Reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti
RIFORMA CARTABIA
(Cpc, articoli 473-bis.22 e 473-bis.24)
L’art. 473.bis-24 c-p.c. prevede la generale reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’ art. 473.bis, dinnanzi alla Corte d’Appello, la quale, nella fattispecie, ha confermato i provvedimenti temporanei e urgenti, adottati ex articolo 473 bis. 22 c.p.c., che autorizzando i coniugi a vivere separati, poneva a carico del marito l’obbligo di versare all’altro l’assegno mensile di 800 € a titolo di mantenimento. La separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale espressione del dovere più ampio di solidarietà coniugale, il coniuge debole ha diritto di ricevere dall’altro un assegno di mantenimento qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale. Tale assegno può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell’articolo 473.bis 22 c.p.c. In tale modo, il sistema evita che il coniuge debole si possa ritrovare, in violazione dei principi di solidarietà coniugale, in assenza di tali mezzi economici.
Corte d’Appello di Bari, Sez. I, sentenza 7 giugno 2024 n. 812 - Pres. Mitola, Giud. Aus. Rel. Coretti
22-06-2024 15:23
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