Separazione. Contrasto tra i coniugi. Per i figli scuola privata cattolica o scuola laica?
Cass. civ., sez. I, ord., 27 luglio 2021, n. 21553
Presidente Genovese – Relatore Dolmetta
Fatti di causa
1.- Con sentenza depositata in data 10 aprile 2018, il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione dei coniugi V.G. e U.M. , disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori L. (nata nel (omissis) ) e F. (nato nell'(omissis) ). Nel corso dello stesso omissis, tra i genitori è insorto contrasto circa le modalità di prosecuzione del percorso scolastico dei minori: la madre intendendo far loro continuare gli studi presso una scuola privata, di "impostazione religiosa cristiana" e da questi già frequentata negli anni precedenti; il padre preferendo, invece, dar loro una educazione di "ispirazione laica e pluralista", con correlata iscrizione a una scuola pubblica. 2.- Non componendosi il contrasto, U.M. ha presentato ricorso ex art. 709 ter c.p.c., avanti al Tribunale di Genova, chiedendo di essere autorizzato a iscrivere autonomamente i figli presso la scuola pubblica ovvero di assumere direttamente il giudice la medesima decisione. Nel costituirsi per resistere al ricorso, V.G. ha anche presentato domanda riconvenzionale, intesa a ottenere l'iscrizione di L. a un corso di ginnastica artistica e di F. a una scuola di calcio. 3.- Con decreto depositato il 29 agosto 2018, il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato da U.M. e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali formulate da V.G. . Sotto il primo profilo, ha rilevato, in particolare, che la permanenza dei minori presso la scuola privata già frequentata risponde al loro precipuo interesse, specie in ragione dell'"attuale momento di disorientamento" degli stessi, come "legato alla recente separazione dei genitori, nonché dell'inopportunità di un cambiamento repentino di scuola dopo l'inizio dell'anno scolastico". Sotto il secondo profilo, ha ritenuto che le "iscrizioni possono essere fatte a prescindere dalla opposizione paterna", al di là della problematica relativa all'eventuale legittimità del rifiuto paterno di concorrere alle spese. 4.- Avverso questo provvedimento U.M. ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Genova. Questa, con decreto depositato il 15 dicembre 2018, ha respinto il reclamo, ponendo le spese del grado in capo al reclamante (anche in ragione, tra le altre cose, della "prevalente soccombenza del reclamante nell'ambito del primo giudizio"). 5.- "È certamente rispondente al preminente interesse dei minori", ha osservato la Corte ligure, "quello di rimanere nell'istituto scolastico frequentato negli anni passati, al fine di garantire loro - quantomeno sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici, scuola di infanzia per F. e scuola primaria per L. - la stabilità e la continuità scolastica, delle quali essi hanno verosimilmente bisogno, tenuto conto anche dei cambiamenti derivati dalla recente separazione dei genitori". Del resto, il "reclamante ha in passato condiviso la scelta di iscrizione dei figli nella scuola privata in oggi frequentata", ha opinato ancora la pronuncia. "Sarebbe del tutto inopportuno", peraltro, "introdurre un cambiamento di scuola a tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico". "È pacifico", d'altro canto, "che il reclamante non è tenuto a sostenere neppure gli oneri economici derivanti dall'iscrizione dei figli alla scuola privata, che gravano in via esclusiva sulla reclamata". 6.- Avverso questo provvedimento U.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Ha resistito, con controricorso, V.G. , pure contestando l'ammissibilità del ricorso proposto. 7.- Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Ragioni della decisione
8.- Il primo motivo del ricorso assume "in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: violazione degli artt. 30 e 33 Cost., anche in relazione all'art. 19 Cost. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 147 e 315 bis c.c. - violazione del divieto di indottrinamento religioso - violazione dell'art. 112 c.p.c.". Il secondo motivo lamenta, a sua volta, "in via subordinata e in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4", la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. o, in via d'ulteriore subordine", dell'art. 91 c.p.c.". 9.- L'eccezione di inammissibilità, che viene sollevata nel controricorso, si sostanzia nell'affermare che non è proponibile ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento che, in caso di contrasto tra i genitori, disponga sulla scelta della scuola per i figli minori. Trattasi - così si sostiene - di un provvedimento non definitivo, nè decisorio: "l'iscrizione scolastica ha sempre durata annuale"; le "scelte in proposito non solo "dovrebbero essere", ma necessariamente di fatto sono rinnovate di anno in anno". 10. L'eccezione non merita di essere accolta. Secondo quanto ha riscontrato la recente pronuncia di Cass., Sezioni Unite, 13 dicembre 2018, n. 32359, "i provvedimenti in tema di affidamento dei figli sono ritenuti a carattere decisorio e dotati di stabilità"; "nei loro confronti, pertanto, è pacificamente ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7". La circostanza, che quello in esame sia per sé destinato a possedere una efficacia circoscritta nel tempo, nulla toglie, evidentemente, alla sua natura di provvedimento (decisorio e pure) stabile, in relazione appunto allo svolgimento della sua efficacia (sul punto si tornerà nel corso del n. 17). 11.- Il primo motivo di ricorso muove una serie articolata di censure alla Corte genovese, in relazione ai diversi rilievi che la motivazione della pronuncia ha esposto. 11.1.- "Di fatto" - si assume, dunque - la separazione risale alla primavera del 2016: "dunque, la situazione, da allora, per i minori è piuttosto stabile". Comunque, "non è stato dimostrato che la scuola privata confessionale M.L. sia la più idonea a far superare ai minori il trauma della separazione". Il riferimento al bisogno di stabilità, poi, è "intrinsecamente contrastante" con la previsione della permanenza nell'istituto confessionale dei minori sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici. 11.2.- D'altra parte - così si prosegue -, la "scelta del percorso scolastico da far seguire ai figli minori non viene assunta una volta per tutte"; nè le decisioni assunte prima della separazione debbono "ritenersi immutabili"; nè risulta preclusa la possibilità di "cambiare idea". 11.3.- Per altro verso ancora, è da tenere in adeguata considerazione - si insiste - che nell'attuale il padre "si oppone fermamente, nell'interesse preminente dei propri figli, a ogni e qualsivoglia indottrinamento religioso degli stessi", intendendo consegnare loro un'"educazione laica e pluralista". La libertà religiosa, di cui all'art. 19 Cost., comprende in sé anche la "libertà di non professare alcune religione". Posti i precetti costituzionali, "a fronte della possibilità di un adeguato insegnamento pubblico, non sussiste alcuna ragione che possa giustificare l'imposizione di una scuola provata confessionale": "la scuola pubblica deve sempre essere preferita, perché rappresenta l'alternativa più "neutra"", anche in relazione il "diritto all'istruzione costituzionalmente garantito dall'art. 33". 11.4.- Nessun credito può in ogni caso essere dato - si aggiunge, nel concludere - al fatto che V.G. si è resa disponibile a sopportare per intero l'onere economico della scuola confessionale: "non si può con il denaro escludere un padre dalle fondamentali scelte inerenti la istruzione (per di più quella della scuola dell'obbligo) dei figli". 12.- Il tema, che viene qui in specifico esame, riguarda - è opportuno prima di ogni altra cosa osservare - la fattispecie del contrasto tra genitori, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, su una questione di particolare importanza che investe la persona del figlio minore: quale indubbiamente è quella che richiama la scelta delle modalità di svolgimento del percorso scolastico di questi. Nel caso concreto, peraltro, non viene in applicazione la norma dell'art. 316 c.c., commi 2 e 3. Secondo quanto rilevato già da Cass., 1 novembre 2000, n. 14360, questa disposizione concerne e regola, infatti, il caso del contrasto che insorga nel contesto di un nucleo genitoriale che sia tuttora unito. Non si spiegherebbe altrimenti un intervento giudiziale propriamente orientato (secondo la linea di azione che viene prescritta in via primaria dalla norma) a fornire dei semplici "suggerimenti", quali ritenuti "più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare". Ché in un contesto genitoriale ormai disaggregato - o comunque in fase di avanzata disaggregazione - si manifesta in sé velleitaria, quando non del tutto assente, l'ipotesi di perseguire una strada intesa a comporre il contrasto nel segno di una comune decisione genitoriale. Il caso presentemente in esame fa riferimento a un contrasto insorto dopo l'avvenuta separazione dei genitori. Pertanto, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non può che essere quella dettata, dall'art. 337 ter c.c., comma 3 (che, tra gli altri, richiama anche le materie dell'"istruzione e dell'educazione" dei minori) per cui - nell'ipotesi di contrasto insorto tra i genitori su questione di "particolare importanza" per la persona del minore - "la decisione è rimessa al giudice". 13.- Precisata in tal modo la prospettiva di riferimento, si deve adesso rilevare che talune delle censure che il ricorrente muove al provvedimento della Corte genovese appaiono, di per sé stesse, condivisibili. Così è, in specie, per il passo in cui la sentenza riscontra che l'iscrizione dei figli alla scuola privata non avrebbe comunque comportato per il padre alcun esborso di ordine economico, essendosene fatta caricato la madre. Simile osservazione mescola, se non proprio confonde, profili non interferenti tra loro. Se si assume come stella polare della decisione il preminente interesse del minore, secondo quanto prescrive (anche) la norma dell'art. 337 ter c.p.c., lo specifico punto della ripartizione in concreto della spesa tra i due genitori si pone solo dopo avere compiutamente delibato i termini della decisione da assumere. Così è pure per l'ulteriore rilievo per cui il padre ha in precedenza (prima della separazione, cioè) avallato la decisione di fare studiare i figli presso un istituto confessionale. In effetti, una simile osservazione potrebbe prendere peso solo ove si ritenesse in concreto ritorsivo, ovvero capriccioso, il sopravvenuto mutamento di opinione di uno dei genitori: secondo una prospettiva di lettura, tuttavia, a cui per il caso in esame i giudici del merito non hanno accennato. 14.- Ciò posto, occorre adesso rilevare che - nel contesto della motivazione in concreto stesa dalla Corte genovese - i rilievi appena presi in esame assumono in ogni caso un ruolo marginale, se non quasi ornamentale. Centrale - e comunque fondante la decisione - si manifesta in realtà l'aspetto relativo al senso d'instabilità, di disorientamento, che la recente separazione dei genitori ha provocato in L. e in F. : sì da porre come prioritaria - nel loro preminente interesse - l'esigenza di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente seguenti alla frequentazione di una nuova scuola e del diverso ambiente, che inevitabilmente vi si collega. In una simile situazione, appare senz'altro preferibile - ha opinato la Corte territoriale assicurare ai minori il segno della continuità scolastica: sino alla conclusione dei rispettivi cicli scolastici in essere (per L. , la scuola primaria; per F. , la scuola di infanzia), salvo per il futuro procedere poi, secondo la normale e (pure nel concreto) presumibile evoluzione delle cose, a una nuova valutazione. Alla sostanza di questa decisione il ricorrente contrappone due ordini di rilievi. Di questi, uno contiene l'affermazione che, nei fatti della realtà, la separazione tra i genitori non è evento recente, risalendo al 2016 e quindi a due anni prima della relativa pronuncia giudiziale (sopra, n. 11.1). L'altro concerne il diritto di apprestare per i propri figli una educazione "laica e pluralistica" - com'è consentaneo alla frequentazione non di una scuola confessionale, ma di quella pubblica -, secondo quanto si manifesta pienamente conforme al disegno costituzionale della relativa materia (n. 11.3). 15.- Il primo argomento sollevato dal ricorrente - nei fatti, già nel 2016 si era verificata la rottura del nucleo genitoriale - non può essere preso in considerazione. Il motivo si limita ad allegare la circostanza di una già consumata frattura e in termini per la verità affatto generici. Nè in ogni caso indica gli atti e i termini in cui, nel giudizio di merito, l'attuale ricorrente abbia nel caso circostanziato - e collocato nell'anno 2016 - la frattura che il ricorrente ha evocato. 16.- L'altro argomento sviluppato dal ricorrente - che assume l'illegittima compressione del diritto, di dignità costituzionale, del genitore di dare ai propri figli un'educazione aconfessionale e pluralista - non risulta condivisibile. La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (cfr., tra le altre pronunce, Cass., 11 novembre 2020, n. 25310; Cass., 24 maggio 2018; Cass., 1 febbraio 2005, n. 1996). Proprio dando corso e attuazione a detto principio, questa Corte ha stabilito che, "in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell'interesse del minore può comportare anche l'adozione di provvedimenti, relativi all'educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo" (così Cass., 30 agosto 2019, n. 21916; cfr., altresì, sulla medesima falsariga, e sempre in tema di educazione religiosa, già Cass., 4 novembre 2013, n. 24683). Nel caso qui in esame, la Corte genovese si è conformata ai principi appena richiamati. La scelta così compiuta - è importante puntualizzare - non risponde a una ipotetica predilezione della Corte per una scuola confessionale, a discapito di quella pubblica. Dipende, invece, dall'acuito bisogno dei minori di avere - nel frangente - una continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa. D'altro canto, va pure detto che costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, quello relativo alla valutazione della negatività dell'impatto, che avrebbe potenzialmente avuto sui minori L. e F. , un repentino mutamento di scuola all'interno di un contesto temporale già contrassegnato da una vicenda di forte importanza per il loro equilibrato sviluppo, qual è quello della sopravvenuta rottura del nucleo genitoriale. 17.- Ciò fissato, va ancora osservato che il provvedimento del giudice genovese, se conculca nell'attuale il diritto del genitore di fornire ai figli un'educazione aconfessionale e di tensione pluralista, non comporta tuttavia una compromissione definitiva, ovvero "non rimediabile", del medesimo. Invero, l'educazione dei minori è vicenda assai articolata; e che viene a svilupparsi, altresì, lungo un arco temporale di significativa dimensione. La sussistenza di una educazione atta ad apprezzare i valori della laicità e della pluralità di visioni e di opinioni - ne consegue - risulta frutto di una valutazione complessiva delle diverse fasi che la compongono. L. e F. , da parte loro, sono appena agli inizi di un percorso formativo, che per sua natura sì snoda lungo vari segmenti. Anche da questo punto di vista, dunque, si manifesta corretta la decisione adottata dal giudice genovese, che - a fronte di un contrasto genitoriale che, in materia di educazione dei figli, appare radicale - ha assunto una determinazione che ha un'efficacia temporale circoscritta allo svolgimento dei cicli scolastici che attualmente frequentano L. e F. . 18.- Segue al complesso dei rilievi sin qui compiuti che il primo motivo di ricorso dev'essere respinto. 19.- Il secondo motivo di ricorso concerne la statuizione sulle spese di lite emessa dalla Corte genovese a carico dell'attuale ricorrente. La sentenza ha errato – si annota - a ritenere (e a considerare rilevante per la statuizione sulle spese) che nell'ambito del primo giudizio vi sia stata una "prevalente soccombenza del reclamante": nei fatti, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte da V.G. e anche la sua richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.. 20.- Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438), invero, "nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice del merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria, ma fondata sul principio di causalità, che specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate". 21.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto. Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità, in ragione delle peculiarità delle problematiche che innervano la fattispecie concretamente in esame. Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità, in ragione delle peculiarità delle problematiche che innervano la fattispecie concretamente in esame.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri atti identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
30-07-2021 13:02
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