L'assegnazione della casa familiare non può considerarsi come contributo al mantenimento.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 22-10-2021) 19-01-2022, n. 1642
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22962-2020 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D'ORO, 184/190, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Discepolo, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.M.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1696/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La signora F.M. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui, la Corte d'Appello di Ancona, pronunciando in un giudizio introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ha confermato, per quanto ancora rileva in giudizio, la sentenza del primo giudice là dove questi aveva posto a carico di F. un assegno mensile di Euro 200,00, complessivi, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, uno dei quali ancora minorenne, affidato ai servizi sociali e collocato presso il padre ed entrambi, comunque, conviventi con il padre, assegnatario dell'ex casa coniugale.
2. Con il dedotto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la pendenza del giudizio di divisione dalla stessa ricorrente introdotto quanto alla ex casa coniugale, in comproprietà dei coniugi ed assegnata all'altro, collocatario del figlio minore e convivente con il figlio maggiorenne e non autosufficiente, escludesse che, per tale via, la madre contribuisse al loro mantenimento fissando, per tale ragione, a suo carico, la corresponsione di un assegno mensile.
La Corte di merito non aveva considerato che si può assolvere all'obbligo di mantenimento anche in via diretta, oltre che per corresponsione di un assegno, e che il giudizio di divisione della ex casa coniugale era ancora pendente sicchè la situazione di esclusiva disponibilità dell'immobile a beneficio del marito e dei figli era rimasta immutata, non avendo la ricorrente mai richiesto alcunchè all'ex coniuge per l'utilizzo esclusivo del bene.
3. Il motivo è infondato.
L'assegnazione della ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatadente, è prevista dalla legge (L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 11), e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (vd. Cass. 07/02/2018, n. 3015; in materia di separazione personale: Cass. 12/10/2018, n. 25604).
L'assegnazione della ex casa coniugale al genitore affidatario o collocatario dei figli non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l'obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull'altro genitore, comproprietario dell'immobile, non essendo l'assegnazione effetto di una concessione di quest'ultimo, che pur comproprietario del bene nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma della legge, all'esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla sulle spese essendo controparte rimasta solo intimata.
Deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022
22-01-2022 04:49
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