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Sentenza

L'assegno divorzile una tantum e non periodico è modificabile?
L'assegno divorzile una tantum e non periodico è modificabile?
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2018) 14-01-2019, n. 665
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16492/2017 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'avvocato Napolitani Simona, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fiore Francesco Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 140, presso lo studio dell'avvocato Lupia Luca, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lupia Giacinto, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, del 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Fiore che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Luca Lupia che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Napoli, Sezione persona e famiglia, con Decreto n. 220 del 2017 - pronunciato in un giudizio promosso, nel 2015, da M.L. (di professione notaio, in pensione dal 2012), nei confronti dell'ex coniuge B.M., al fine di sentire modificare le condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 2082 del 1993, nell'accordo delle parti (accordo, peraltro, già raggiunto con una anteriore scrittura privata del 1992, allorchè i coniugi non erano ancora separati), contemplanti l'erogazione da parte del M., in luogo dell'assegno divorzile, di una somma mensile di Lire 3.000.000, avente, secondo l'assunto de ricorrente, natura di rendita vitalizia, immodificabile nel quantum, oltre rivalutazione annuale, con declaratoria della nullità della relativa pattuizione, condanna della resistente alla restituzione dell'importo complessivo ricevuto nel corso degli anni pregressi e declaratoria che nulla era comunque dovuto dal M. alla ex coniuge per il futuro, anche a titolo di assegno divorzile - ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli, che aveva respinto il ricorso, dichiarando inammissibile la domanda principale proposta, qualificata di revoca dell'assegno divorzile una tantum fissato.

In particolare, la Corte d'appello ha premesso che il reclamante aveva censurato il decreto del Tribunale nella sola parte in cui, avendo attribuito, alla rendita vitalizia, natura di un assegno divorzile una tantum, aveva dichiarato inammissibile la domanda di revisione ex art. 9 L.Div., avendo il reclamante prestato acquiescenza alla decisione di inammissibilità della domanda di declaratoria della nullità della pattuizione relativa alla erogazione medesima ed alla conseguente domanda restitutoria.

Quindi la Corte distrettuale ha affermato, come già statuito dal Tribunale, che la sentenza divorzile, che si era limitata a confermare integralmente gli accordi tra le parti e che aveva fissato la corresponsione in unica soluzione di un assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5, comma 8 L.Div., in mancanza di prole, era passata in giudicato e quindi non era più impugnabile, neppure per vizi negoziali, e non era suscettibile di revisione ex art. 9 L.Div.. Peraltro, la Corte territoriale ha rilevato, ad integrazione della motivazione del Tribunale (e quindi quale ulteriore ragione del rigetto della richiesta ex art. 9 L.Div.), che, nella scrittura privata del 1992 e nelle successive condizioni di separazione e divorzio consensuale, le parti avevano concordato la corresponsione di un vitalizio "in luogo" dell'assegno divorzile, cosicchè la loro pattuizione non avrebbe potuto essere ricondotta all'assegno divorzile una tantum, di cui all'art. 5 L.Div., risultando, semmai, assimilabile ad un negozio atipico di mantenimento "divortii causa", insuscettibile di revisione per effetto di sopravvenienze, negozio legittimo e comunque non sindacabile, per vizi di nullità o annullamento, nell'ambito del procedimento camerale instaurato.

Avverso il suddetto decreto, il M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della B. (che resiste con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente lamenta:1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 112 c.p.c., avendo la Corte d'appello, nella motivazione (dalle pagg. 6 a 9 del decreto), affrontato questioni (irrinunciabilità del diritto all'assegno divorzile, rilevanza storica degli accordi tra i coniugi del 1992, esperibilità della sola azione ordinaria, non proposta, per far valere vizi negoziali degli accordi) esorbitanti dall'oggetto del giudizio; 2) con il secondo ed il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2909 c.c., art. 12 disp. gen. e L. n. 898 del 1970, art. 5, in riferimento all'interpretazione data dalla Corte d'appello al contenuto sostanziale della sentenza del 1993, sulle condizioni economiche tra i coniugi correlate alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituente giudicato esterno, non avendo (secondo motivo) la Corte territoriale, correttamente, esaminato l'intero testo ed il significato letterale delle espressioni utilizzate, dando, invece, rilievo "ad un unico frammento autografo del Tribunale di Roma, costituito da quale una tantum ritenuta congrua dal Tribunale", per poi concludere sulla riconduzione di quella statuizione alla fissazione di un assegno divorzile una tantum, pur essendo prevista la corresponsione di un assegno periodico, mensile, di durata indeterminata, invariabile per cause sopravvenute ma pure annualmente rivalutabile (nella sostanza, dunque, una rendita vitalizia), nonchè (terzo motivo) avendo la Corte distrettuale, nella seconda ratio della decisione impugnata, attribuito alla volontà negoziale espressa dalle parti (sin dalla scrittura del 1992), la natura, forse, di previsione, a carico dell'ex coniuge, di una rendita vitalizia, ex art. 1872 c.c., ovvero di negozio atipico di mantenimento, lecito, laddove l'unica ipotesi di assegno divorzile non modificabile per cause sopravvenute è quella una tantum, con versamento in unica soluzione, prevista dell'art. 5, comma 8 della L.Div..

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha, da tempo, chiarito (Cass. 21745/2006; Cass. 6891/2005; Cass. 2297/2011) che "il vizio di extrapetizione o di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del "petitum" e delle eccezioni "hinc ed inde" dedotte, ovvero su questioni che non siano state sollevate e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuisca alla parte un bene non richiesto, e cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta", cosicchè tale vizio "deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime".

Nella specie, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., non risulta violato dalla Corte territoriale, non avendo la stessa attribuito o negato un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero rilevato d'ufficio una eccezione in senso stretto o posto a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel giudizio un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

La Corte territoriale ha semplicemente provveduto ad inquadrare giuridicamente le pattuizioni contenute nel verbale di separazione e nella sentenza di divorzio ed il rimedio per impugnare le stesse.

3. Le due ulteriori censure sono infondate.

Invero, l'interpretazione del giudicato esterno, assimilabile agli "elementi normativi", va effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. 24952/2015; Cass. 24162/2017).

Il giudizio espresso da giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti del giudicato, ovvero se il procedimento interpretativo adottato dal giudice dell'opposizione non sia immune da vizi logici od errori di diritto (Cass. 27515/2014).

Ora, la Corte d'appello, a sostegno della prima ratio decidendi, ha ritenuto che la previsione economica contenuta nella sentenza di divorzio (passata in giudicato) non poteva essere ricondotta nell'alveo dell'assegno divorzile modificabile ex art. 9 L.D., emergendo, dal tenore letterale della sentenza del 1993, che confermava integralmente gli accordi tra le parti, in assenza di prole (ove si leggeva: "Si dà altresì atto che, per espressa volontà delle parti, l'ammontare dell'assegno non potrà variare per cause sopravvenute essendo stato così determinato in tale previsione, quale una tantum, ritenuta congrua dal Tribunale"), che il Tribunale aveva previsto l'obbligo dell'ex marito di versare alla moglie, non un assegno periodico, per sua natura modificabile e revocabile, ma, un assegno una tantum (cosi sinteticamente qualificato), non suscettibile di modifica e/o revoca, insensibile alle sopravvenienze.

Tale ragionamento non può dirsi viziato per violazione di canoni ermeneutici, avendo la Corte d'appello tenuto conto del significato letterale delle espressioni utilizzate nella decisione impugnata.

Con riguardo poi alla seconda ratio, la Corte d'appello ha osservato che, fermo il giudicato formatosi sulla sentenza di divorzio, la pattuizione concordata tra i coniugi poteva, in realtà, integrare una rendita vitalizia ovvero un negozio, lecito, di mantenimento, ma, in tal caso, esclusa la stessa configurabilità di un assegno divorzile, si era fuori dal campo di operatività della revisione ex art. 9 L.div..

Ora, il ricorrente lamenta che tale statuizione sarebbe errata non essendo possibile ipotizzare condizioni economiche tra gli ex coniugi al di fuori dell'assegno divorzile. Ma tale doglianza è inammissibile, in quanto la motivazione della Corte espressa nella seconda ratio fa comunque salva la insindacabilità delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del 1993 per effetto della formazione del giudicato, implicante la fissazione di assegno divorzile una tantum, non modificabile ex art. 9 L.div.. Si è trattato dunque di una mera motivazione ad abundantiam.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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