Giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - Pendenza del giudizio circa il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge - Sopravvenienza del riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità dello stesso matrimonio - Conseguenze in materia di assegno divorzile.
Cassazione SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA 31 MARZO 2021, N. 9004 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - NULLITA' - IN GENERE.
In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21331 del 2013:La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non costituendo in se stessa un "giustificato motivo" sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio.
02-08-2021 12:04
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