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Sentenza

Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente, se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore, ovvero quando il mutamento della residenza del minore sia concretamente e comprovatamente incompatibile con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo.
La decisione di trasferirsi del genitore collocatario non comporta la perdita per il solo fatto di trasferire la residenza lontano da quella dell’altro genitore, dell’idoneità di essere collocatario dei figli minori. Il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente, se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore, ovvero quando il mutamento della residenza del minore sia concretamente e comprovatamente incompatibile con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo. La decisione di trasferirsi del genitore collocatario non comporta la perdita per il solo fatto di trasferire la residenza lontano da quella dell’altro genitore, dell’idoneità di essere collocatario dei figli minori. Il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Tribunale di Bologna, ordinanza 8 gennaio 2024 – Giudice unico Giraldi
Il Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dottoressa Carmen Giraldi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nella causa di primo grado iscritta al n. …del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2023
promossa da
X (***), rappresentata e difesa dall’Avvocato …
ricorrente
contro
Y (***), rappresentato e difeso dall’Avvocato …
resistente
X dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con Y dalla quale era nata R. nata a Bologna il
28.8.2016, riconosciuta da entrambi i genitori.
Terminata la relazione, l’esercizio della responsabilità genitoriale veniva regolato dal decreto del
Tribunale di Bologna del 14-24.0-2021 che affidava la minore ai Servizi sociali, collocandola presso
la madre e disciplinava il diritto di visita del padre prevedendo fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina, un pomeriggio infrasettimanale ( nei casi di fine settimana di
competenza paterna o due giorni infrasettimanali con pernottamento ( nei casi di fine settimana di
competenza materna)-
La ricorrente chiedeva l’autorizzazione al trasferimento da Zola Predosa a Pianoro.
Il sig Y costituendosi chiedeva il rigetto della domanda rappresentando la compromissione del
proprio diritto di visita a causa delle difficoltà di collegamento tra Pianoro e Sasso Marconi, suo
luogo di residenza e la contrarietà all’interesse della minore di un trasferimento di scuola.
All’udienza del 7 novembre 2023 venivano sentite le parti che non trovavano un accordo.
§§
La domanda della sig X può essere accolta.
Si rileva che le scelte inerenti la propria residenza costituiscono decisioni insindacabili essendo
corrispondenti ad un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 Cost).
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante (cfr. Cass. 18087/2016) nel ritenere il
trasferimento da parte del genitore collocatario della propria residenza e sede lavorativa oggetto di
libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali.
Il diritto del genitore di determinarsi liberamente in ordine al luogo di ubicazione della propria sede
domiciliare e familiare non è suscettibile di essere valutato negativamente, se non quando se ne
ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore, ovvero quando il
mutamento della residenza del minore sia concretamente e comprovatamente incompatibile con le
esigenze fondamentali personali di quest’ultimo.
Nel caso in esame, nulla quaestio sulla capacità genitoriale della madre, sulle cui competenze di cura
e gestione della figlia non sono state avanzate contestazioni.
Peraltro la domanda della ricorrente non è diretta a mutare la regolamentazione del diritto di visita
del padre a causa del trasferimento.
Invero, il sig Y risiede a Sasso Marconi comune collegato tramite rete viaria diretta con Pianoro. Sul
punto le considerazioni inerenti le recenti interruzioni dovute all’alluvione risalente alla scorsa
primavera, non sono tali da inibire il trasferimento, trattandosi di evento eccezionale, già superato
essendo stata da tempo ristabilita la viabilità tra i due comuni. Anzi si rileva che il tempo di viaggio
In ordine alla inopportunità di sradicare la minore dal contesto amicale e scolastico sperimentato
sinora, si osserva che la minore attualmente frequenta la seconda elementare. Pur essendosi
dimostrato positivo il percorso scolastico, si ritiene che il trasferimento dall’anno prossimo in
un’altra struttura scolastica non implichi, a causa della tenera età della minore e della esperienza sin
qui maturata, un danno alla crescita equilibrata e serena della stessa, la quale, a causa della vicinanza
tra Pianoro e Zola Predosa potrà continuare a tenere i rapporti senza problemi con i compagni di
scuola con i quali siano intercorsi rapporti più intensi.
Peraltro, si rileva che "La decisione di trasferirsi del genitore collocatario non comporta la perdita
per il solo fatto di trasferire la residenza lontano da quella dell’altro genitore, dell’idoneità di essere
collocatario dei figli minori. Il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale
al preminente interesse dei minori il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò
possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario" (cfr
Cass., ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5604).
Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, decidendo nel procedimento iscritto al n. 4742/2023, così dispone:
- Autorizza il trasferimento della minore con la madre a Pianoro a partire dal prossimo anno
scolastico;
condanna Y a corrispondere a X le spese legali nella misura di euro 3000,00 oltre accessori di legge.
Bologna 7.1.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Carmen Giraldi
Avv. Antonino Sugamele

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