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Sentenza

Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rifiuto della minore di intrattenere rapporti programmati e continuativi col padre.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rifiuto della minore di intrattenere rapporti programmati e continuativi col padre.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 06-02-2018) 01-03-2018, n. 4801

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2576/2017 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN LUCA CASTIGLI;

- ricorrenti -

contro

B.R.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 957/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo

Nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da A.R. con B.R. la Corte d'Appello di Firenze: a) ha confermato la statuizione con cui veniva demandato ai Servizi sociali di proseguire il percorso di riavvicinamento al padre della figlia minore V. ((OMISSIS)), nel rispetto della volontà dalla stessa manifestata; b) ha ridotto in complessivi Euro 100,00 l'assegno di mantenimento in favore della predetta figlia e della sorella S. ((OMISSIS)) a carico del padre, pensionato ed invalido al lavoro. A.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla scorta di due mezzi, con cui censura le anzidette statuizioni, per violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c., comma 2, art. 337 ter Cost., comma 4, artt. 38 e 3 Cost., art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 337 septies c.c., B.R. non ha svolto difese. A.R. ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo, volto a censurare la statuizione sub a), è infondato. I giudici a quo hanno dato conto del rifiuto della minore di intrattenere rapporti programmati e continuativi col padre e ne hanno confermato l'affidamento esclusivo alla madre, disposto già durante la separazione, ritenendo di non prevedere alcuno specifico regime di incontri, in quanto i precedenti tentativi di imporre alla minore un rapporto strutturato si erano rivelati infruttuosi e controproducenti: piuttosto che una delega in bianco, o un'omessa statuizione, il mandato ai Servizi Sociali in tal senso costituisce la modalità individuata quale quella più congrua per favorire la ripresa dei rapporti tra padre e figlia. La critica si traduce dunque in un'inammissibile richiesta di rivisitazione di merito.

2. Il secondo motivo è infondato in ogni sua articolazione. Se può infatti, convenirsi col ricorrente circa la sussistenza di un pubblico interesse, che costituisce una diretta espressione del criterio di solidarietà sociale posto a fondamento della tutela di cui all'art. 38 Cost., a che il pensionato inabile al lavoro goda di un trattamento "adeguato alle esigenze di vita", il principio va coniugato con quello, che non è rispetto ad esso recessivo, che impone ai genitori di provvedere al mantenimento della prole, dovere che trova, anch'esso, specifica previsione nella Carta fondamentale, all'art. 30, e che incombe anche al soggetto che sia pensionato, il quale è al contempo creditore di un trattamento pensionistico adeguato, ed obbligato nei confronti dei figli, ovviamente secondo le proprie possibilità. L'art. 1 della Carta di Nizza non è richiamato a proposito, non costituendo di certo un vulnus al principio dell'inviolabilità della dignità umana l'imposizione dell'obbligo di mantenimento della prole, che nasce in conseguenza della stessa procreazione.

3. Il profilo sub 2 con cui si lamenta l'erronea previsione del contributo in favore della figlia maggiorenne è infondato, in quanto, da una parte, l'obbligo di mantenimento della prole non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (art. 337 septies c.c.), ma perdura sino al raggiungimento dell'indipendenza economica - e nella specie com'è pacifico la ragazza non l'ha ancora conseguita -, salvi i comportamenti di inerzia, o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso, e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica (cfr. Cass. n. 12952 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata), e nulla di questo viene dedotto dal ricorrente; e, dall'altra, in mancanza di una specifica richiesta della figlia, la madre, con la stessa convivente, è titolare del diritto autonomo (ancorchè concorrente con quello della figlia) a ricevere dall'altro genitore il contributo alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede (Cass. n. 25300 del 2013; n. 18869 del 2014).

4. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato, non sussistono i presupposti per il versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2018
Avv. Antonino Sugamele

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