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Sentenza

Il marito chiede il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.
Il marito chiede il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 marzo – 24 maggio 2017, n. 13120
Presidente/Relatore Dogliotti

Fatto e diritto

In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio tra SE. FR. e OG. AN., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12/6/2014, ha rigettato la domanda, considerando che le parti avevano convissuto per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio.
Come questa Corte a S.U. ha avuto modo di precisare ( Cass. S.U. n. 16379 del 2014) la "convivenza" tra coniugi non è necessariamente collegata ad un "buon" matrimonio/fondato su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi (ma ciò non è stato provato né si è chiesto di provarlo) si trovassero in una condizione di totale estraneità , pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessusale (i coniugi ebbero due figli). Che vi fossero contrasti ed incomprensioni, e magari violenze, non riveste dunque rilevanza alcuna.
Senza contare che nell'unico motivo di ricorso, si richiama l'art. 360 n. 5 c.c., ma non si indica un fatto specifico e circostanziato, decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ( dovendosi indicare dove e come tale discussione si era svolta nel procedimento), fatto che sarebbe stato omesso dall'esame del giudice . In tal senso il ricorso presenta pure alcuni profili di inammissibilità.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro, 3.100,00,comprensive di Euro. 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Omettere generalità atti identificativi delle parti, ai sensi della normativa sulla privacy.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

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