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Sentenza

Giustificata la riduzione dell'assegno di divorzio se l'ex marito perde il lavoro, mentre la signora non ha visto peggiorare le sue condizioni grazie alla  possibilità di far ritorno alla famiglia d'origine.
Giustificata la riduzione dell'assegno di divorzio se l'ex marito perde il lavoro, mentre la signora non ha visto peggiorare le sue condizioni grazie alla possibilità di far ritorno alla famiglia d'origine.
La riduzione dell'assegno scatta dalla domanda di revisione se l'evento modificativo è precedente all'introduzione del ricorso. Nel caso esaminato dai giudici - che si sono pronunciati sulla riduzione dell'assegno divorzile dovuto da un ex coniuge all'altro a seguito della pronuncia dello scioglimento del matrimonio - l'efficacia della revisione viene fatta decorrere dalla domanda di modificazione poiché l'evento che la giustifica (vale a dire la perdita del lavoro da parte dell'ex coniuge obbligato al pagamento) si era già verificato al momento del ricorso introduttivo del giudizio.

Cassazione, ordinanza 10787 del 3 maggio 2017 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo -
 Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto -
 rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria -
 Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro -
 Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo -
 Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta 
procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS); 
(AMMESSO G.P. Delib. CONS ORD. AVV. C/0 C.A. L'AQUILA 1/2/2010);
- ricorrente -
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), giusta procura 
speciale in calce al controricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS);
(ammessa G.P. CONS. ORD. AVV. C/O C.A. L'AQUILA 1/4/16);
- controricorrente -
avverso il decreto n. 700/2015 della Corte di appello di L'Aquila, emesso il 21 luglio 2015 e depositato il 17 agosto 2015, n. R.G. 78/2015.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza 27 settembre - 4 ottobre 2011, ha respinto il ricorso, proposto da (OMISSIS) L. n. 898 del 1970, ex articolo 9 inteso alla revoca dell'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di (OMISSIS), determinato in 550 Euro mensili nella sentenza di divorzio n. 836/06 del Tribunale di Chieti.
2. La Corte di appello di L'Aquila, con decreto del 25 giugno 2012, ha dichiarato l'improcedibilita' del reclamo perche' notificato oltre il termine 
assegnato dal giudice.
3. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21669/2014 ha cassato il decreto impugnato dal (OMISSIS) e ha rinviato alla Corte di appello di 
L'Aquila che con decreto n. 700/2015 ha accolto parzialmente il reclamo riducendo l'importo dell'assegno a 350 Euro mensili con decorrenza dal 
deposito della decisione. Ha ritenuto che il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente giustificasse tale rideterminazione.
4. Ricorre per cassazione (OMISSIS) che si affida a due motivi di impugnazione: a) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto ovvero 
della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 10 e articolo 9 in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3; b) violazione ed errata applicazione delle norme di 
diritto ovvero degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.
5. Si difende con controricorso (OMISSIS).
6. Con il primo motivo di ricorso il (OMISSIS) lamenta la decorrenza della riduzione dell'assegno dalla data del deposito della sentenza della Corte 
di appello nel giudizio di rinvio nonostante fosse stato accertato che al momento della proposizione del ricorso era gia' intervenuta la perdita del 
lavoro.
7. Con il secondo motivo si lamenta la decisione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio nonostante la soccombenza della 
(OMISSIS) in entrambi i gradi.
RITENUTO
che:
8. Il primo motivo e' fondato alla luce della giurisprudenza che fa decorrere dalla domanda di modificazione l'efficacia della revisione in presenza di 
un accadimento che la giustifichi anche se antecedente ad essa (Cass. civ. sez. 1, n. 11913 del 22 maggio 2009 e sez. 6-1 n. 16173 del 30 luglio 
2015). Nella specie la perdita del lavoro, che ha costituito l'evento dedotto dal ricorrente come ragione giustificativa della domanda di revisione, si 
era gia' verificata al momento del ricorso introduttivo del giudizio (1 giugno 2011). Il riferimento da parte della Corte di appello alle condizioni 
economiche anche attuali della (OMISSIS) risulta finalizzato a escludere che la ragione della riduzione dell'assegno dipendente dalla perdita del 
lavoro del (OMISSIS) potesse essere neutralizzata dall'intervenuto peggioramento delle condizioni della beneficiaria che la Corte ha escluso 
ipotizzando anche un miglioramento in seguito al suo attuale trasferimento presso la famiglia di origine.
9. Il secondo motivo e' parzialmente fondato perche' la compensazione delle spese del giudizio di cassazione puo' giustificarsi in relazione alla 
natura meramente processuale della controversia decisa con il giudizio di cassazione e in relazione alla giurisprudenza sulla questione della 
possibilita' di concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica che si e' consolidata solo in seguito all'intervento delle Sezioni Unita 
(Cass. civ. S.U. n. 5700/2014). L'accoglimento solo parziale della domanda di revisione puo' giustificare la compensazione parziale delle spese del 
giudizio di rinvio che puo' essere determinata nella misura del 50%.
10. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso con conseguente cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito di rideterminazione 
della decorrenza della revisione dell'assegno dalla domanda introduttiva del giudizio (giugno 2011).
11. Quanto alle spese del giudizio di rinvio vanno poste a carico della (OMISSIS) nella misura del 50% restando invece compensate quelle del 
precedente giudizio di cassazione. Le spese del presente giudizio fanno carico interamente alla contro ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito fissa la decorrenza della riduzione dell'assegno dalla domanda 
L. n. 898 del 1970, ex articolo 9. Conferma la compensazione delle spese del precedente giudizio di cassazione. Compensa per meta' le spese del giudizio 
di rinvio e condanna la ricorrente al pagamento della residua quota liquidata in 1.050 Euro. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 
presente giudizio liquidate in 2.100 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del 
presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Avv. Antonino Sugamele

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