Addebito. Prova dell’infedeltà attraverso le dichiarazioni rilasciate al CTU.
Sentenza n. 587/2024 pubbl. il 16/10/2024
RG n. 1224/2022
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. …./2022 promossa da:
TULLIA (C.F. ................) con il patrocinio delle avv. XX e YY, con elezione di
domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
CORNELIO (C.F. ................), con il patrocinio degli avv. ZZ, JJ e QQ con elezione
di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza
del 7 giugno 2024 e cioè
Per parte ricorrente “Nel merito: 1) darsi atto che le questioni relative
all'esercizio della responsabilità genitoriale (affidamento e turni di
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responsabilità del padre) sono di competenza del Giudice del divorzio di cui al
procedimento RG n. 1761/2024 pendente innanzi il Tribunale di Verona. Darsi
atto che, sino alla data di emanazione dei provvedimenti provvisori che
verranno assunti ex art. 473-bis. 22 cpc nel procedimento per la cessazione degli
effetti civili del matrimonio RG n. 1761/2024 pendente innanzi il Tribunale di
Verona, continueranno ad essere efficaci i provvedimenti provvisori pronunciati
da Codesto Giudice in data 22 novembre 2022. 2) Disporsi che CORNELIO
corrisponda a far data dalla domanda a TULLIA la somma di 2.000,00 €, o
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, quale contributo per il
mantenimento in favore della moglie, da versarsi a mezzo bonifico bancario con
valuta fissa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente
bancario della stessa. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
3); Rigettarsi la domanda di addebito formulata da CORNELIO in quanto
infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. 4) Condannarsi
CORNELIO alla rifusione integrale delle spese di CTU. 5) Condannarsi
CORNELIO alla rifusione integrale delle spese di lite relative al procedimento
promosso dallo stesso con reclamo innanzi la Corte d'Appello di Trieste rg. N.
209/2022, rigettato con decreto del 31 ottobre 2022 N. 526/2022, maggiorate del
30% ex art. 4 comma 1-bis DM 55/2014. 6) In ogni caso, condannarsi CORNELIO
alla rifusione integrale delle spese di lite del presente giudizio, maggiorate del
30% ex art. 4 comma 1-bis DM 55/2014. In via istruttoria: - si insiste per
l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con memorie depositate da
questa difesa ex art. 183, VI co., n. 2-3, cpc, opponendosi alle istanze istruttorie
avversarie. Si chiede la concessione dei termini massimi di legge per il deposito
di memorie ex art. 190 cpc.”
Per parte resistente “Nell'interesse di parte resistente, come sopra difeso e
rappresentato, i sottoscritti procuratori si riportano alle allegazioni, deduzioni,
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eccezioni, istanze, anche istruttorie, nonché alle argomentazioni e conclusioni
tutte svolte nella comparsa di costituzione e risposta, e nei successivi atti
difensivi, insistendo per l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente. In
particolare, per quanto concerne la questione relativa alla domanda di addebito
presentata dal Dottor CORNELIO nei confronti della signora TULLIA, questa
difesa precisa le proprie conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: Rigettarsi ogni contraria
istanza, perché infondata, sia in fatto sia in diritto, come esposto in atti; In via
riconvenzionale: eccezioni, istanze, anche istruttorie, nonché alle
argomentazioni e conclusioni tutte svolte nella comparsa di costituzione e
risposta, e nei successivi atti difensivi, insistendo per l'integrale rigetto delle
domande di parte ricorrente. In particolare, per quanto concerne la questione
relativa alla domanda di addebito presentata dal Dottor CORNELIO nei
confronti della signora TULLIA, questa difesa precisa le proprie conclusioni
come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale
e nel merito: Rigettarsi ogni contraria istanza, perché infondata, sia in fatto sia in
diritto, come esposto in atti; In via riconvenzionale: Con vittoria di spese e
competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per
legge”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 479/2023 pubblicata il 10/07/2023, il Tribunale ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha
disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 7 giugno 2024, tenutasi
mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
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DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Presupposto
fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di
parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è
richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio. La valutazione
discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo
comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la
conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà essere giudicato
valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ.
n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole
di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si
traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di
particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di
assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è
l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge
richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del
coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
(Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie il marito sostiene che la crisi
matrimoniale sia esclusivamente addebitabile alle condotte della moglie, la
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quale avrebbe avuto diverse relazioni extraconiugali e avrebbe abbandonato la
casa familiare.
Procedendo con ordine, ed esaminando per prima cosa l'accertata sussistenza
delle relazioni extraconiugali della moglie, tale circostanza può affermarsi come
provata in quanto la stessa ricorrente TULLIA l'ha dichiarata nel corso della
consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa; l'incarico è stato conferito
nel giudizio di separazione per accertare le competenze genitoriali e quale
modalità di affido appaia di maggior interesse per i minori e, nella ricostruzione
della storia coniugale e familiare, la ricorrente TULLIA ha dichiarato di aver
iniziato una prima relazione nell'ottobre 2018, di averla chiusa e di averne
intrapreso un'altra nel 2021 (v. pag. 17 della relazione della consulenza tecnica
d'ufficio, in atti).
Giova precisare che le dichiarazioni rilasciate al consulente tecnico d'ufficio
durante i colloqui hanno la valenza di confessione stragiudiziale rilasciata ad un
terzo, ai sensi dell'art. 2735, comma primo, seconda parte, c.c. e possono ben
essere poste a fondamento della decisione, poiché nell'ordinamento processuale
civile vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi
di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche (sul tema v. ex
multis Sez. 2 - , Ordinanza n. 3689 del 12/02/2021, Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del
04/11/2020; per analogia con il caso di specie “Nei giudizi di separazione fra
coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può
legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore
genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché
nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che
imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle
prove atipiche . Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022). Tali dichiarazioni,
valutate unitamente ai contenuti delle copie di riproduzioni informatiche di
messaggistica istantanea allegati sub doc. n. 4 di
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parte convenuta (non è stata contestata da parte ricorrente la loro conformità agli
originali nella prima difesa utile) induce a ritenere effettivamente sussistenti i
fatti lamentati dal marito. Infatti, nel documento n. 4 allegato alla comparsa di
costituzione e risposta si legge una conversazione tenuta tra i coniugi con
messaggistica istantanea con inequivoci riferimenti alla scoperta dei tradimenti
della moglie da parte del marito e con altrettante inequivoche ammissioni della
moglie, definitivamente confermate poi dalle dichiarazioni rese al terzo
consulente nel corso del processo.
Passando ora al secondo aspetto, la questione che si pone nel caso di specie è se
i tradimenti della moglie possano ritenersi di per sé la sola causa del venir meno
dell'affectio coniugalis.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce, da un lato, la tolleranza dell'infedeltà
da parte del marito - in quanto la coppia avrebbe intrapreso successivamente alla
scoperta dei tradimenti un percorso psicoterapeutico - e, dall'altro lato, che la
vita matrimoniale era stata caratterizzata da momenti difficili, da trascuratezza
da parte del marito ed eccessiva irritabilità dello stesso, paventando così la
preesistenza della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà della moglie.
Tali eccezioni, tuttavia, non possono ritenersi adeguatamente dimostrate.
Quanto alla tolleranza, la stessa non può costituire un esimente rispetto alla
violazione dell'obbligo di fedeltà (cfr. sul punto cass. civ. 25966/2022), né può
dirsi, nel caso di specie, che la stessa si sia rivelata quale indice dell'assenza da
tempo di affectio coniugalis (una sorta di indifferenza da parte del marito).
Invero, dagli atti e da quanto riferito dai coniugi nel corso delle operazioni
peritali, è emerso che al tempo del primo tradimento, quello del 2018, la moglie
avrebbe riferito al marito una diversa versione (non meglio specificata) e che il
marito le avrebbe creduto; qualche anno dopo, ella ha confessato il primo
tradimento, il marito ha intrapreso una serie di ricostruzioni ed ha
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scoperto altre infedeltà, a quel punto vi è stato un forte litigio tra i coniugi nel
marzo del 2022, con un episodio di aggressione fisica da parte del marito nei
confronti della moglie (riconosciuto dal marito). Tale episodio ha determinato
poi l'allontanamento, prima provvisorio poi definitivo, della moglie e dei figli
dalla casa familiare e il determinarsi di una serie di fatti conseguenti, tra cui
anche un percorso psicoterapeutico per la gestione dei figli in quel momento, per
di più interrottosi presto per disaccordo.
Pertanto, dalla ricostruzione finora effettuata non è emerso un contegno del
marito che possa essere qualificato come tolleranza dell'infedeltà della moglie;
né può ritenersi che le mere dichiarazioni di parte, non suffragate da altre prove
(le prove testimoniali chieste da parte ricorrente vertono sulle attività lavorative
dei coniugi, sull'organizzazione familiare e sul litigio violento tra i coniugi, ma
nulla dicono su una preesistente crisi coniugale), siano sufficienti a far ritenere
che fosse venuta meno da tempo risalente l'affectio coniugalis. Il marito, infatti,
ha riferito al consulente tecnico d'ufficio alcuni momenti forti della vita
matrimoniale (la depressione post- partum della moglie, il ricovero della stessa
in psichiatria, il ricovero del secondo figlio neonato, il trasferimento del marito
per ragioni di lavoro e la gestione del ménage familiare, il successivo
ricongiungimento di moglie e figli nella nuova residenza del marito), ma
riferisce, altresì, di aver sempre percepito la coppia come unita e forte. Dinanzi a
tale diversa versione dei fatti, ritenuta provata l'infedeltà e il suo stretto nesso
con il disgregarsi dell'affectio coniugalis, graverebbe sulla moglie dimostrare
l'interruzione del nesso di causalità tra l'infedeltà della moglie e l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza matrimoniale, dimostrando cioè la
preesistenza della crisi (cfr. sul punto cass. civ. 3923/2018), ma tale prova non
può dirsi raggiunta nell'odierno processo.
Per quanto concerne, infine, la seconda violazione di cui il marito si duole, e cioè
l'allontanamento della moglie dalla casa familiare, tale comportamento si
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inserisce nell'epilogo della crisi ed è giustificato quale reazione al litigio violento
(in occasione del quale il marito avrebbe percosso la moglie con schiaffi e
spintoni) accaduto nel marzo del 2022; anche quest'ultimo episodio - che nella
sua autonoma portata e rilevanza penale a carico del marito è stato valutato nelle
sedi proprie - non rappresenta che il precipitato dell'irreversibilità della crisi
coniugale, cagionata, per tutte le ragioni sopra esposte, dalla condotta infedele
della moglie.
La domanda di addebito, pertanto, è fondata. La separazione dei coniugi sarà
pertanto dichiarata addebitabile alla moglie.
2. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è infondata e
sarà, pertanto, rigettata.
Ai sensi dell'art. 156 c.c., infatti, uno dei requisiti per riconoscere il diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento è che la
separazione non sia addebitabile al richiedente.
L'addebito della separazione a carico della moglie esclude, pertanto, il suo diritto
all'assegno di mantenimento.
3. Provvedimenti riguardo ai figli e pendenza del giudizio di divorzio.
Per quanto concerne i provvedimenti riguardo ai figli, deve darsi atto della
pendenza tra le parti di procedimento di divorzio, incardinato davanti al
Tribunale di Verona (quale giudice competente per la residenza dei minori), ove
sono stati adottati provvedimenti cautelari a tutela dei minori ai sensi dell'art.
473-bis.15 c.p.c. e ove è stata pronunciata in data 18 settembre 2024 ordinanza ex
art. 473-bis.22 c.p.c. con provvedimenti temporanei e urgenti, come dichiarato da
parte ricorrente e non contestato da parte resistente.
L'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. nel giudizio di
divorzio, suscettibile di conservare la sua efficacia anche dopo una eventuale
estinzione del processo, prevale sui provvedimenti provvisori emessi nel
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giudizio di separazione; pertanto, con la presente sentenza il Tribunale deve
limitarsi a dare atto della vigenza dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. nel
giudizio di divorzio sull'affido e mantenimento della prole, e ciò per evitare il
rischio di contrasti nelle decisioni e privilegiare quelle decisioni destinate
comunque a travolgere quelle della separazione e a proiettare i propri effetti nel
tempo in modo più duraturo nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi;
tuttavia, al fine di non privare di un titolo esecutivo l'avente diritto all'assegno
di mantenimento a favore della prole fino alla sopravvenienza dei
provvedimenti del divorzio, non appare superfluo ribadire in sentenza che sono
fermi fino a tale momento i provvedimenti assunti in corso di causa.
4. Spese.
Profili di reciproca soccombenza (la ricorrente perde sull'addebito e sull'assegno
di mantenimento, il resistente ha perso nei provvedimenti provvisori stabiliti in
corso di causa e nel reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) giustificano l'integrale
compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Per le stesse ragioni
gli oneri della c.t.u., già liquidati con separato decreto, sono a carico di entrambe
le parti in quote uguali, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione dei coniugi è addebitabile a TULLIA; rigetta la
domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie; sull'affido e
mantenimento della prole dà atto che è pendente giudizio di divorzio tra i
coniugi, ove sono state pronunciate ordinanze ex art. 473-bis.15 e 473-bis.22
c.p.c., fermi restando sino a tali pronunce i provvedimenti pronunciati nel corso
della presente causa;
compensa le spese di lite;
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pone gli oneri della c.t.u., già liquidati con separato decreto, a carico di
entrambe le parti in quote uguali, ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.
Così deciso in Pordenone, in data 15/10/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
08-11-2024 20:48
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