Affidamento dei figli. Nomina di un esperto per valutare le cause del conflitto padre e figlio. (Cpc artt. 473-bis.15, 473-bis.26)
Solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l’autorità giudicante ai sensi dell’art. 337 ter c.c., norma che prevede che il giudice adotti “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” per “assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Nel caso specifico, il minore aveva dei veri e propri attacchi panico nel sapere di dover vedere il padre. Il Giudice ha dunque disposto, in accordo con il padre, la sospensione degli incontri padre-figlio, a seguito del rifiuto opposto dal minore, fino a quando l’esperto nominato ne avesse ritenuta opportuna la ripresa.
Tribunale di Ancona, Sez. I, decreto 4 marzo 2024– Giudice Guidarelli
29-03-2024 13:46
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