La casa coniugale e l'assegnazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
quarta sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina Gigante,
lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. …/2023 r.g.a.c. e vertente TRA P1 , C.F. (...), rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'Avv…., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,
Viale ...;
ATTORE
E
C1 , C.F. (...) ; CONVENUTA CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.02.23, P1 ha convenuto in giudizio C1 esponendo:
1) Di essere proprietario - avendolo acquistato con sua sorella- di un immobile facente parte del
villino bifamiliare sito in S. C., alla Via X snc piano S1, T -1 di complessivi mq 239, acquistato con
atto per notar X1 di X2 del (...), rep. (...), racc. (...);
2) di aver sposato in data X 1990 C1 nata a X il X (...);
3) di aver pertanto adibito il suddetto immobile ad abitazione della costituenda famiglia,
permettendo così alla convenuta C1 di abitarvi;
4) di aver successivamente chiesto ed ottenuto, a causa di gravi accadimenti sopravvenuti, la
separazione prima ed il divorzio poi da C1
5) che, nonostante sia venuto meno il legame di coniugio che legittimava la coabitazione della
convenuta all'interno dell'immobile, la stessa vi è rimasta, sebbene invitata al rilascio con diffida del
21.7.2016;
6) che la convenuta tutt'oggi non ha ancora rilasciato l'immobile e continua ad occuparlo
illegittimamente senza titolo alcuno, non essendo più coniuge del proprietario;
7) di aver invano esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, cui la convenuta non ha
partecipato. 8) che, pertanto, sussiste un'occupazione sine titulo a far data dal Provv. presidenziale
cron. n. 11613 del 2016 del 19-20.6.2016, con la conseguenza che, dalla predetta data e sino alla data
odierna, è dovuta una somma quantomeno di Euro 19.250,00 (77 mesi di occupazione per Euro
250,00), ovvero al 50% tenuto conto della coabitazione nell'immobile con l'ex coniuge, oltre Euro 250
mensili per ogni mese successivo alla data del ricorso e sino al rilascio, risultando, in caso di
occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato in re
ipsa in quanto collegato al semplice fatto della perdita della disponibilità ed all'impossibilità di
conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente
fruttifera di esso. Sulla base delle esposte circostanze, l'istante ha concluso chiedendo fosse: "
accertato e dichiarato che la signora C1 nata a X (L.) il X (...) occupa senza titolo alcuno l' unità
immobiliare di proprietà di P1 (nato a X il X (...)) sita in X2 Loc S. C. Via X snc, al C. F. X P. X sub X,
cat (...) di vani 7.5 e per l'effetto, condannare la stessa a rilasciare immediatamente libera e
sgomberare da sé persone e cose mobili alla stessa dimostrate come appartenenti , la detta unità
immobiliare di proprietà P1 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dello stesso, e fissando
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
2) condannare la Sig.ra C1 al pagamento della indennità di occupazione dal luglio 2016
nell'ammontare complessivo ad oggi di Euro 19.250,00 nonché di Euro 250 mensile successivi e fino
al rilascio; 3) in via subordinata con liquidazione equitativa della indennità di occupazione".
C1 pur raggiunta da regolare notifica, non si è costituita in giudizio per cui ne è stata dichiarata la
contumacia all'udienza del 22.06.23.
All'udienza del 25.10.23, all'esito dell'interrogatorio formale, la causa è stata ritenuta matura per la
decisione e rinviata, previo mutamento del rito, per la precisazione delle conclusioni e la discussione
ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza, in trattazione scritta, del 10.04.24.
Con Provv. del 15 aprile 1924, la scrivente, rilevata la pendenza, innanzi all'intestato Tribunale, del
giudizio di separazione e divorzio tra le odierne parti, aventi altresì ad oggetto la richiesta di
assegnazione della casa familiare e ritenuto, quindi, melius re perpensa, preliminare all'assunzione
di ogni ulteriore provvedimento invitare l'istante a dedurre e documentare circa lo stato dei suddetti
procedimenti, ha rinviato la causa per il prosieguo all'udienza del 25.09.24, in trattazione scritta. Con
note di trattazione scritta del 24.09.24, l'attore ha dato atto di aver provveduto al deposito della
sentenza di divorzio medio tempore intervenuta, anche di rigetto della domanda di assegnazione
della casa coniugale formulata nel relativo giudizio dall'odierna convenuta, chiedendo pertanto la
decisione. Tanto premesso, le domande attorce appaiono solo in parte fondate, per cui meritano
accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. Principiando dalla domanda di rilascio, giova
innanzitutto procedere alla relativa qualificazione giuridica. Orbene, dall'esame della domanda e
delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal tenore letterale delle conclusioni
formulate, emerge in tutta evidenza come parte ricorrente abbia esperito un'azione personale di
rilascio per detenzione sine titillo del bene immobile di sua proprietà (cfr. documentazione in atti).
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che "la domanda di restituzione di un bene,
allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte
del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di
proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma deve essere
qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga
il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo
diventa l'oggetto della controversia" (cfr. Cass. civ. n. 23086/2004). Nel merito, la domanda è fondata
e merita accoglimento. Risulta innanzitutto piena prova della circostanza che la convenuta C1 occupi
l'immobile in questione, avendolo quest'ultima, in sede di interrogatorio formale, espressamente
ammesso.
Né risulta alcun titolo legittimante l'occupazione del bene.
Anzi, dall'esame della sentenza collegiale definitiva n. …/23 pubblicata dall'intestato Tribunale in
data 23.12.23, si evince che la richiesta di assegnazione della casa coniugale ivi formulata da C1 è
stata rigettata in quanto la figlia della coppia, X3 è risultata essere economicamente autosufficiente.
Ne discende che la casa debba tornare nel godimento esclusivo del coniuge che risulti esserne l'unico
proprietario (cfr. Cass. n. 15373/2016), nel caso di specie l'attore. In conclusione, venute meno le
esigenze di mantenimento dei figli maggiori della coppia, la convenuta è venuta ad assumere la
posizione di detentore "sine titulo" del bene altrui e, di conseguenza, va condannata all'immediata
restituzione, in favore dell'attore suo legittimo proprietario, dell'immobile per cui è causa (cfr. Cass.
civ. nn. 5987/2000, 4718/1989)
Va da ultimo respinta la domanda di risarcimento. Si osserva al riguardo che, secondo una
condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella "comune fattispecie di occupazione abusiva
d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento
che è andata persa", posto che il non uso "il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto,
non è suscettibile di risarcimento". Cionondimeno, sebbene il danno da occupazione sine titulo,
quale danno evidente, possa agevolmente essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, un
tale alleggerimento probatorio non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che
devono essere accertati (cfr. Cass. Sez. Un. 33645/2022 ). Ebbene, nel caso che occupa l'istante,
limitandosi ad assumere in via generica la natura in re ipsa del danno derivante dall'occupazione
illegittima, ha omesso di allegare e contestualizzare in modo specifico la concreta possibilità di
esercizio del diritto di godimento perduta, non adempiendo pertanto debitamente al suddetto onere
di allegazione, di talché la domanda non può trovare accoglimento.
In ragione della parziale soccombenza, spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice dr.ssa Valentina Gigante,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di rilascio e per l'effetto ordina a C1 di rilasciare immediatamente, libero da
persone e cose, in favore di P1 l'immobile sito nel villino bifamiliare in S. C., alla Via X snc piano S1,
T -1 di complessivi mq 239 meglio individuato in atti; 2) rigetta la domanda di risarcimento; 3)
compensa integralmente le spese di lite.
Conclusione Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2024
02-11-2024 18:59
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