La moglie non vuole fare più sesso con il marito che chiede l'addebito della separazione a quest'ultima.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 3 febbraio – 23 febbraio 2017, n. 4756
Presidente /Relatore Ragonesi
In fatto ed in diritto
C. S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1314/2014 resa dalla Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado di separazione aveva escluso l'addebito a carico della moglie S. M. L..
Col primo motivo secondo il ricorrente la Corte d'Appello ed ancor prima il Tribunale, avrebbero desunto erroneamente l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali degli amici della coppia, dalle quali era emerso che la S. si era rifiutata di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il marito.
Col secondo motivo per il C. il suddetto rifiuto da parte della S. giustificava l'addebito della separazione senza che fosse necessario procedere ad una valutazione comparativa della condotta dell'altro coniuge, in ragione del fatto che tale comportamento impediva l'esplicarsi della comunione di vita. Col terzo motivo il ricorrente contesta il mancato accoglimento della domanda di addebito.
Con l'ultimo motivo di ricorso denunzia la sussistenza della soccombenza reciproca delle parti alle spese processuali decisa dalla Corte territoriale.
Ha resistito con controricorso la S. che ha proposto altresì ricorso incidentale relativo al mancato adeguamento dell'assegno di mantenimento.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
I motivi del ricorso principale appaiono inammissibili e ed i primi tre di essi possono esser esaminati congiuntamente.
La Corte d'appello ha fornito idonea e diffusa motivazione in ordine alle cause di esclusione dell'addebito esaminando le deposizioni dei testi escussi e valutando anche il comportamento della resistente in relazione alle uscite notturne ed alla frequentazione di un certo Guarnaccia.
All'esito di tale circostanziato esame, la Corte d'appello ha concluso che le regioni della rottura matrimoniale erano addebitabili esclusivamente a cause obiettive derivanti dalla diversa concezione della vita matrimoniale e dalla incompatibilità caratteriale.
Le censure mosse dal C. a tale motivazione tendono a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto e in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
Il quarto motivo è infondato avendo correttamente la Corte d'appello rilevato la sussistenza della soccombenza reciproca in ragione del rigetto della maggior parte delle domande sia dell'appello principale che di quello incidentale.
Quanto al ricorso incidentale, lo stesso appare inammissibile.
La Corte d'appello ha effettuato una attenta valutazione delle disponibilità economiche del C. ed ha rilevato che le censure avanzate dalla S. erano generiche.
Essendo tale ultima una ratio decidendi di carattere decisivo, la stessa doveva essere oggetto di specifica censura da parte della ricorrente incidentale, il che non è avvenuto.
Entrambi i ricorsi vanno quindi rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; compensa le spese di giudizio. Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo a carico di ciascuna delle parti. In caso di pubblicazione si dispone l'oscuramento dei dati personali.
24-02-2017 23:12
Richiedi una Consulenza