Famiglia - Figli - Educazione scolastica - Contrasto genitoriale - Scelta tra "scuola religiosa" e "scuola laica" - Soluzione - Criteri.
Cassazione civile SEZ. I
ORDINANZA 27 LUGLIO 2021, N. 21553
Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale - Ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - Decisione giudiziale - Impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Famiglia - Figli - Contrasto genitoriale su questioni di particolare importanza per i figli - Insorto tra genitori separati entrambi esercenti la responsabilità genitoriale - Disciplina applicabile.
In tema di soluzione dei contrasti in ordine a questioni di particolare importanza per il figlio insorte tra i genitori, l'articolo 316, commi 1 e 2, c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione solo nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito; diversamente, nel caso di contrasto insorto tra coniugi legalmente separati ed entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio, trova applicazione l'art. 337 ter, comma 3, c.c., e la decisione è rimessa al giudice.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, sulla scuola "religiosa" o "laica" presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata, ed importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa.
In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32359 del 2018:I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Riguardo al secondo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14360 del 2000:In tema di soluzione dei contrasti tra i genitori per questioni di particolare importanza, l'articolo 316 cod. civ., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione per le ipotesi di famiglia unita; i provvedimenti di cui all'articolo 155, comma terzo, si collocano invece durante lo stato di separazione tra i coniugi e rientrano nella disciplina di questa.
Con riferimento al terzo, si veda Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21916 del 2019:In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva inibito alla madre, convertitasi alla fede geovista, d'impartire al figlio insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica, basando il giudizio solo su astratte valutazioni delle due religioni e dando rilievo all'iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun accertamento in concreto).
28-08-2022 19:44
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