Assegno di mantenimento: il reddito risultante dalle documentazioni fiscali non basta ai fini della sua quantificazione
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 16-04-2019) 24-06-2019, n. 16809
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28808-2017 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTAROSSA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO TOTERA;
- ricorrente -
contro
G.F.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 823/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 823/2017, pronunciata in un giudizio promosso da G.F. nei conti del coniuge F.I., per sentire pronunciare la separazione personale con addebito in capo al marito con fissazione delle statuizioni relative all'affidamento del figlio minore ed alle condizioni economiche, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al F., affidamento del figlio minore alla madre e fissazione di un contributo al mantenimento, a carico del F., di Euro 400,00 mensili, a favore della moglie, e di Euro 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
La Corte d'appello di Venezia ha, in parziale accoglimento del gravame del F., respinto la domanda di addebito al marito della separazione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza, F.I. propone ricorso per cassazione (notificato a mezzo U.G. il 28/11/2017), affidato ad un plurimo motivo, nei confronti di G.F. (che non svolge attività difensiva).
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 156 c.c., in relazione alla statuizione sul diritto al mantenimento del coniuge e sulla quantificazione dell'onere a carico del marito di mantenimento della stessa e del figlio, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la carenza, illogicità e genericità della motivazione, sempre in ordine al quantum del suddetto mantenimento, deducendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare la documentazione sulla dichiarazione dei redditi, in particolare, della G., da cui emergeva il percepimento di un reddito da lavoro dipendente superiore a quello del ricorrente, e che avrebbe dato unicamente rilievo all'erogazione da parte del marito in costanza di matrimonio della somma di "Euro 1.700,00", a dimostrazione di un'indubbia capacità economica, omettendo di considerare che tale somma corrispondeva all'intero stipendio del F., il quale non aveva proprietà immobiliari ed era padre di una minore, avuta con la nuova compagna, e che la moglie disponeva di adeguati redditi propri, come lavoratrice dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, ed era proprietaria della casa coniugale, abitazione priva di debiti e mutui.
2. La censura è inammissibile.
La Corte d'appello ha ritenuto di valorizzare, come il Tribunale, a fronte di una documentazione fiscale e societaria non significativa in ordine all'effettiva situazione reddituale del F., amministratore e socio unico di società, la F.D. Impianti (dalla quale emergeva: un reddito imponibile "intorno ad Euro 10.000,00"; una situazione societaria, limitatamente ad un'annualità di esercizio, nella quale, a fronte di una perdita di esercizio, vi era stato un aumento relativo al costo del personale), il dato rappresentato dalla disponibilità di denaro erogata dal marito in costanza di matrimonio (pari a Euro 1.700,00 mensili versate in costanza del matrimonio per le esigenze della famiglia) ed ha ritenuto congruo l'assegno di mantenimento del coniuge, in Euro 400,00 mensili, stante la disparità reddituale esistente tra le due posizioni; quanto poi al contributo fissato a carico del padre per il mantenimento del figlio minore (Euro 600,00 mensili), la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, valutate le esigenze del figlio adolescente, in rapporto al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza del matrimonio ed alle risorse ed ai redditi dei genitori.
Ora, nessuna doglianza specifica, al di là dell'intestazione della rubrica del motivo, risulta mossa avverso la statuizione relativa all'assegno di mantenimento del figlio minore.
Quanto poi alle doglianze relative all'assegno di mantenimento del coniuge, il vizio di violazione di legge è inammissibile, avendo la Corte territoriale proceduto ad una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi e traducendosi il motivo di ricorso - sub specie della violazione di legge - in una domanda di rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Questa Corte (Cass. 9915/2007) ha già precisato che "in tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato", cosicchè "il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso), dovendo, in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell'onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili), avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; e, nell'esaminare la posizione del beneficiario, deve prescindere dal considerare come posta attiva, significativa di una capacità reddituale, l'entrata derivante dalla percezione dell'assegno di separazione", accertamenti questi che "si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch'esso deve essere quantificato, tra l'altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro". Sempre questa Corte (Cass. 17199/2013) ha chiarito che "l'art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti" (Cass. 605/2017).
In sostanza, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli "necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio" (Cass. 12196/2017).
La sentenza ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto.
Il ricorrente fa poi generico riferimento alla comparsa conclusionale depositata in primo grado ed a motivi dell'atto di appello, di cui la sentenza non fa menzione, senza precisare il contenuto degli stessi; il ricorrente chiede che questa Corte "riesaminate le carte processuali" riformi la decisione impugnata. Come già chiarito da questa Corte (Cass. 23675/2013; Cass. 15430/2018; Cass. 20694/2018) "qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione".
Il vizio motivazionale è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, essendo deducibile come vizio della sentenza soltanto la totale omissione dell'esame di un fatto decisivo e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Il ricorrente si limita a contestare il dato rappresentato dagli Euro 1.700,00 mensili, comunque messi a disposizione della famiglia, da parte del marito e padre, in costanza di matrimonio, e valutati dalla Corte territoriale anche ai fini di individuare il tenore di vita goduto durante la convivenza dai coniugi, senza chiarire quale sia il diverso reddito netto mensile dallo stesso goduto (limitandosi a riferire che la somma messa a disposizione della famiglia "era l'unica... che percepiva dal suo lavoro"), al fine di escludere la ricorrenza della disparità reddituale dei coniugi accertata dalla Corte d'appello.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2019
26-06-2019 15:06
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