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Sentenza

La riduzione dell’assegno di mantenimento viene infatti fatta decorrere dalla giurisprudenza dalla data della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento. Il beneficiario non è quindi tenuto a rimborsare all’obbligato le somme più alte percepite fino a quel momento.
La riduzione dell’assegno di mantenimento viene infatti fatta decorrere dalla giurisprudenza dalla data della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento. Il beneficiario non è quindi tenuto a rimborsare all’obbligato le somme più alte percepite fino a quel momento.
Cassazione, ordinanze 14027 del 6 giugno 2017e 25166 del 24 ottobre 2017 

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile 
Ordinanza 6 giugno 2017, n. 14027
IntegraleSeparazione -Assegno di mantenimento -Omessa notificazione della documentazione attestante il decesso della ricorrente -Obbligo dell'integrazione del contradditorio con il 
successore universale -InammissibilitàIntegrale
Separazione -Assegno di mantenimento -Omessa notificazione della documentazione attestante il decesso della ricorrente -Obbligo dell'integrazione del contradditorio con il successore universale 
-Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria 
- Presidente
Dott. CRISTIANO Magda 
- Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio 
- Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea -
 rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo -
 Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27036-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
nonche'
(OMISSIS), domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- intervenuta -
avverso la sentenza n. 5060/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con sentenza numero 5060 del 2014, la Corte di appello di Roma ha parzialmente accolto il gravame proposto da (OMISSIS) avverso 
la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva determinato la misura dell'assegno mensile di mantenimento dovuto in favore dell'ex coniuge 
(OMISSIS), riducendolo a 2.000,00 Euro mensili con decorrenza da ottobre 2005;
che avverso tale pronuncia, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con il quale deduce la violazione di legge con 
riguardo alla decorrenza della riduzione dell'assegno, che sostiene erroneamente collocata alla data della domanda di modificazione delle condizioni 
di separazione;
che (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che, fissata con decreto del 14 febbraio 2017 l'adunanza in camera di consiglio non partecipata ex articolo 
380 bis cod. proc. civ.
, con comparsa 
datata 27 febbraio 2017 (OMISSIS), nella dichiarata qualita' di erede testamentaria con beneficio di inventario della sorella (OMISSIS) deceduta il 
(OMISSIS), come da documentazione allegata, ha inteso costituirsi nel presente giudizio in prosecuzione;
ritenuto, quanto a tale profilo preliminare, che, alla stregua dell'orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n.9692 
del 22/04/2013), l'atto di intervento del successore universale nel giudizio di cassazione doveva essere notificato, insieme con la documentazione 
allegata a dimostrazione della sopravvenuta morte della ricorrente e della qualita' di erede della interveniente, al controricorrente ex articolo 372 
cod. proc. civ.
 onde assicurare il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva, non essendo sufficiente il semplice deposito nella 
Cancelleria della Corte, cui ha fatto nella specie ricorso l'erede: si' che, non essendo peraltro possibile nel procedimento regolato dal nuovo articolo 
380 bis (come modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016 convertito in L. n. 197 del 2016) la sanatoria per mancata contestazione della 
controparte in sede di discussione orale (cfr. S.U. n.9692/13 cit.), l'intervento deve ritenersi inammissibile, restando comunque priva di rilievo nel 
presente giudizio di cassazione la sopravvenuta morte di una delle parti (da ultimo 
Cass. n. 1757/16);
ritenuto nel merito che il ricorso merita accoglimento, in continuita' con l'orientamento secondo il quale, in tema di separazione personale, la 
riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non 
essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o di mantenimento (cfr. tra le altre: 
Cass. n. 15186/15; n.28987/08);
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, stabilendo che la nuova misura dell'assegno di 
mantenimento determinata nella sentenza impugnata decorre dalla data (25 luglio 2014) di deposito della sentenza stessa;
che, quanto alle spese del giudizio - da compensarsi nel rapporto tra il controricorrente e l'interveniente essendo stata rilevata d'ufficio la 
inammissibilita' dell'intervento -, l'accoglimento del ricorso non giustifica, da un lato, una modificazione della compensazione delle spese dei due 
gradi di merito come disposta dalla sentenza di appello, dall'altro comporta la condanna del (OMISSIS), soccombente in questa sede, al pagamento 
delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, escluso il raddoppio del contributo a carico del ricorrente previsto dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13
, comma 1 quater.
P.Q.M.
dichiarato inammissibile l'atto di intervento nel presente processo di (OMISSIS), accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel 
merito, stabilisce che l'importo dell'assegno mensile determinato dalla impugnata sentenza n.5060/2014 della Corte d'appello di Roma decorre dal 
25 luglio 2014, data di deposito della sentenza stessa; condanna altresi' (OMISSIS) al rimborso in favore della ricorrente (OMISSIS) delle spese di 
questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, fermo restando 
il regolamento delle spese dei due gradi di merito disposto dalla sentenza di appello qui impugnata; compensa le spese tra l'interveniente e il 
controricorrente.
Avv. Antonino Sugamele

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