Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle D'aosta aveva rigettato il ricorso della nonna paterna che intendeva frequentare la nipote minore ritenendo l'inadeguatezza della stessa e per il fatto che non era nella mente della minore.-
Cassazione civile Isezione civile sent. n. 10250 del 16.4.24 La Cassazione ha precisato che dagli atti si evince la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna; inoltre gli altri operatori avevano evidenziato l'inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cauteledi natura psicologiga prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote.16-04-2024 20:33 Avv. Antonino Sugamele
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