L'ex moglie è casalinga per vocazione? Allora nessun assegno di mantenimento.
Cass. civ., sez. I, ord., 24 giugno 2022, n. 20456
Presidente Bisogni – Relatore Mercolino
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Firenze, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto da D.M.M. con C.S. , con sentenza definitiva dell'11 giugno 2019 rigettò la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta dalla donna, ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00 ciascuna a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie T. e M. , oltre all'obbligo di contribuire nella misura dell'80% alle spese straordinarie necessarie per le stesse.
2. L'impugnazione proposta dalla C. è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 13 gennaio 2020 ha posto a carico del D. l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nell'individuare il presupposto del diritto allo assegno nella mancanza d'indipendenza economica dell'ex coniuge richiedente, ne consente il riconoscimento, in funzione perequativo-compensativa, anche in favore dell'ex coniuge economicamente autosufficiente, ove nel corso della convivenza quest'ultimo abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare o alla fortuna lavorativa del partner.
Tanto premesso, la Corte ha evidenziato l'accurata indagine patrimoniale svolta nel corso del giudizio, dalla quale era emerso che la C. non disponeva dei mezzi economici necessari per condurre una vita libera e dignitosa, risultando priva di reddito e titolare di un patrimonio non avente un valore significativo, non essendo più in giovane età e non avendo alcuna competenza lavorativa specifica. Ha ritenuto non provato che ella fosse in possesso di disponibilità finanziarie per 200/300.000,00 Euro, allegate dal D. in maniera approssimativa e comunque contestate, rilevando inoltre, con riguardo alla nuova relazione sentimentale asseritamente intrapresa dalla donna, che non era stata dimostrata l'avvenuta instaurazione di una convivenza more uxorio o comunque di una relazione dotata di stabilità sufficiente a rendere configurabile un nuovo nucleo familiare. Nondimeno, ha ritenuto eccessivo l'importo dell'assegno richiesto dalla C. , osservando che, nonostante l'età e la scarsa capacità lavorativa, la donna era tenuta ad attivarsi per procurarsi un reddito, ed escludendo la possibilità di riconoscerle l'assegno in funzione perequativo-compensativa, in considerazione dello scarso contribuito fornito alla costruzione del patrimonio familiare ed al successo economico del marito: ha rilevato infatti che all'epoca del matrimonio il D. era già titolare di un'azienda agricola, alla cui conduzione la C. aveva prestato una collaborazione di basso profilo, fatta eccezione per il periodo in cui aveva realmente assunto la direzione dell'impresa, conducendola però quasi al collasso; ha escluso che l'impegno domestico della donna fosse risultato prevalente rispetto a quello del coniuge, essendosi la stessa occupata delle figlie in maniera non assorbente, e non risultando provato che ella avesse compiuto speciali sacrifici o rinunce.
Quanto alla situazione economica del D., la Corte ha ritenuto che i suoi redditi non fossero proporzionati al patrimonio, costituito in buona parte da partecipazioni di minoranza improduttive di rendita e dall'azienda agricola, bisognosa di una ristrutturazione o d'investimenti cospicui. Ha quindi determinato l'importo dell'assegno in Euro 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, rigettando invece la richiesta d'incremento degli assegni dovuti per il mantenimento delle figlie, le quali, pur essendo ormai adulte e sostanzialmente emancipate dalla madre, non ne avevano fatto richiesta.
3. Avverso la predetta sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La C. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, sostenendo che, nell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno, la sentenza impugnata si è discostata dall'orientamento giurisprudenziale da essa stessa richiamato. Afferma infatti che la Corte d'appello si è soffermata soprattutto sull'indisponibilità di mezzi adeguati da parte della C., omettendo di verificare se la stessa non fosse in grado di procurarseli per ragioni obiettive. Rileva in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della colpevole inerzia dimostrata dalla donna nel lungo periodo trascorso dall'epoca della separazione, pronunciata quando ella era ancora in giovane età, nè del disinteresse da lei manifestato per il conseguimento del c.d. reddito di cittadinanza, avendo prospettato una funzione integrativa dell'assegno, incompatibile con quella attribuita allo stesso dalla giurisprudenza di legittimità, ed avendo svalutato l'incidenza della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla C. .
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nel riconoscere alla C. l'assegno divorzile, la Corte d'appello non ha tenuto conto dell'abbandono da parte della stessa dell'immobile già adibito a casa familiare, dell'assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione, dello svolgimento da parte della donna di un'attività lavorativa stagionale, del decremento patrimoniale e reddituale subito da esso ricorrente, delle risorse economiche a disposizione della C. , della nuova relazione sentimentale da lei intrapresa e del tenore di vita da lei mantenuto con il nuovo compagno e le figlie, della disastrosa gestione dell'azienda agricola da parte della donna, della sua colpevole inerzia nella ricerca di un'occupazione e del disinteresse manifestato per il conseguimento del c.d. reddito di cittadinanza.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di merito e confermato la paritetica ripartizione di quelle della c.t.u., senza considerare che in appello la C. aveva ridotto le proprie pretese, vanamente avanzate in primo grado.
4. Il primo motivo è fondato.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'istituto in questione assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Nell'applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, avendo conferito rilievo preminente all'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale esistente tra i coniugi, rispetto alla valutazione delle scelte compiute nella conduzione della vita familiare, ed avendo conseguentemente privilegiato il profilo assistenziale dell'assegno, a scapito di quello perequativo-compensativo.
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato infatti precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; 28/02/2020, n. 5603). In altri termini, la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno dev'essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell'assegno, consistente nel fornire le risorse economiche necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione compensativo-perequativa dell'istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all'indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione.
In contrasto con tale duplicità di aspetti, la sentenza impugnata ha concentrato la propria attenzione soprattutto sul primo, fornendo una descrizione alquanto dettagliata delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, e relegando in secondo piano la valutazione delle scelte di vita compiute nel corso della convivenza e la verifica dell'incidenza delle stesse sulle pregresse aspettative professionali della controricorrente, rispetto alle quali ha finito per conferire maggior risalto alle future prospettive economiche di quest'ultima. La Corte d'appello si è infatti soffermata sulla sostanziale indisponibilità di risorse reddituali e finanziarie da parte della C. e sulla limitata capacità della stessa di procurarsele, nonostante l'età ancor giovane, attraverso lo svolgimento di una attività lavorativa non qualificata, a causa della mancanza di esperienze professionali, ponendole a confronto con la consistenza del patrimonio personale del D. , del quale ha peraltro accertato l'improduttività, evidenziando inoltre la necessità di una ristrutturazione della azienda agricola di cui è titolare. Per quanto riguarda il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare, si è invece limitata a dar conto della portata non assorbente dell'impegno da lei profuso nella crescita delle due figlie, ritenuto non prevalente su quello del coniuge, nonché dell'incapacità dalla stessa dimostrata nella gestione dell'azienda, di cui risultava formalmente intestataria, nel periodo in cui ne assunse effettivamente la direzione a seguito della separazione dal coniuge, affermando poi contraddittoriamente che il predetto impegno non le aveva impedito di coltivare effettive opportunità di lavoro nell'ambito dell'azienda di famiglia, e tralasciando comunque di approfondire le ragioni per cui la C. , sposatasi in giovane età, aveva omesso di dedicarsi alla propria formazione ed alle proprie eventuali aspirazioni professionali.
Il percorso logico in tal modo seguito non corrisponde a quello delineato dal richiamato orientamento, alla stregua del quale del quale la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini della verifica in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente ed all'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, richiede in primo luogo una indagine, da condursi sulla base degl'indicatori previsti dalla prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, volta ad accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare: è rimasta inosservata, tra l'altro, l'indicazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il predetto accertamento deve aver luogo anche in relazione alla durata del vincolo coniugale (protrattosi nella specie per circa venti anni), quale fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche alla luce dell'età del coniuge richiedente e della conformazione del mercato del lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287, cit.). Nel porre in risalto lo scarso contributo fornito dalla C. alla formazione del patrimonio personale del D. , acquisito in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio, e gli effetti tutt'altro che positivi prodotti dalla sua gestione della azienda agricola, la Corte territoriale non si è infatti chiesta se l'inesperienza della donna, priva di qualificazione professionale, fosse dovuta ad una precisa scelta compiuta in vista del matrimonio o concordata nel corso della vita coniugale, in funzione di un prevalente impegno nell'ambito familiare, oppure fosse riconducibile a proprie inclinazioni personali, già maturate prima dell'instaurazione del vincolo coniugale.
5. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, aventi ad oggetto rispettivamente l'omessa valutazione di circostanze di fatto rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno e la compensazione delle spese processuali: la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
28-06-2022 20:10
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