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Sentenza

Assegnazione della casa familiare - Trasferimento dell'assegnatario e del minore in altra città per un considerevole periodo di tempo - Revoca dell'assegnazione - Rientro nel comune di provenienza - Irrilevanza - Fondamento.
Assegnazione della casa familiare - Trasferimento dell'assegnatario e del minore in altra città per un considerevole periodo di tempo - Revoca dell'assegnazione - Rientro nel comune di provenienza - Irrilevanza - Fondamento.
Cassazione civile SEZ. I

ORDINANZA DEL 31/03/2022, N. 10453


In tema di statuizioni conseguenti al divorzio, è' legittima la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario del figlio minore, nel caso in cui risulti che lo stesso, insieme al figlio, abbia vissuto per un considerevole lasso di tempo in un'altra città, senza che assuma rilievo il successivo ritorno nella città di provenienza, poiché la disciplina dall'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme.

Si richiamano:

i) Sez. 1, Sentenza n. 13065 del 2002:L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nel'accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.

ii) Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 2006:In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario - , viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ.
Avv. Antonino Sugamele

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