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Sentenza

Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Ulteriori chiarimenti su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati
Mess. INPS 20 aprile 2022, n. 1714
A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito
l'Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che consiste in un beneficio
economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell'AUU,
a integrazione di quanto già chiarito con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 e con la
circolare n. 23 del 9 febbraio 2022, con particolare riferimento ad alcune tematiche specifiche
evidenziate nei successivi paragrafi.
1. Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori
L'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede, nel caso in cui entrambi i
genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione dell'assegno per ciascun figlio
minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
a 15.000 euro e si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al
medesimo decreto, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per
livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, nella circolare n. 23/2022, alla lettera d) del paragrafo 4.1, viene chiarito che
rilevano, ai fini di tale maggiorazione, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i
redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, ai sensi degli articoli 49, comma
1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lettera c), e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che devono essere posseduti al
momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell'anno.
Relativamente ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, si precisa inoltre che rilevano
gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore
di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno.
Ai fini della maggiorazione, infine, rileva anche il reddito del genitore che lavora all'estero con
residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del TUIR.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
Su tale ultimo aspetto rileva l'articolo 32 del TUIR, secondo cui il reddito agrario è costituito
dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni, che risulta imputabile al capitale di esercizio
e al "lavoro di organizzazione" impiegati nell'esercizio di attività agricole sul terreno, mentre il
reddito dominicale si identifica con la rendita del fondo e degli interessi del capitale
permanentemente investito in esso.
Tenuto conto di consolidati orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, il titolare di reddito agrario
è colui che esercita l'impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c., svolgendo un'attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività
connesse (quali manipolazione, trasformazione, conservazione di prodotti agricoli). Pertanto,
considerato che il reddito agrario va posto in relazione sia al capitale di esercizio sia al lavoro
di organizzazione della produzione del soggetto che svolge sul fondo attività agricole, si ritiene
che tali lavoratori agricoli autonomi possano essere beneficiari della maggiorazione prevista
per i genitori lavoratori.
Nel caso dei braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente
stagionali, la maggiorazione è altresì riconosciuta in considerazione del fatto che le predette
attività comunque siano coperte da contribuzione annuale.
Si precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in
caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.
2. Riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi
All'articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni
che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4,
comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo
pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e
che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di
un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane
costante.
Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei
familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le
maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto
di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori
facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la
maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo).
Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono
considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché
alcuni di essi non abbiano diritto all'AUU.
Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero
dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole
valide per l'ISEE. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3
fratelli minorenni, non può beneficiare dell'AUU, ma concorre a formare la composizione del
nucleo familiare. In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista dalla norma in presenza di
almeno 4 figli.
Al riguardo, si fa riserva di comunicare, con successivo messaggio, il rilascio della funzionalità
nel modello di domanda che consentirà di dichiarare, nell'autocertificazione, il numero di
eventuali ulteriori figli non compresi nella domanda e in nessun'altra domanda di AUU, ma
comunque a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE; tale dato è infatti utile
per il calcolo delle maggiorazioni previste dalla norma per i nuclei numerosi. Il richiedente, in
questa fase, oltre al numero, dovrà specificare anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli
a carico.
3. Riconoscimento dell'AUU ai genitori separati
Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei
figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei
due, attestando in procedura l'accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a
un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta
che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento
esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che
disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi
pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento
esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi
pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo
dichiara nella domanda, selezionando l'apposita opzione, chiedendo l'erogazione dell'AUU al
100%.
Inoltre, qualora l'assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la
possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line
a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al
genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque
essere richiesta dall'Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti,
decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio).
L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della
ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.
Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione
dell'assegno, non saranno più modificabili, dall'altro genitore o dal Patronato.
Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino
le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.
4. Figli maggiorenni
L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l'AUU è
riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei
21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
La circolare n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al
momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un'attività lavorativa e
possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si rammenta che i figli
maggiorenni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 230/2021,
sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito
complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di
eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).
Pertanto, in applicazione dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, in combinato disposto con le
sopracitate regole dell'AUU, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o
entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i
quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l'ulteriore condizione che, nell'anno di
riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF
superiore a euro 8.000.
Nell'ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può
comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto"; ciò si verifica qualora il
figlio abbia un'età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua
volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari
distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa
parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell'AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel
nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
- nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla
soglia di euro 4.000;
- nell'anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo
pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli
maggiorenni disabili.
Infine, si ricorda che il figlio maggiorenne, per il quale sia stato disposto un provvedimento di
affidamento temporaneo prorogato fino ai 21 anni, può scegliere di fare nucleo a sé stante o
fare parte del nucleo familiare dell'affidatario (in analogia a quanto previsto per i minorenni
dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 159/2013). Nel caso di neomaggiorenni in uscita da
convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, infatti, il principio di attrazione "al nucleo
familiare naturale" non si applica e il figlio fa parte di un nucleo diverso da quello dei genitori
(cfr. il paragrafo 1.1.10 della Parte 2 delle Istruzioni per la compilazione della DSU),
presentando direttamente o per il tramite dell'affidatario la domanda di AUU.
5. Raggiungimento della maggiore età successivamente all'inoltro della domanda di
AUU
Nell'ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda
(ad esempio, la domanda è presentata a marzo dai genitori per un figlio minorenne, che poi
diventa maggiorenne a settembre), la norma prevede la possibilità che il figlio presenti
domanda di AUU per conto proprio (cfr. l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.
230/2021).
In tale caso, la domanda del figlio comporta la decadenza della "scheda" presente nella
domanda del genitore e prosegue, pertanto, l'erogazione della prestazione direttamente al
figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due
genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di
compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza" per consentire
al cittadino l'integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle
ulteriori condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età
inferiore a 21 anni.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla
domanda on line, nella sezione "Consulta e gestisci le domande che hai presentato",
selezionare la "scheda" relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella
quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma e
indicate al precedente paragrafo 4.
Dopo il salvataggio dei dati inseriti, la domanda integrata è posta nuovamente in istruttoria
per le necessarie verifiche, con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate
spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).
Si ricorda che l'integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell'anno di riferimento della
prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell'anno successivo.
Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l'integrazione dei
dati mancanti.
Avv. Antonino Sugamele

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