Verbale di separazione: è titolo esecutivo per recuperare le spese per i figli (spese mediche e scolastiche ordinarie)?
Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14-10-2021) 21-12-2021, n. 40992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. DE STEFAO Franco - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18375/2018 proposto da:
R.G., elettivamente domiciliato in Verona, via don Enrico Tazzoli, n. 2, presso lo studio dell'avvocato Roberto Bonardi, da cui è rappresentata e difesa;
- ricorrente -
contro
M.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Anastasio II N. 139 presso lo studio dell'avvocato Del Bufalo Tiziana, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Signorato Alessandro;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2366/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2021 da CRICENTI GIUSEPPE.
Svolgimento del processo
1.- R.G., coniuge separato da M.F. ha notificato precetto a quest'ultimo per il pagamento della parte di spese scolastiche - iscrizione dei figli alla scuola materna - anticipate dalla ricorrente per intero.
Il M. ha proposto opposizione alla esecuzione con l'argomento che il verbale non era titolo esecutivo e che le spese non erano state previamente concordate, come invece nel detto verbale era previsto che fossero.
2.- Questa tesi è stata rigettata dal Tribunale di Verona che, per contro, ha ritenuto valido titolo il verbale di separazione se fatto valere unitamente alle fatture della spesa sostenuta.
Su appello del M., la Corte di Appello di Venezia ha invece deciso che il verbale di separazione non costituisce titolo esecutivo a causa della indeterminatezza della somma cui il coniuge, per parte sua, è obbligato, e che comunque le spese scolastiche, in quanto straordinarie andavano concordate previamente, ed accordo non v'è stato, o almeno non ve ne è prova.
3.- Avverso tale decisione ricorre R.G. con due motivi. V'è controricorso del M.. Il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
5.- I motivi sono due.
5.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 148 e 155 c.c., nonchè art. 474 c.p.c..
Sostiene come erronea la tesi per cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo, se le somme cui il coniuge è obbligato non sono determinate nel loro ammontare.
Secondo la ricorrente, questa tesi, seguita dai giudici di appello in base ad una risalente pronuncia di questa Corte, è ormai superata dal nuovo orientamento, che attribuisce invece la natura di titolo esecutivo al verbale di separazione relativamente alle spese scolastiche, da intendersi come non straordinarie.
5.2- Questo motivo è connesso con il secondo, che denuncia violazione dell'art. 155 c.c., e contesta alla Corte di Appello di avere ritenuto le spese scolastiche alla stregua di spese straordinarie e dunque da concordare previamente.
Ritiene la ricorrente che invece si tratta di spese di natura ordinaria, per le quali non è necessario il consenso preventivo dell'altro coniuge, con conseguenze in ordine alla efficacia esecutiva del verbale di separazione.
6.- I due motivi possono valutarsi insieme e sono infondati.
7.- La decisione impugnata contiene due rationes decidendi.
La prima è che il verbale di separazione, di per sè, non è titolo esecutivo, anche perchè non contiene indicazione di una somma determinata. A dimostrazione di questo assunto la Corte di Appello indica una giurisprudenza precedente di questa Corte, che è superata dal rilievo secondo cui "il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore." (Cass. 4182/2016).
La seconda ratio invece è nel senso che il verbale di separazione ha previsto che le spese straordinarie, ed ha annoverato tra queste quelle scolastiche, andavano previamente concordate tra i coniugi prima di decidere di affrontarle.
Questa ratio, per un verso, è fondata, per altro verso, è insufficientemente contestata.
E' fondata in quanto il titolo esecutivo, al quale qui ci si deve attenere, espressamente prevedeva che per le spese scolastiche occorreva l'accordo di entrambi, condizione senza la quale la spesa di uno dei due coniugi non può essere ripetuta; anche alla luce della scelta di iscrivere i figli ad una scuola privata, anzichè mandarli a quella pubblica.
Ovviamente il contenuto di tale titolo esecutivo non può essere qui messo in discussione: va preso atto della necessità del consenso dell'altro coniuge alla preventiva spesa scolastica.
Non è adeguatamente contestata, in quanto, pur avendo la ricorrente evidenziato che, già da prima della separazione, le minori frequentavano l'istituto privato parrocchiale (p. 11), circostanza che potrebbe indicare un assenso dato a suo tempo alla relativa spesa- che peraltro non appare, atteso il tipo di scuola privata, neanche cosi ingente da giustificare il rifiuto di un genitore di affrontarla nell'interesse dei figli; pur essendo evidenziata quella circostanza, non si dimostra che era stata sottoposta al giudice di appello, al fine di far valere l'esistenza di un consenso del coniuge dato al momento della prima iscrizione. Nè questa circostanza, pure affermata in quei termini, risulta specificata in maniera tale da superare il vaglio della sufficiente allegazione.
8.-11 ricorso va dunque rigettato, ma le spese, in ragione dell'esito alterno del giudizio di merito, che ha potuto ingenerare dubbio sulla corretta interpretazione da dare al titolo esecutivo, inducendo a ricorrere per Cassazione, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
10-02-2022 19:25
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