Nuova disciplina sui passaporti di genitori con figli minori
Il nuovo meccanismo introdotto dal d.l. n. 69/2023 "rovescia" totalmente la prospettiva: il genitore di figli minori ha diritto ad ottenere il passaporto salvo il caso in cui gli sia stato inibito. E l'inibitoria deve essere stata previamente chiesta a suo svantaggio.
1) il padre o la madre di un minore non avrà più bisogno del consenso dell'altro genitore per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio (sarà, però, necessario attestare l'assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000).
2) Il passaporto non può essere rilasciato se è stata emessa una inibitoria (per max 2 anni), qualora sussista il rischio che il richiedente possa sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei figli
3) L'inibitoria si richiede con ricorso al TO secondo le forme del rito camerale; se pende tra le stesse parti procedimento ex art. 473-bis c.p.c., la domanda si presenta al giudice che procede.
Il nuovo articolo 3-bis della legge sui passaporti delinea il nuovo procedimento regolativo della inibitoria che integra un provvedimento del giudice che "inibisce" all'autorità di rilasciare il passaporto.
A superamento della pregressa disciplina, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non via sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); in linea di principio, pertanto, ogni cittadino conserva il diritto ad ottenere il documento di viaggio. Ove, tuttavia, uno dei genitori abbia fondato motivo di prevedere che il trasferimento all'estero dell'atro titolare della responsabilità genitoriale sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, può presentare ricorso per ottenere una inibitoria.
La competenza a decidere è ora demandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate «quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli». Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE
Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'art. 473-bis c.p.c. (cd. rito unitario), la domanda si propone al giudice che procede. La formulazione della norma esclude, dunque, la vis attractiva cd. successiva come invece è stato espressamente previsto in altre ipotesi: si veda, ad esempio, il nuovo art. 38 disp. att. c.c. ("quando è già pendente o è instaurato successivamente"). Se, quindi, dopo che è stato promosso giudizio per l'inibitoria, viene instaurato – ad esempio – un procedimento di separazione, la competenza ex art. 3-bis cit. resta radicata dinnanzi al giudice adito prima.
Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Il rito camerale, in questo caso, non equivale a un procedimento di volontaria giurisdizione: si tratta, a pieno titolo, di un processo contenzioso. Per il richiamo integrale di tutti gli artt. 737 ss. c.p.c., il provvedimento del giudice è reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e il provvedimento di secondo grado è contestabile con ricorso per Cassazione.
Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'art. 5,l. n. 1185/1967 e al comune di residenza dell'interessato.
4 . Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici
Con riferimento ai contributi della Dottrina, v. CAMPESE, Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli. Milano, 2008, 36 ss.; DE SIERVO, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Digesto pubbl., Torino, 1989, 84; MASONI, Il giudice tutelare, le competenze sui minori e sui disabili, Milano, 2018, 1-23, 477-518; RAMAJOLI, Ritiro del passaporto del genitore obbligato al mantenimento di figli minori a seguito della revoca dell'assenso dell'altro genitore in Fam e dir., 2021, 10, 913.
19-08-2023 14:04
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