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Sentenza

La villa familiare viene rilasciata dal coniuge assegnatario: l'assegno divorzile va incrementato.
La villa familiare viene rilasciata dal coniuge assegnatario: l'assegno divorzile va incrementato.
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 03/12/2018) 08-02-2019, n. 3869


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26852/2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell'avvocato Rina Pierfrancesco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Albricci n.16 presso lo studio dell'avvocato Caporicci Anna, rappresentato e difeso dall'avvocato Raviele Elio, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3245/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito per il ricorrente l'Avvocato Rina Pierfrancesco, che ha chiesto l'accoglimento.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1520/2015, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23 settembre 1972 da C.C. e Gennaro M.. Determinava quindi in Euro 3.000,00 mensili l'assegno divorzile spettante alla C., revocava l'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della ex coniuge e dichiarava inammissibile l'azione proposta da quest'ultima per conseguire la restituzione dei beni mobili di sua proprietà.

2. La C. proponeva appello chiedendo che venisse rideterminato l'assegno divorzile nella misura minima di Euro 10.000,00 mensili, in relazione al pregresso tenore di vita e alla rilevanza del patrimonio del M. e che questi venisse condannato al pagamento di una somma destinata alla ricerca di una nuova e idonea soluzione alloggiativa al momento del rilascio della villa destinata in precedenza ad abitazione familiare. Chiedeva, inoltre la condanna del M. al risarcimento del danno non patrimoniale e il riconoscimento del suo diritto a conservare il cognome del marito da aggiungere al proprio.

3. La Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame.

Segnatamente, ha respinto la domanda di incremento dell'assegno divorzile: dopo aver osservato che l'assegno divorzile si connota anche per la natura assistenziale e che il riconoscimento è ancorato alla prova - incombente su chi lo richiede - dell'impossibilità di procurarsi redditi propri, ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte in primo grado in merito alla quantificazione, osservando che la C. godeva anche di proprio trattamento pensionistico, che si era tenuto conto dei redditi del M., desunti dagli esiti delle indagini svolte dalla G. di F., che le critiche svolte dalla C. in merito agli esiti delle indagini e all'ammontare del patrimonio del M. non erano state supportate da riscontri probatori, che il M. aveva costituito un nuovo nucleo familiare ed aveva altre due figlie alle quali provvedere, che la misura dell'assegno era sufficiente a soddisfare le esigenze abitative della C..

Ha, quindi, respinto la domanda volta alla conservazione dell'uso del cognome maritale, osservando che, alla stregua della originaria domanda introduttiva, non era stata provata la sussistenza di un interesse positivamente apprezzabile della stessa o dei figli e che gli ulteriori argomenti esposti in appello costituivano dei nova che esulavano dal vaglio della Corte di appello.

Infine ha confermato l'inammissibilità della domanda risarcitoria sulla considerazione della autonomia di tale domanda rispetto a quella di divorzio e della non cumulabilità di cause soggette a differente rito; ulteriormente rilevando il difetto di prova del dedotto danno non patrimoniale (fol. 13).

4. La ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata con tre mezzi, M. replica con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..

La causa già fissata per la trattazione dinanzi alla Sesta sezione civile è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 29/1/2018.
Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge, e segnatamente della L. n. 898 del 1970, art. 5, per la erronea applicazione dei criteri in tema di quantificazione dell'assegno divorzile, nonchè illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la modesta quantificazione dell'assegno divorzile rispetto ai criteri indicati dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al pregresso tenore di vita e alle sostanze e capacità per l'enorme patrimonio del coniuge obbligato.

In particolare la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado (la cui motivazione è confermata per relationem nella sentenza di appello) ed il giudice del gravame non abbiano tenuto conto adeguatamente del divario esistente tra i redditi dei due ex coniugi e dell'inidoneità dei redditi della C. a farle conservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e non abbiano tradotto in termini economici l'addebito, la durata del matrimonio e l'elevatissimo tenore di vita. Si duole dell'inidoneità dell'assegno riconosciutole a garantirle un'abitazione analoga a quella familiare, di cui aveva goduto in costanza di matrimonio, il cui valore locativo era stato stimato in Euro 2.373,00.

Sulla premessa che l'assegno divorzile deve essere idoneo ad assicurare tendenzialmente il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, chiede alla Corte di cassazione di rideterminare l'assegno divorzile tenendo conto del contributo personale ed economico dato alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio, dei mezzi economici delle due parti contrapposte, della natura dell'assegno, connotato da una componente assistenziale, ma anche da una componente risarcitoria - in caso di addebito - e da una componente compensatoria, intesa a rivalutare l'apporto di ciascun coniuge allo sviluppo economico della famiglia, sostenendo di questi ultimi profili non si era adeguatamente tenuto conto.

1.2. Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

1.3. Le Sez. U., con la recente sentenza n.18287 dell'11/07/2018, hanno avuto modo di puntualizzare, in tema di assegno divorzile, che:

- La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

- All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

- Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

1.4. Tuttavia, nel formulare la complessiva valutazione delle emergenze probatorie, la Corte di appello non solo non ha potuto privilegiare i principi introdotti da Cass. Sez. U. n. 18287 del 2018, ma inoltre non appare avere adeguatamente valutato la disponibilità e la fruizione nel corso del matrimonio della casa familiare di elevate caratteristiche di pregio, tali da non renderla fungibile con qualsiasi altra abitazione reperibile nel medesimo Comune a costi contenuti; sul punto dunque la decisione risulta viziata e va cassata.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge per la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 2059 c.c., stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria nonchè illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto decisivo per la controversia dell'errata dichiarazione di inammissibilità della domanda risarcitoria.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

2.3. La decisione impugnata, con la quale la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la domanda risarcitoria per non essere consentita la trattazione cumulativa di cause soggette a riti diversi, è immune da vizi e va confermata giacchè, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c., e soggette a riti diversi. E' esclusa, conseguentemente, la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito camerale con quella di risarcimento danni soggetta al rito ordinario trattandosi di domanda non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonoma e distinta dalla domanda di divorzio (in tema cfr. Cass. n. 6424 del 13/03/2017 e n. 18870 del 2014). A ciò si aggiunga che è rimasto non impugnato il rilievo sul difetto di prova del dedotto danno.

3.1. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1979, art. 5, comma 3, e l'erronea e insufficiente motivazione in merito alla domanda di autorizzazione all'utilizzazione del cognome dell'ex coniuge.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. La L. n. 898 del 1979, art. 5, comma 3, stabilisce "Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela".

La valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l'autorizzazione all'utilizzo del cognome del marito è rimessa al giudice del merito giacchè "di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell'esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente". (in tema Cass. n.21706 del 26/10/2015). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente respinto la richiesta e la doglianza risulta generica e non pertinente alle ragioni del diniego.

4. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, respinti gli altri; la decisione impugnata va cassata entro i limiti dell'accoglimento e rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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