Abbandono del tetto familiare e addebito della separazione. Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei due coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto.
Giurisprudenza
Cassazione civile sez. I, 648/2020
il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei due coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già diventata intollerabile e quindi in conseguenza di tale fatto.
Cassazione civile sez. I, 25966/2016
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sè sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. sez. VI, 15/12/2016, n. 25966; Cass. sez. I, 29/09/2015, n. 19328; Cass. 08/05/2013, n. 10719)
Cassazione civile sez. I, 2059/2012
L'art. 146 c.c. prevede che la proposizione della domanda di separazione costituisce giusta causa dell'allontanamento dalla residenza familiare, consentendo così al coniuge che giudichi, anche solo soggettivamente, intollerabile la prosecuzione della convivenza, di sottrarsi ad essa con decisione unilaterale, all'unica condizione di proporre la domanda di separazione.
Ne consegue che il coniuge, il quale provi che l'altro ha volontariamente e definitivamente abbandonato la residenza familiare senza aver proposto domanda di separazione personale, non deve ulteriormente provare l'incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio, implicando esso la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, e gravando sull'altra parte l'onere di offrire la prova contraria, che quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d'intollerabilità della coabitazione, nonostante l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 146 cpv. c.c..
Cassazione civile sez. I, 9074/2011
In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis".
09-02-2021 04:32
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