Trapani. In materia di affidamento condiviso, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Tribunale Trapani, Sent., 04/01/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniela Galazzi - Presidente rel. est.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco - Giudice
Dott. Gaetano Sole - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 959/2021 promossa da:
O.M., nata ad E. (T.), il (...) ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Nicolò Riccio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Angelo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
B.G., nato a T. il (...)
Resistente contumace
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15/04/2021, M.O. ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito G.B., con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Trapani, in data 05/03/1994, e dalla cui unione sono nati quattro figli - B.E., il (...), B.A., in data (...), e le gemelle O.L. e O.M., in data (...), queste ultime nate in costanza di matrimonio, ma non riconosciute formalmente dal padre -.
La domanda principale è senz'altro fondata, poiché è pacifico che da circa 10 anni i rapporti tra i coniugi si sono guastati: la ricorrente ha infatti spiegato per lunghi periodi il marito si è assentato da casa , ritornandovi per brevi periodi di convivenza. Ché l'affectio coniugalis sia venuta meno è ulteriormente comprovato dalla mancata comparizione in questo giudizio del resistente e dal disinteresse mostrato nei confronti dei figli, culminato nel non avere dichiarato la nascita delle gemelle, che portano quindi il solo cognome della madre. A questo riguardo va da subito chiarito che le minori, nate in costanza di matrimonio, si presumono figlie del B., non essendo stata spiegata alcuna azione di disconoscimento di paternità.
Quanto alle domande relative all'affidamento delle predette minori, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per mantenere il loro affidamento esclusivo rafforzato alla madre.
Sul punto, va evidenziato che le norme introdotte con la L. n. 54 del 2006, e ora inserite negli artt. 337 bis e ss., hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione possibile solo in presenza di determinati presupposti. In altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, che non ha nemmeno riconosciuto alla nascita e nei cui confronti non ha adempiuto a nessuno degli obblighi di educazione e mantenimento che incombono su di un genitore, costituisca un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime dell'affidamento condiviso. Ed invero, osserva il Collegio che secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
E' infatti pacifico (e non smentito dal resistente) che egli non dà alcuna notizia di sé da tempo, né ha aiutato la moglie a mantenere i figli (precisando sul punto che anche A., di anni 25, non è economicamente indipendente e vive ancora con la madre), nemmeno presentandosi all'udienza presidenziale.
Va quindi manutenuto il già disposto affido esclusivo delle minori alla madre nella sua versione rafforzata: competerà, quindi, alla sola O. l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse (cd. affido super-esclusivo).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario si ritiene sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri delle minori con la figura paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato ed appare opportuno che gli incontri tra il padre e le minori, qualora il primo ritenga di riprendere i rapporti con la prole, si svolgano presso i locali del Servizio Sociale del Comune di residenza delle minori anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri, per un verso la idoneità del padre ad avviare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale con le figlie e, per l'altro verso, la sussistenza di un serio atteggiamento di collaborazione del padre e le conseguenze che tale atteggiamento spiegano sul rapporto tra il padre e le minori.
Va poi posto a carico del B. l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio A., non economicamente indipendente, e delle due figlie minori, L. e M.O., con il versamento dell'importo mensile di Euro 600,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT; il predetto dovrà anche concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sopportate per i predetti figli, secondo i criteri previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
Quanto alle spese del giudizio, infine, tenuto conto della natura della controversia ed al suo esito, appaiono sussistere giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:
pronuncia la separazione personale di O.M., nata ad E. (T.), il (...) e B.G., nato a T. il (...), i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Trapani il 05/03/1994, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune al n. 272, parte II, Serie A, Uff. 01, dell'anno 1994;
dispone l'affidamento cd. rafforzato delle minori O.L. e O.M. alla ricorrente;
dispone che, ove manifesti tale volontà, il padre incontri le figlie minori presso i locali del Servizio Sociale del Comune di residenza delle minori, con modalità e secondo orari determinati dagli Operatori responsabili del predetto Servizio;
dispone che B.G. versi a O.M. l'importo di Euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e di B.A., importo rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della predetta prole, secondo i criteri previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di Trapani in data 3 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2023.
13-04-2023 18:21
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