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Sentenza

La violenza all’interno della coppia è sempre causa di addebito.
La violenza all’interno della coppia è sempre causa di addebito.
La Prima sezione civile, in ordine all’addebito, ricorda che il Tribunale deve verificare, se siano stati posti in essere - da un coniuge ovvero da entrambi - comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex articolo 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione della crisi.

In questo senso, prosegue la decisione, “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l’altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione” (Cass. n. 6997/2018). E ciò, continua il Collegio, “anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.7388/2017).

Così tornando al caso concreto, la Corte di merito ha accertato, si legge ancora nella decisione, la violenza del ricorrente nei confronti della ex moglie, “oggetto di percosse”, e lo ha fatto “attraverso un ragionamento probatorio non ripetibile perché motivato in modo non illogico sì che deve ritenersi che i coniugi abbiano interrotto il loro rapporto coniugale per via degli indicati episodi di violenza”.

Infine, interessante il ragionamento sulle spese fatto dalla Corte di merito e validato dalla Cassazione. In tema di spese giudiziali civili, in caso di reciproca soccombenza delle parti, in assenza di un criterio legale di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una e dell’altra, basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, la prevalenza va rapportata all’oggetto e all’esito della lite nel suo complesso. Così nel caso concreto, l’accoglimento della domanda di addebito da parte delle donna, il motivo di tale addebito, oltre alla lunga attività istruttoria, “determina, di certo, una prevalenza della soccombenza” dell’ex marito rispetto alla soccombenza della moglie per la domanda di mantenimento.
Avv. Antonino Sugamele

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