Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Rafforzata la tutela del credito alimentare in ambito europeo.
Rafforzata la tutela del credito alimentare in ambito europeo.
Il 30 giugno 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge europea 2015-2016. Il capo III è dedicato specificamente alle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due sezioni: la prima è dedicata, principalmente, alla tutela delle obbligazioni alimentari e di sottrazione internazionale di minori (anche con riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio), al titolo esecutivo europeo e al permesso di soggiorno per i minori stranieri. La seconda sezione (che vedremo nel dettaglio nei prossimi giorni) è, poi, dedicata all'attuazione della direttiva europea in materia di indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti che non abbiano potuto ottenere il risarcimento dei danni dall'autore del reato perchè rimasto ignoto o perché privo di beni.

Rafforzata la tutela del credito alimentare. 
Orbene, iniziando l'esame della prima sezione il legislatore è intervenuto prevedendo misure volte a rafforzare il creditore alimentare. In questa direzione l'articolo 7 estende l'ambito di applicazione di un recente strumento introdotto dal legislatore e, cioè, l'accesso telematico alle banche dati pubbliche per la ricerca dei beni da pignorare (art. 492-bis c.p.c.).
Orbene, l'articolo 7, comma 1 designa, in primo luogo, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, quale autorità centrale con riferimento (a) alla Convenione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia; (b) al Reg. (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari; (c) Reg. (CE) n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
Secondo la nuova disposizione, l'autorità, «può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti ...[e] accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell'ambito dell'esercizio delle loro attività istituzionali ... ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121».
Quelle informazioni (sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati) così ottenute, poi, potranno essere trasmesse all'ufficiale giudiziario (ovvero al creditore procedente ove autorizzato in assenza dell'ufficiale giudiziario) «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile».
Ciò, peraltro, si pone in attuazione anche dell'importante principio fissato dall'art. 3 comma 2 della Convenzione sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari che impone allo Stato l'obbligo di provvedere, su istanza del creditore procedente, a “ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio”: ed infatti, molto spesso, il creditore non dispone (e prima della riforma dell'art. 492-bis c.p.c. era ancora più difficile) delle informazioni necessarie per la tutela del proprio credito e, quindi, dell'interesse sotteso all'obbligazione alimentare.


Titolo esecutivo europeo. 
L'articolo 8 della legge chiarisce che «L'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea» e che «in ogni caso in cui l'autorità che ha formato l'atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l'autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati».
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza