Voucher babysitter esteso alle lavoratrici autonome o imprenditrici
Decreto del Ministero del Lavoro del 1 settembre 2016, in G.U. 27 ottobre 2016, n. 252
L'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri legati ai servizi per l'infanzia viene esteso anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Così il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016.
Pubblicazione in G.U. L'erogazione del voucher per i servizi di baby-sitting o per gli oneri legati ai servizi per l'infanzia viene esteso anche alle madri autonome o imprenditrici. Così il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del Lavoro, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Afferma il testo: «Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne […] al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l'anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92».
Cosa prevede il beneficio? Tale beneficio consiste in un contributo di 600 euro mensili, per un periodo non superiore a tre mesi. La madre dovrà presentare una domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale funzione del beneficio intende accedere; l'INPS pubblicherà le istruzioni sul sito istituzionale, sia in merito alle strutture che erogano i servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione sia per le modalità di pagamento dei servizi. Bisogna però tener conto che la fruizione del beneficio comporterà la riduzione di un numero totale di mesi di congedo parentale pari al numero dei mesi di richiesta del servizio.
01-11-2016 08:30
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