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Sentenza

La moglie scappa di casa perchè il marito è violento.
La moglie scappa di casa perchè il marito è violento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 11 settembre 2017, n. 21086
Presidente Nappi – Relatore Acierno

Ragioni della decisione

Con sentenza n. 17/2014 del 20.03.2014, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, l'appello proposto da Al. To. avverso la pronuncia giudiziale di separazione personale dello stesso e Cl. Mi., con addebito posto a carico del medesimo impugnante.
La Corte d'Appello, per quel che ancora interessa, ha condiviso la valutazione dei fatti e la rilevanza causale delle condotte violente del To. al fine di determinare l'irreversibilità della crisi coniugale. Il giudice di primo grado ha dato analiticamente conto delle ragioni del proprio convincimento, evidenziando che il consolidamento della crisi coniugale, con carattere di irreversibilità, era maturata molto prima che la Mi. abbandonasse il tetto coniugale.
Avverso suddetta Al. To. propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria ex art. 380 bis c.p.c. Cl. Mi..
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 143 e 151 c.c., consistente nel fatto che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nonostante la consapevolezza dei comportamenti anomali tenuti dalla Mi. in costanza di matrimonio, non ha ritenuto dover addebitare la separazione a carico della stessa, né in via esclusiva, né in via concorrente;
Con il secondo motivo (enumerato nel ricorso come terzo) il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., consistente nel fatto che la Corte d'Appello ha errato nell'accollare a carico del ricorrente un onere probatorio eccessivo rispetto all'equilibrio richiesto dalla fattispecie legale di cui all'art. 151 c.c., dal momento che ha ritenuto che il ricorrente dovesse provare sia l'assenza della sua condotta colpevole sia la sussistenza di quella della moglie; ciò ha determinato un'ingiustificata inversione dell'onus probandi a suo carico.
Con il terzo motivo (enumerato come quarto) il ricorrente denuncia motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla pacifica circostanza dell'esistenza di una condizione non scritta apposta al negozio matrimoniale, consistente nel divieto di frequentare i suoceri dopo la nascita del figlio e di recedere ogni legame con la propria famiglia di origine. Tale condizione, ritenuta determinante ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio davanti al giudice canonico è stata ignorata dalla Corte d'Appello.
Con il quarto motivo (enumerato come quinto) il ricorrente lamenta motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al necessario nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e la rottura dell''affectio coniugalis.
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a richiedere a questa Corte un riesame nel merito dei fatti di causa, benché in questa sede siano precluse valutazioni dei fatti alternative a quelle eseguite dal giudice di merito (Cass. n. 21439/2015); inoltre la Corte d'Appello ha adeguatamente ed esaurientemente motivato le ragioni poste a fondamento della propria statuizione. La Corte territoriale non ha alterato il regime dell'onere probatorio, ritenendo che fosse stato provato il nesso di causalità tra le condotte poste a carico del ricorrente (e non contestate in fatto) e la irreversibilità della crisi. Tale nesso, senza negare l'esistenza delle condotte censurate dal ricorrente, non risulta invece complessivamente provato, secondo la valutazione dei fatti svolta dal giudice del merito, in ordine alla controricorrente. La Corte, pertanto, incensurabilmente, ha ritenuto che la Mi. abbia provato la sussistenza del predetto causale e il ricorrente no, senza alcuna sovrapposizione dell'onus probandi.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano inammissibili in quanto prospettano censure ex art. 360 c.p.c. co. 1 n. 5, secondo la formulazione anteriore alla riforma intervenuta con il D.L. 83/2012 convertito in 1. 134/2012. Nella nuova formulazione applicabile alla specie il sindacato del giudice di legittimità, ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve fondarsi sulla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti non potendosi di conseguenza prospettare vizi connessi alla mera contraddittorietà ed omissione del tessuto motivazionale. Le due censure non sono formulate secondo il nuovo paradigma.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Avv. Antonino Sugamele

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