Separazione: il padre può donare quote societarie alla figlia senza il consenso della moglie?
Cassazione civile, sez. II, sentenza 6 marzo 2019, n. 6459.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29857-2014 proposto da:
P.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI REMUS;
- ricorrente -
contro
E.M.T.A., rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO UGGETTI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1257/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo ed il rigetto dei restanti motivi.
Svolgimento del processo
P.G.A. ha proposto ricorso articolato in nove motivi contro la sentenza n. 1257/2013 della Corte d'Appello di Brescia depositata il 14 novembre 2013. Resiste con controricorso E.M.T.A..
Con citazione del 9 aprile 2007 E.M.T.A. convenne davanti al Tribunale di Brescia il coniuge P.G.A., dal quale si era separato in forza di sentenza passata in giudicato, chiedendo: la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 250.000,00, pari al controvalore della metà delle quote societarie della SB Impianti s.r.l., comprese nella comunione legale coniugale e donate dal P. alla figlia con atto del 2 febbraio 2006; la divisione dei mobili presenti nella casa coniugale e dei saldi dei conti correnti intestati al convenuto; ancora, la restituzione dei suoi beni personali. P.G.A., oltre a chiedere di estendere il contraddittorio alla figlia E., contestava le domande dell'attrice e opponeva un proprio controcredito per Euro 270.000,00 per il pagamento di imposte. Il Tribunale di Brescia condannò P.G.A. a pagare a E.M.T.A. Euro 250.000,00, per la metà del valore delle quote della SB Impianti s.r.l., ed Euro 7.757,97, pari alla metà del valore dei mobili di arredo assegnati al convenuto.
La Corte d'Appello di Brescia accolse il gravame formulato da P.G.A. solo sul punto della decorrenza degli interessi dovuti sulla somma di Euro 7.757,97, dovuta a titolo di conguaglio.
E.M.T.A. ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c..
La Corte d'Appello di Brescia ha affermato che l'appellante, a sostegno della asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della figlia E., avesse unicamente dedotto che la stessa convivesse col padre, sicchè doveva valere la presunzione in forza della quale "l'ufficiale giudiziario va a pignorare i beni mobili ritrovati nella casa in cui Tizio ha la propria residenza anagrafica", senza però censurare il diniego di litisconsorzio motivato dal primo giudice con riguardo alla mancata allegazione che la proprietà di parte dei beni mobili fosse comune.
Il ricorrente adduce, invece, di aver parlato di comproprietà dei beni mobili nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, ed espone di aver ribadito il dato della convivenza tra padre e figlia nella memoria del 24 settembre 2007 e nell'atto di appello.
1.1. Il primo motivo di ricorso, come proposto, rivela una non immediata riferibilità alla ratio decidendi esplicitata dalla Corte d'Appello di Brescia con riguardo alla questione di diritto in oggetto.
Per consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, la parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, di provarne l'esistenza e di documentare, altresì, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione, indicando pure gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei dati fattuali che giustificano la sua eccezione (cfr., ad es., Cass. Sez. 3, 05/09/2011, n. 18110; Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11318; Cass. Sez. 2, 18/11/2013, n. 25810; Cass. Sez. 2, 12/06/2006, n. 13571). Avendo il Tribunale negato la sussistenza della prova della comproprietà in capo ad E., figlia di P.G.A., dei beni mobili oggetto della domanda di divisione, è evidentemente irrilevante il motivo di appello che il medesimo ricorrente aveva formulato invocando una "presunzione" di contitolarità fondata sul presupposto della coabitazione fra i due. Il ricorrente sembra supporre che operi, al fine di dare conforto alla necessità di integrare il contraddittorio nel giudizio di divisione, a norma dell'art. 784 c.p.c., la presunzione di proprietà invece disposta in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore dall'art. 513 c.p.c. (e dall'art. 621), con riferimento a tutti i beni arredanti la sua casa, presunzione superabile dagli eventuali terzi che li abbiano acquistati e introdotti nella casa con lo strumento processuale dell'opposizione ex artt. 619 c.c. e ss.. Quella posta dall'art. 513 c.p.c. è, all'evidenza, una presunzione valevole in sede esecutiva (ad es., Cass. Sez. 2, 29/08/1994, n. 7564; Cass. Sez. 3, 09/02/2007, n. 2909).
Trattandosi, nella specie, di beni mobili di arredo della ex casa familiare dei coniugi P.G.A. e E.M.T.A., a dimostrare l'infondatezza della tesi difensiva della presunta comproprietà tra il primo e la figlia convivente E., basta considerare il disposto dell'art. 219 c.c., comma 2, il quale, con riferimento all'ipotesi, appunto, di separazione di beni tra coniugi, sancisce piuttosto in favore di costoro una presunzione semplice di comproprietà se nessuno degli stessi ne dimostri la proprietà esclusiva (cfr. Cass. Sez. 1, 07/07/1998, n. 6589).
2. Il secondo motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.. Il ricorrente aveva sostenuto in appello che, venuta meno la comunione legale, a E.M.T.A. non spettasse più alcuna azione ex art. 184 c.c. con riferimento alla donazione delle quote sociali, ma tale deduzione era stata ritenuta inammissibilmente svolta soltanto in secondo grado, essendosi il P. difeso davanti al Tribunale nel senso che l'attrice non era contraria alla liberalità e che era incongruo il valore del credito donato. Nel secondo motivo di ricorso, oltre a ribadire che sin dalla comparsa di risposta il convenuto aveva obiettato che ci trovasse ormai di fronte ad una "comunione semplice", si sostiene che, in ogni caso, una volta venuta meno la comunione legale tra i coniugi per effetto del passaggio in giudicato della separazione giudiziale, non potesse più essere accolta una domanda fondata sull'art. 184 c.c., comma 3.
Il terzo motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Viene censurato il giudizio di "non chiarezza" espresso dalla Corte di Brescia sul paragrafo dell'atto di gravame intitolato "rinunzia", nel quale l'appellante evidenziava come E.M.T.A. avesse atteso oltre un anno per promuovere l'azione avversa alla donazione del 2 febbraio 2006, denotando un comportamento abdicativo rispetto alla pretesa ex art. 184 c.c..
Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., avendo la Corte d'Appello ritenuto l'inammissibilità per novità della questione dell'annullabilità dell'atto di donazione. Ancora una volta il ricorrente sostiene che i giudici di secondo grado abbiano errato ad ammettere la domanda ex art. 184 c.c., comma 3, nell'ambito di una comunione semplice, essendo ormai cessata la comunione legale tra coniugi.
Il quinto motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c.. Si sostiene che la Corte d'Appello abbia errato nel considerare non annullabile la donazione, in quanto non avente ad oggetto immobili o mobili registrati, dovendosi, a dire del ricorrente, per la eadem ratio applicare anche alla traslazione di quote sociali la disciplina dell'azione di annullamento, e non già quella di condanna al pagamento di somma equivalente.
2.1. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di P.G.A. vanno esaminati unitariamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati, essendo conforme al diritto il dispositivo adottato dalla Corte di Brescia (ove ha confermato la condanna di P.G.A. a pagare a E.M.T.A. la somma di Euro 250.000,00, pari alla metà del valore delle quote della SB Impianti s.r.l.), pur dovendosi in parte correggere la motivazione sul punto della sentenza impugnata.
Le denunce di violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. non rivelano concreto interesse, in quanto la Corte d'Appello, pur ritenendo la carenza di specificità di alcuni motivi di impugnazione e la novità di alcune eccezioni sollevate dall'appellante, ha comunque deciso nel merito le relative questioni devolute.
In premessa, occorre considerare come sia stato accertato in fatto nei pregressi gradi di merito che la donazione delle quote societarie della SB Impianti s.r.l., effettuata dal P. alla figlia, era avvenuta con atto del 2 febbraio 2006; la sentenza di separazione personale dei coniugi E.M.T.A. e P.G.A. era passata in giudicato il 16 febbraio 2007, così determinandosi lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, prima dell'introduzione del nuovo comma 2 ad opera della L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2); il presente giudizio venne iniziato il 9 aprile 2007.
Come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dall'art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio di annullabilità da far valere nei termini fissati dall'art. 184 c.c., comma 2, (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21503). Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'art. 184 c.c., comma 3, non prevede alcun consenso necessario nè alcuna impugnazione, limitandosi la norma a porre a carico del coniuge, che abbia effettuato l'atto in questione, l'obbligo di ricostituire la comunione, ad istanza dell'altro, nello stato in cui era prima del compimento dell'atto, o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge, atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace (Cass. Sez. 1, 07/03/2006, n. 4890; Cass. Sez. 1, 19/03/2003, n. 4033). Trattandosi, nella specie, di donazione di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non vi è ragione di dubitare, a differenza di quanto propone il ricorrente, che le stesse debbano considerarsi come beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, per cui ad esse devono applicarsi, a norma dell'art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili, tra cui appunto l'art. 184 c.c., comma 3.
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria (cfr. Cass. Sez. 1, 05/04/2017, n. 8803), sicchè non vi è più nemmeno ragione di permanente operatività dell'art. 184 c.c., comma 3, il quale è volto prioritariamente a reintegrare l'originario stato della comunione. Nel caso in esame, la domanda di pagamento del controvalore della metà delle quote societarie donate fu rivolta da E.M.T.A. il 9 aprile 2007, quando la comunione legale con P.G.A. si era ormai sciolta per effetto dell'art. 191 c.c., sicchè non ha alcuna rilevanza interrogarsi sulla possibilità, o meno, di rimuovere l'atto di donazione o di rimpiazzare i beni alienati in forma specifica e non per equivalente. Lo scioglimento della comunione apre, invero, la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi delle attività separate non consumati. In particolare, verificatosi lo scioglimento della comunione legale, come avvenuto nel caso oggetto di lite, trova applicazione in sede di divisione il regime dei rimborsi e delle restituzioni dettato dall'art. 192 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, 15/09/2004, n. 18564). Allorchè un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola della congiuntività supposta dall'art. 184 c.c., un atto dispositivo di beni della comunione depauperandone il patrimonio, come qui avvenuto con la donazione del P. alla figlia delle quote societarie della SB Impianti s.r.l., lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione (in quanto da tale momento soltanto diviene esigibile l'obbligo del rimborso, a meno che non fosse stato richiesto anteriormente), salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
3. Il sesto motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè dell'art. 718 c.c.. Si sostiene l'errore della Corte d'Appello la quale, a fronte di una domanda di attribuzione dei mobili costituenti arredo della casa familiare avanzata dalla E., ha assegnato gli stessi al ricorrente, che non li aveva richiesti.
In appello, il P. aveva sostenuto che la mobilia fosse comodamente asportabile dalla ex casa familiare. Il Tribunale aveva invece sostenuto che tali mobili erano strumentali al godimento dell'appartamento, in quanto componibili o realizzati su misura, e quindi non assoggettabili ad un agevole progetto divisionale.
III. Il sesto motivo di ricorso è infondato.
La disposizione contenuta nell'art. 720 c.c., in tema di divisione avente ad oggetto beni immobili indivisibili o non comodamente divisibili caduti in comunione ereditaria, si applica anche allo scioglimento di ogni altro tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.. Tale disposizione, secondo cui i beni non comodamente divisibili devono essere compresi con addebito dell'eccedenza nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più comproprietari se questi ne richiedano congiuntamente l'attribuzione, benchè dettata espressamente in materia di divisione immobiliare, stante l'eadem ratio, l'esigenza cioè di conservare l'unità del patrimonio relitto, si reputa operante dalla giurisprudenza anche nella divisione di mobili, come nell'ipotesi di universalità di mobili (Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036; Cass. Sez. 2, 10/03/1976, n. 831). La Corte d'Appello ha confermato la valutazione del primo giudice secondo cui i mobili e gli arredi non erano separabili dall'alloggio già adibito a residenza coniugale, in quanto strumentali al godimento dell'immobile di proprietà P., e non ha perciò dato seguito alla domanda di attribuzione della E. inerente, appunto, ai mobili che risultassero asportabili. Tale accertamento del requisito della non comoda divisibilità dei beni mobili di arredo, per la comprovata esistenza di motivi ostativi, è frutto di apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, giacchè sorretto da motivazione congrua ed immune da errori di diritto (arg da Cass. Sez. 2, 21/05/2003, n. 7961).
4. Il settimo motivo di ricorso di P.G.A. deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 10, comma 2, bis, avendo la Corte d'Appello ritenuto che, a fronte di una prospettazione del tutto generica della "malversazione" addebitata alla E. a pagina 8 della comparsa di risposta di primo grado (ove non si specificavano i vaglia cambiari sottoscritti dall'attrice con la firma del marito, nè il loro importo, nè le imposte non pagate), non era neppure ipotizzabile una contestazione. Secondo i giudici di appello, non era nemmeno dato comprendere in quale modo la E. avrebbe costretto il marito a pagare le imposte per gli anni '90, così come mancava ogni distinzione tra gli importi pagati per le cambiali e per le tasse. A tal proposito, il settimo motivo di ricorso richiama i capitoli di prova articolati riguardo a tali circostanze ed insiste sull'erroneità della decisione che non ha considerato incontestate, e dunque provate, le allegazioni in parola.
4.1. Il settimo motivo di ricorso è infondato.
L'invocato D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 2-bis, vigente ratione temporis, disponeva: "La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati".
Dunque, come conferma l'interpretazione più volte ribadita da questa Corte, l'onere di contestazione dei fatti, anche nella disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario, doveva coordinarsi con l'allegazione dei medesimi, in quanto l'identificazione del thema decidendum suppone pari oneri per le parti in causa, sicchè, a fronte di una generica deduzione da parte dell'attore o del convenuto, la difesa della controparte non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere su ciascuno i rispettivi oneri probatori. Peraltro, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni assertive della parte e non certo anche, come suppone il ricorrente, il contenuto dei capitoli della prova testimoniale, posto che da questi ultimi è possibile trarre elementi di prova solo in quanto siano stati ammessi e confermati dal teste (Cass. Sez. 3, 27/06/2018, n. 16908; Cass. Sez. 3, 22/09/2017, n. 22055; Cass. Sez. 3, 19/10/2016, n. 21075; Cass. Sez. 3, 17/02/2016, n. 3023; Cass. Sez. 1, 15/10/2014, n. 21847).
L'interpretazione degli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte difese, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi, dà luogo, del resto, ad un giudizio di fatto, nella specie congruamente esplicitato dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha escluso che P.G.A. avesse allegato puntualmente i fatti costitutivi della propria pretesa di rimborso nei confronti di E.M.T.A., relativa a quanto da quest'ultima abusivamente sottratto alla comunione legale.
Deve infine osservarsi come il settimo motivo di ricorso non provvede a indicare specificamente, trascrivendone il contenuto sia pure soltanto per sintesi, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi di E.M.T.A. sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di ravvisare (cfr. Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637; Cass. Sez. 6 - 1, 12/10/2017, n. 24062; Cass. Sez. 1, 18/07/2007, n. 15961; Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).
5.L'ottavo motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., avendo errato il giudice dl merito a non ammettere le dedotte prove sulle obbligazioni abusivamente contratte dalla E., configurando i relativi pagamenti come atti di liberalità nell'ambito del rapporto coniugale.
5.1. L'ottavo motivo difetta di specifica riferibilità alla decisione impugnata, agli effetti dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte d'Appello ha affermato che la stringata esposizione dei fatti da parte nelle difese del P. non consentisse di comprendere in che modo la E. avrebbe costretto il marito a pagare le imposte per gli anni '90, potendosi tale pagamento giustificare come una liberalità compiuta fra i coniugi in costanza di matrimonio. In tal modo, i giudici del merito hanno ipotizzato che i pagamenti, dei quali il P. domandava il rimborso, potessero giustificarsi anche come eventuali atti di liberalità compiuti durante la vita coniugale, ovvero come esborsi destinati ordinariamente a soddisfare esigenze economiche dell'altro coniuge, e tale ragionamento non può censurarsi in sede di legittimità, come si fa nell'ottavo motivo di ricorso, denunciando una insufficiente giustificazione logica dell'apprezzamento dei fatti della controversia, ovvero prospettando una spiegazione di tali vicende secondo una logica alternativa, sia pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale.
5. Il nono motivo di ricorso di P.G.A. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c.. Il giudice di primo grado, dopo aver ammesso la prova per testimoni con ordinanza del 28 aprile 2010, non aveva assunto la stessa, per poi dichiarare la relativa deduzione inammissibile per genericità. La Corte d'Appello ha sostenuto che l'appellante non avesse speso neppure una parola per contrastare la genericità individuata dal primo giudice. Il ricorrente evidenzia come invece nell'atto di appello, al punto 4, sottoparagrafo 4.2., egli avesse criticato l'assunta genericità dei capitoli di prova, i quali avrebbero reso "compensabili" le somme di cui il P. si diceva creditore.
5.1. Il nono motivo di ricorso va respinto.
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale impone al ricorrente di trascrivere i capitoli di prova, di indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare elementi tutti necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - e di allegare la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito cui si riferisce (Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9748; Cass. Sez. 6 - L, 04/04/2018, n. 8204). Nel nono motivo il ricorrente si limita a trascrivere i capitoli della prova testimoniale dedotta, che, sub b), era volta a dimostrare che "durante gli anni 1986-1989 il sig. P. a fronte di vaglia cambiari ed assegni compilati dall'attrice con firma del deducente, ha sborsato somma pari ad Euro 250.000,00 per rientrarne in possesso"; e, sub c), era volta a dimostrare che "durante gli anni 2004-2005 il premenzionato ha sborsato somma pari ad Euro 20.000,00 all'esattoria per cartelle esattoriali intestate alla sig.ra E. per imposte, contributi evasi relativi agli anni '90". Nulla è detto nel nono motivo di ricorso quanto alle persone da interrogare, nè per collocare univocamente nel tempo e nello spazio i fatti da provare alle vicende poste a fondamento delle rispettive domande o eccezioni proposte. Non viene indicato, in particolare, trattandosi di scioglimento di una comunione legale tra coniugi, se i testimoni dovessero deporre su somme da rimborsare perchè prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, oppure su denaro personale o proventi dell'attività separata del coniuge, o ancora su somme abusivamente attinte dalla comunione per scopi personali. Tali carenze non consentono a questa Corte di apprezzare la decisività della prova per testimoni di cui il ricorrente lamenta la mancata ammissione.
6. Consegue il rigetto del ricorso. La novità e la complessità delle questioni di diritto oggetto di ricorso, la cui decisione ha imposto anche la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, giustificano la compensazione per intero tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2019
21-03-2019 21:50
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