Sì all'assegno divorzile in caso di stabile convivenza di fatto
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 28/09/2022) 16-11-2022, n. 33665
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe - Consigliere -
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata presso l'Avv. GIUSEPPINA ALBERGHINA, dalla quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
B.B.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 249/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO, e all'udienza di riconvocazione del collegio del 28.9.2022.
Svolgimento del processo
CHE:
Con sentenza del 5.10.18, il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso presentato da B.B., pronunciò lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con A.A., respingendo la domanda riconvenzionale di quest'ultima avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno divorzile e di una quota del t.f.r. spettante all'ex coniuge, esponendo che dall'istruttoria svolta era emerso che la stessa aveva intrapreso una convivenza stabile con altro uomo, protrattasi per un anno e mezzo, tra il 2016 e 2017. In particolare, la suddetta sentenza era stata fondata sulla dichiarazione testimoniale di un soggetto il quale aveva svolto attività investigativa, su incarico della A.A., dalle quali era emerso che quest'ultima conviveva in (Omissis) con il nuovo compagno.
La A.A. propose appello che la Corte territoriale rigettò, con sentenza del 29.1.2020, osservando che: l'instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, anche se di fatto, recide ogni connessione con il modello di vita relativo alla pregressa convivenza matrimoniale, determinando il venir meno dei presupposti dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge; la prospettazione dell'appellata in ordine alla relazione con terza persona era stata dimostrata attraverso l'accertamento investigativo prodotto.
A.A. ricorre in cassazione con due motivi. Non si è costituito l'intimato.
Motivi della decisione
CHE:
Il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la Corte d'appello esplicitato il percorso logico-giuridico.
Il secondo motivo denunzia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, per aver la Corte d'appello escluso il diritto all'assegno divorzile pur in mancanza della prova della formazione di altra situazione familiare more uxorio e tenuto conto dell'esiguo reddito della ricorrente.
Va premesso che il collegio, dopo la camera di consiglio del 10.3.2022, è stato riconvocato in data 28.9.2022.
Il primo motivo è inammissibile, poichè la Corte territoriale ha motivato su ogni questione in maniera chiara ed esauriente, ritenendo corrette le argomentazioni del Tribunale.
Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale ha pesato la pronuncia di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile sulla base dell'orientamento secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, alla stregua del predetto orientamento la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Cass., n. 6855/15; n. 17195/11).
Tuttavia, tale orientamento è stato superato da recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale, in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge; l'assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo (Cass., SU, n. 32198/21; sez. prima, n. 14256/22).
Ora, nel caso concreto, la Corte d'appello ha escluso l'assegno divorzile in ragione della formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente senza alcuna altra valutazione; concernente la disponibilità da parte di quest'ultima di mezzi adeguati, in ordine alla valenza compensativa attribuita all'assegno divorzile; inoltre, i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del breve periodo della convivenza della ricorrente con terza persona che induce ad escludere la formazione di una stabile unione more uxorio, alla luce del citato principio affermato dalle SU. Per quanto esposto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Catania, anche in ordine al regime delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e cassa la sentenza impugnata.
Rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche circa le spese del grado di legittimità Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2022 a seguito di riconvocazione, il 28 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2022
04-01-2023 18:06
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