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Sentenza

Separazione: Il giudice non è tenuto a decidere l'assegnazione di animali di affezione.
Separazione: Il giudice non è tenuto a decidere l'assegnazione di animali di affezione.
Tribunale di Como, sez. Civile, sentenza 3 febbraio 2016
Presidente/Relatore Montanari

Fatto e diritto

A scioglimento della riserva che precede,
vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai coniugi ... e ... in data. - 1 - 2016; osservato che:
le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi iconiugi), la gestione di un animale domestico della coppia (cane ...) sotto il profilo sia economico sia relazionale;
essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, talché la parte che si dolga di vizi del consenso circa gli accordi separativi può agire con la azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà dei coniugi; in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione patrizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2 co. c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13);
ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3- 4 - del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa;
quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l'animale (paragrafo 5 e parte del3), esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l'animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso; trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia (secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13/11/1987 e alla legge R. Lombardia 20/7/2006), non v'è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 c.c.;
come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2/3/2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all'uno o all'altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, (almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell'oggetto dei procedimenti di famiglia, come evincesi dal disegno di legge 3231 della XVI legislatura, che prevede di introdurre l'art. 455 ter c.c. "affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi" con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale);
per contro nella presente sede, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per
es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.

P.Q.M.

Omologa le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi come da verbale. - - 2016. Si comunichi al competente ufficio di stato civile a cura della cancelleria.
Avv. Antonino Sugamele

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