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Sentenza

Opposizione all'esecuzione. Assegno di mantenimento. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive.
Opposizione all'esecuzione. Assegno di mantenimento. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive.
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 30-10-2017) 15-12-2017, n. 30289
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24742/2016 proposto da:
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELA SANTONI;
- ricorrente -
contro
F.G., CASSA DI RISPARMIO DI FERMO;
- intimate -
avverso la sentenza n. 183/2016 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Svolgimento del processo

che, con ricorso affidato a tre motivi, V.P. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 24 marzo 2016, che ne rigettava l'opposizione "all'esecuzione già iniziata ed agli esecutivi" in relazione al precetto per il pagamento di Euro 14.396,07, a titolo di contributo di mantenimento, e al successivo pignoramento presso la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. notificatigli da F.G., coniuge separato;
che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati F.G. e la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al difensore del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. 

Motivi della decisione

che il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione (ciò esimendo il Collegio dal dover dare contezza del contenuto delle censure) rispetto al termine semestrale di cui al vigente art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2012 (come si evince dallo stesso ricorso a p. 3 e dalla sentenza impugnata: "N.R.G. 1469/2012"), dunque in epoca successiva all'entrata in vigore di detta disposizione (modificata dalla L. n. 69 del 2009);
che, difatti, la sentenza impugnata, non notificata, è stata pronunciata a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, in data 24 marzo 2016, da tale data decorrendo, dunque, il termine lungo per l'impugnazione (tra le altre, Cass. n. 17311/2015, Cass. n. 5689/2016, Cass. n. 13617/2017), mentre il ricorso per cassazione è stato notificato alle controparti (ai sensi degli artt. 138 e 145 c.p.c.) in data 21 ottobre 2016: dunque, a distanza di ben oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Fermo, senza che possa trovare nella specie applicazione la sospensione dei termini feriali dall'i al 31 agosto (che opera a partire dal periodo feriale dell'anno solare 2015, a seguito della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1, ad opera del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162 del 2014: tra le altre, Cass. n. 11758/2017);
che, difatti, ai sensi della citata L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (Cass. n. 171/2012; analogamente, tra le tante, Cass. n. 8137/2014);
che, nella specie, la natura della causa come opposizione ad esecuzione forzata, oltre ad essere così evidenziata dallo stesso V. (tra le altre, p. 3 del ricorso), è inequivocabilmente enunciata dalla sentenza impugnata;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati. 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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