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Sentenza

Incontri tra padre e figli. Il tribunale di Terni da una soluzione: servizi sociali e Whatsapp per evitare il contagio.
Incontri tra padre e figli. Il tribunale di Terni da una soluzione: servizi sociali e Whatsapp per evitare il contagio.
Tribunale di Terni – Sentenza 30 marzo 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILEnel procedimento iscritto al n. r.g. n. xxxx/2019  promosso da:XXXXPARTE RICORRENTEcontroYYYYPARTE RESISTENTE Letta l'istanza urgente presentata, in data 26 marzo 2020, dal difensore di XXXX, nella quale si rappresenta che non è stata data attuazione alle statuizioni, contenute nell'ordinanza presidenziale, emessa in data 4 marzo 2020, con le quali veniva prevista l'attivazione di percorso per ripristinare, con l'ausilio dei responsabili del Servizio Socio Assistenziale le relazioni tra il padre e i tre figli minori; WWWW nato in data ....2009; QQQQ nata in data .....2012; ZZZZ nato in data .....2013;considerato che nell'istanza viene segnalato il “comportamento assolutamente ostativo, violento, pretestuoso e ritorsivo tenuto dalla sig.ra YYYY per impedire al padre di tenere qualsivoglia contatto, anche solo telefonico, con i suoi tre figli”, con richiesta urgente di adottare “con immediatezza tutti i provvedimenti più idonei a tutela dei diritti genitoriali” del ricorrente, “tenuto conto che il trascorrere del tempo rischia di pregiudicare ancor più gravemente i rapporti dei figli con il padre”;ritenuto che, in data 26 marzo 2020, è pervenuta relazione di aggiornamento, inoltrata dai responsabili del Servizio Socio assistenziale della Città di ....., nella quale si dà atto dell' “impossibilità a causa della emergenza sanitaria” di attivare incontri in spazio neutro, rappresentando, tuttavia, gli intervenuti contatti telefonici con entrambi i genitori che hanno espresso agli operatori preoccupazione “rispetto agli spostamenti dei minori ed all'attivazione, in questo momento, degli incontri protetti che li porrebbe in una situazione di poca tutela”;rilevato che, quanto alle dichiarazioni rese dalle parti ai responsabili del Servizio Sociale, nella richiamata relazione si legge che “la signora comunica inoltre che QQQQ non vuole avere neanche contatti telefonici con il padre” e che “l'unico che chiama il padre è WWWW” precisando che “sono i minori a contattare il padre” e che vengono a tal fine costantemente sollecitati dalla stessa madre; e che quanto al ricorrente viene rappresentato che sono stati fissati diversi appuntamenti, ma a causa del peggioramento dell'emergenza sanitaria “in corso non è stato possibile effettuare un colloquio con lui” e che lo stesso ha affermato di essere “preoccupato dato il tempo che sta trascorrendo senza avere la possibilità di incontrare i minori, ma comprende che al momento non è possibile l'attivazione di percorsi necessari al suo ravvicinamento con gli stessi”;
2considerato che nell'ordinanza presidenziale del 4 marzo 2020 si legge che “secondo quanto dichiarato da entrambe le parti la convivenza matrimoniale è cessata nell'ottobre 2019, quando la YYYY si è trasferita con i figli nell'abitazione dei genitori in ....., e che le prospettazioni divergono quanto alle ragioni per le quali si sarebbe verificato tale allontanamento, in quanto il XXXX ha sostenuto che la moglie si sarebbe allontanata per sottrarre i minori al padre ed alla famiglia paterna, mentre la YYYY ha rappresentato di essere stata “cacciata” dall'abitazione e costretta ad allontanarsi con i minori a causa di violenze poste in essere dal marito nei suoi confronti che avrebbero comportato lesioni documentate da accessi al pronto soccorso sia a ridosso dall'allontanamento dalla casa familiare sia nel periodo successivo (cfr. referto di Pronto soccorso del ....2019 nel quale sono riportate riferite lesioni con prognosi di sette giorni, per asserito colpo all'addome; referti di Pronto soccorso del ....2019 e del ....2019 nel quale sono riportate riferite lesioni con prognosi di 25 giorni per trauma contusivo alla gamba sinistra provocato secondo le ricostruzioni della YYYY da un calcio sferrato dal marito); ... che nella presente fase del giudizio, non è possibile accertare quale delle due prospettazioni sia quella conforme a realtà, dovendo tuttavia essere valutata la situazione di fatto, per la quale è indiscusso che i minori siano, dal mese di ..... 2019, presso l'abitazione dei nonni materni insieme con la madre, con sostanziale interruzione delle frequentazioni paterne, avendo lo stesso XXXX confermato la resistenza dei figli (ed in particolare della figlia QQQQ), ad una libera e completa frequentazione; ...che quanto emerso, nonché il principio di cautela, con riferimento alla necessità ..... di scongiurare il rischio di possibili violenze, impone che, rimesso all'istruttoria l'accertamento dei fatti prospettati dalle parti, si debba comunque prendere atto della situazione esistente che vede la madre quale genitore che dal mese di .... 2019 ha gestito in via pressoché autonoma i figli, con conseguente necessità di disporre, in questa fase, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla YYYY” .....”prevedendo che il padre possa vedere i figli in spazio neutro secondo il calendario che verrà redatto dai responsabili del Servizio Sociale del Comune di...., previa idonea preparazione delle parti e dei minori, e solo quando ciò sia conforme all'interesse dei minori, e previo idoneo coordinamento con i responsabili della ASL UMBRIA...”;ritenuto che, preliminarmente, deve essere dichiarata l'urgenza dell'istanza, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n.18/2020, dovendo valutare come urgente la decisione qualora, come nel caso di specie, venga prospettata l'interruzione delle frequentazioni tra il genitori e i figli; rilevato che le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, adottate con i numerosi provvedimenti governativi che si sono succeduti nel mese di marzo 2020, per contrastate l'emergenza epidemiologica da Codvid-19 (cfr. da ultimo DL n.18/2020 e DPCM 22 marzo 2020) impongono di bilanciare l'interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bi-genitorialità, con l'interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio);valutato che rispetto alle ordinarie frequentazioni tra il genitore non coabitante e i figli per le quali in assenza di specifici elementi di rischio – rappresenti, per esempio, dall'attività lavorativa svolta dal genitore non coabitante ovvero dalla provenienza dello stesso da zone a specifico rischio di contagio- gli incontri in spazio-neutro, prevedendo la necessaria presenza di operatori, e dovendo svolgersi in strutture pubbliche, esposte all'accesso di numerosi utenti, aumentano considerevolmente il rischio di contagio per i minori e per i genitori; 
3considerato, inoltre, che l'accesso in locali pubblici potrebbe comportare la necessità di sanificazione dei luoghi con distrazioni di mezzi e risorse dalle strutture sanitarie destinate alla cura dei malati; valutato che, pertanto, nel bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bi-genitorialità (fondato sull'art. 30 della Cost. e sull'art. 8 Conv. CEDU) e quello alla tutela della salute (fondato sull'art. 32 della Cost.) occorre individuare una modalità di frequentazione padre figli che pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psico-fisica dei minori;ritenuto che oltre alla salute fisica occorre salvaguardare l'equilibrio psichico dei minori che risulterebbe compromesso qualora al minore dovesse imporsi il contatto con il genitore quando il figlio si opponga alla relazione (come nel caso di specie avviene per la figlia QQQQ, cfr. infra), ovvero qualora i genitori dovessero tenere condotte pregiudizievoli durante gli incontri (anche solo video-telefonici) che potrebbero turbare l'equilibrio dei figli (si pensi a liti, e recriminazioni reciproche in presenza dei minori);considerato che, pertanto, deve essere previsto che i responsabili del Servizio socio assistenziale del Comune di .... organizzino, con modalità che evitino lo spostamento e il contatto diretto delle parti, dei minori e degli stessi operatori (che potranno operare in modalità di lavoro agile o da remoto), incontri padre figli con cadenza di almeno tre volte la settimana; ritenuto che tali incontri potranno avvenire con modalità da remoto, quali ad esempio video chiamate (skype ovvero con chat whatsapp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori) previa idonea preparazione dei figli, attuata con le medesime modalità, e assicurando che sia l'operatore a mettere in contatto il padre con ciascuno dei figli, assicurando la propria presenza per l'intera durata della  chiamata;ritenuto che solo in tal modo potrà essere garantito con l'ausilio dell'operatore che i genitori non assumano condotte aggressive o ostacolanti nei confronti dell'altro, disponendo che l'operatore dia atto delle condotte genitoriali tenute nel corso delle videochiamata, nella relazione periodica da depositare in cancelleria; considerato che secondo quanto rappresentato dagli stessi genitori appare opportuno prevedere interventi diversificati tra i figli, evitando eccessive pressioni sui minori che oppongano resistenza alla relazione con il padre (in particolare su QQQQ, dovendo previamente essere accertata la eventuale esposizione a violenza assistita per evitare forme di vittimizzazione secondaria) ed agevolando la relazione con i figli che si manifestino disponibili, con la facoltà di organizzare diverse modalità di contatto in ragione dell'età della prole; ritenuta l'urgenza di provvedere inaudita alterna partenelle more dell'instaurazione del contraddittorio, con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), ovvero lettera f), del DL 18/2020, meglio indicate in dispositivo;P.Q.M.previa dichiarazione di urgenza dell'istanza, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n.18/2020;dispone che i responsabili del Servizio Socio assistenziale del Comune di ..... organizzino, fino al termine dell'emergenza sanitaria, incontri tra il padre e i figli minori con modalità da 
4remoto, alla presenza di operatore del Servizio Sociale, solo ove ciò sia conforme all'interesse della prole, secondo quanto meglio specificato in motivazione, garantendo comunque la necessaria autonomia dei responsabili del servizio per la organizzazione dei contatti, alla luce delle esigenze che dovessero manifestarsi, anche prevedendo relazioni diversificate tra il padre e ciascuno dei figli;onera parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente provvedimento alla controparte entro il 3 aprile 2020, autorizzando la difesa della resistente a rappresentare le proprie difese nella memoria di costituzione da depositare entro i termini indicati nell'ordinanza presidenziale, e disponendo la trattazione nel pieno contraddittorio tra le parti all'udienza già fissata del 29.4.2020, che verrà trattata con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera h), autorizzando lo scambio e il deposito telematico di note scritte per l'udienza e in merito alla presente istanza, entro il 24 aprile 2020, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento. Qualora le parti volessero richiedere la comparizione personale, dovranno formulare apposita istanza nelle note scritte indicate, e l'udienza si terrà con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. 7), DL n.18/2020, secondo quanto verrà comunicato nell'imminenza dell'udienza.Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Servizio Sociale del Comune di ...... disponendo che venga inoltrata dai Responsabili del Servizio una relazione sull'attività svolta entro il 24 aprile 2020.Così deciso in data 30 marzo 2020.                              Il Giudice        Dott.ssa Monica Velletti
Avv. Antonino Sugamele

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