La convivenza more uxorio non determina la perdita dell'assegno
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 14-01-2022) 18-02-2022, n. 5447
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30523-2019 proposto da:
C.I., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO NATIVI;
contro
R.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ROSSI;
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 417/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
Svolgimento del processo
che:
1. - C.I. ricorre per due mezzi, nei confronti di R.P.A., contro la sentenza del 5 marzo 2019, con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Alessandria.
2. - R.P.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
3. - Il primo mezzo denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ed altresì in relazione agli artt. 143, 148, 159 e 179 c.c., violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto.
Il secondo mezzo denuncia violazione delle medesime norme, difformità dalla giurisprudenza di legittimità.
Ritenuto che:
4. - La Corte d'appello di Torino ha negato il diritto della R. all'assegno divorzile in ragione della sussistenza di una relazione more uxorio in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale, conformandosi all'insegnamento di Cass. 3 aprile 2015, numero 6855.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno però affermato il diverso principio che segue: "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonchè sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nè alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio" (Cass., Sez. Unite, 5 novembre 2021, n. 32198).
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Torino che provvederà sulla domanda di assegno conformandosi al principio indicato, nonchè sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Si dispone l'oscuramento dei dati.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione; dispone l'oscuramento dei dati.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022
24-02-2022 22:09
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