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Sentenza

Il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione dei genitori anche se non uniti in matrimonio, dall'art. 337 sexies c.c., introdotto con D.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore istante.
Il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione dei genitori anche se non uniti in matrimonio, dall'art. 337 sexies c.c., introdotto con D.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore istante.
Cassazione I sezione civile sentenza nr. 23473/20
Il godimento della casa familiare o coniugale è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Resta, invece, estranea e ultronea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli.

Quanto al figlio maggiorenne, affinché sia soddisfatta la ratio della disposizione normativa, devono pertanto sussistere, in contemporanea, due requisiti: quello della non autosufficienza economica e quello della coabitazione. In assenza di tali circostanze, il Giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione e il godimento dell'immobile sarà regolato dalle norme, che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda.

La definizione e la delimitazione del concetto di "coabitazione" di un figlio maggiorenne assume, quindi, importanza centrale ai fini della concessione o meno del provvedimento di assegnazione; pervenendo a conclusioni anche molto diverse tra loro, nel corso degli anni, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha avuto modo di definire i caratteri rilevanti per la sua qualificazione, individuandoli nell'abitualità, nella stabilità e nella continuità di abitazione dell'immobile da parte del nucleo familiare e, quindi, della prole. Ciò in quanto non è raro che, anche solo per ragioni di studio, un figlio maggiorenne si trasferisca in una diversa città o, addirittura, in un differente Paese.
Avv. Antonino Sugamele

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