Il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione dei genitori anche se non uniti in matrimonio, dall'art. 337 sexies c.c., introdotto con D.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore istante.
Cassazione I sezione civile sentenza nr. 23473/20
Il godimento della casa familiare o coniugale è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Resta, invece, estranea e ultronea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli.
Quanto al figlio maggiorenne, affinché sia soddisfatta la ratio della disposizione normativa, devono pertanto sussistere, in contemporanea, due requisiti: quello della non autosufficienza economica e quello della coabitazione. In assenza di tali circostanze, il Giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione e il godimento dell'immobile sarà regolato dalle norme, che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda.
La definizione e la delimitazione del concetto di "coabitazione" di un figlio maggiorenne assume, quindi, importanza centrale ai fini della concessione o meno del provvedimento di assegnazione; pervenendo a conclusioni anche molto diverse tra loro, nel corso degli anni, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha avuto modo di definire i caratteri rilevanti per la sua qualificazione, individuandoli nell'abitualità, nella stabilità e nella continuità di abitazione dell'immobile da parte del nucleo familiare e, quindi, della prole. Ciò in quanto non è raro che, anche solo per ragioni di studio, un figlio maggiorenne si trasferisca in una diversa città o, addirittura, in un differente Paese.
22-11-2020 13:46
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