivamente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, ma con rigetto delle reciproche istanze di addebito, siccome non coltivate sotto il profilo istruttorio.
Nel caso in esame, infatti, le parti, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge non hanno comprovato i loro assunti posto che l'attrice, a seguito della rinuncia al mandato del suo legale, non ha nominato tempestivamente un altro avvocato di fiducia e non ha insistito, pertanto, nelle richieste istruttorie originariamente formulate mentre il convenuto ha articolato richieste istruttorie inammissibili (per le ragioni indicate nell'ordinanza del 13-15/1/2021, che si rivelano pienamente condivisibili) ai fini dell'addebito, che è rimasto, dunque, sostanzialmente indimostrato.
2.- Passando alle pronunce accessorie, fermo restando l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i coniugi, il suo collocamento va confermato presso la genitrice.
Sul punto le relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali territoriali attestano che la minore, a seguito del suo spontaneo trasferimento presso l'abitazione materna, stia vivendo serenamente il rapporto parentale con lei, pur avendo manifestato la volontà di trascorrere i weekend con il papà e con i nonni.
Il comportamento ondivago della minore - passata più volte nel corso del giudizio alle cure dirette dell'uno e dell'altro genitore - e la sua dichiarata intenzione di mantenere in vita il rapporto affettivo con suo padre ed i parenti del ramo paterno evidenzia a tutta prima come T. stia tuttora vivendo un palese conflitto di lealtà nei confronti di entrambi i suoi genitori, ed in particolare nei confronti di sua madre, avendo più volte riferito agli operatori di doverla rassicurare rispetto alla sua permanenza presso di lei.
L'attrice, seppure nel corso dell'istruttoria sia stata poco collaborativa con i Servizi Sociali anteponendo i suoi interessi personali al best interest della minore, ha poi compreso gradualmente l'importanza del percorso di supporto alla genitorialità cui si è sottoposta nonché di quello psicologico avviato in favore della minore dimostrando, seppur in modo altalenante, maggiore disponibilità a seguire i suggerimenti dei diversi servizi incaricati.
Le relazioni in atti attestano la sussistenza di un valido legame affettivo tra la minore ed entrambi i genitori, oltreché con i nonni che, pertanto, non deve essere interrotto; del resto, nemmeno la madre ha contestato la validità di tale rapporto e, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma dell'attuale regolamentazione che prevede visite sostanzialmente libere. Ne consegue che gli incontri padre-figlia, ormai adolescente (quasi 16enne), dovranno continuare a svolgersi liberamente, tenendo conto in via primaria delle esigenze di vita, di studio, ludiche e relazionali della minore stessa, da contemperare con quelle di lavoro del padre.
La madre, inoltre, dovrà favorire il rapporto della minore con il padre e i nonni paterni e materni, non frapponendo ostacoli di sorta ai loro incontri.
3.- Quanto invece agli aspetti economici della vicenda, il contributo economico del padre al mantenimento di sua figlia, va elevato ad Euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A. locale.
Tanto in ossequio al consolidato principio di diritto, ripetutamente affermato dalla S.C., secondo cui le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e dunque sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 4/6/2012 n. 8927 e Cass. civ., Sez. I, 03/08/2007, n.17055; nello stesso senso anche Trib. Milano, Sez. IX civ., 19/3/2014 e, più di recente, Cass. Civ., Sez. I, 21/6/2018, n. 16351); e, nel caso di specie, mentre all'inizio della causa T. aveva 11 anni, ora invece ne ha quasi 16 e le sue esigenze di vita e di spesa sono indubbiamente aumentate.
Tale importo si stima equo anche in considerazione del fatto che la madre collocataria prevalente della minore percepirà in via integrale l'assegno unico universale, che potrà richiedere all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
4.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore va rigettata.
E’ noto che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/10/2012 n. 18175).
Ancora più di recente la S.C. ha ribadito che "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo
coniugale sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 C.C., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12196/2017), rimarcando che ai sensi dell'art. 156 cod. civ., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 07/02/2006, n.2626).
Inoltre, se è vero che il richiedente l'assegno ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato durante il matrimonio, nonché della situazione economica esistente al momento della domanda, per altro verso il giudice può e deve ricostruire la condizione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio facendo riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell'onerato (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/5/2001 n. 7068; Cass. 19/7/1999 n. 7672 e, più di recente, Cass. Civ., Sez. I 2/09/2011 (ud. 19/04/2011, dep.12/09/2011) n. 18618).
5.- Ciò premesso in linea di principio, la stessa non ha diritto all'assegno richiesto per le seguenti ragioni:
- la donna è giovane ed in buona salute, non ha particolari doveri di accadimento della minore, ormai adolescente, durante l'unione coniugale ha già lavorato e, pertanto, è perfettamente in grado di reperire un'attività lavorativa che le garantisca l'autosufficienza economica, come dimostra il fatto che svolge tuttora dei lavoretti artigianali;
- percepisce dal 4/8/2022 il reddito di cittadinanza di Euro 880,00 mensili che la rende autosufficiente;
- i coniugi si sono sposati nel novembre del 2014 e hanno cessato di vivere insieme dopo meno di tre anni, quando l'attrice si è trasferita in un'altra abitazione, sicché la breve durata della loro convivenza ha impedito il consolidamento dell'abitudine ad un tenore di vita da conservare anche a seguito della separazione;
- le parti, inoltre, vivono separate di fatto ormai da anni e dal 9/12/2019, quando venne revocato l'assegno muliebre, la M. è stata in grado di far fronte al suo mantenimento senza ricorrere al contribuito dell'altro coniuge ma grazie (v. le dichiarazioni rilasciate alla dott.ssa S. nella relazione del 7/3/2023 depositata in atti) a quello di un sedicente "amico", che la minore chiamerebbe "zio", presumibilmente il suo attuale compagno di vita; circostanza, questa, che emerge anche da quanto riferito dal suo stesso legale, il quale ha dichiarato ai Servizi Sociali di non comprendere perché la sua assistita continui a negare "di avere un compagno" (v. pag. 5 relazione dei Servizi sociali).
6.- Se poi si considera che con la separazione cessa la convivenza fra i coniugi e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite, deve escludersi che l'attrice versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno richiesto, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un contratto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando non ne ricorrano i presupposti né sussistano le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustifica.
7.- Le spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca sulle rispettive domande di addebito e sul collocamento - rispettivamente dell'attrice all'interno del sub procedimento e del convenuto nel procedimento principale -, vanno compensate per 2/3 mentre la soccombenza dell'attrice sull'assegno di mantenimento ne giustifica la condanna per il residuo terzo secondo la liquidazione di cui al dispositivo che segue, comprensive di tutte le fasi.
8.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23/2/2018 da M.S. nei confronti di L.
T., così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
3. conferma i provvedimenti di natura personale in punto di affidamento, collocamento e regolamentazione del diritto di visita paterno relativi alla minore dettati con l'ordinanza del 6/6/2022;
4. nel caso di perdurante conflittualità tra le parti e/o di rifiuto della figlia di incontrare il padre, questi potrà e dovrà tenerla secondo un calendario di incontri che verrà stabilito dai responsabili dei Servizi Sociali competenti per territorio;
5. eleva ad Euro 350,00 mensili dal prossimo mese di settembre il contributo paterno al mantenimento della minore, da aggiornare annualmente secondo indici ISTAT,
6. pone a carico del convenuto il 50% delle spese straordinarie che la madre eventualmente sosterrà in favore della minore, da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il C.O.A.;
7. dispone che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale dall'attrice, la quale potrà richiederne il pagamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore, salvo diverso accordo tra i coniugi;
8. rigetta la domanda attorea di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé;
9. condanna M.S. al pagamento di 1/3 delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.248,16 oltre accessori come per legge, Cna ed Iva;
10. compensa tra le parti i restanti 2/3 di esse;
11. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Conclusione
Così deciso in Bari il 30 agosto 2023 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Depositata in Cancelleria il 1 settembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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