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Sentenza

Matrimonio via internet tra un pakistano e un’italiana. Lei presente solo sul web.
Matrimonio via internet tra un pakistano e un’italiana. Lei presente solo sul web.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 15343/16; depositata il 25 luglio)
   

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 20 giugno – 25 luglio 2016, n. 15343
Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese

Svolgimento del processo

L'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto ha rifiutato la trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato da S.F. con M. Z. B., in data 18 settembre 2012, registrato il 4 ottobre 2012 dall'autorità del Pakistan, in considerazione delle modalità di celebrazione, in via telefonica o telematica, ritenute contrarie all'ordine pubblico, sul presupposto che costituisca principio fondamentale dell'ordinamento italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell'esprimere la volontà di sposarsi. Nel contraddittorio con il Ministero dell'interno ed il Comune di San Giovanni in Persiceto, il ricorso della F. è stato accolto dal Tribunale di Bologna, con decreto in data 13 gennaio 2014. Secondo il Tribunale, il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l'ordinamento italiano, in virtù del richiamo operato dall'art. 28 della legge n. 218 del 1995, essendo stato celebrato secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge pakistana. Infatti, in data 18 settembre 2012, la F. aveva prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica, alla presenza di due testimoni; lo sposo era presente alla celebrazione, officiata dall'autorità pakistana, ed erano presenti i suoi testimoni; l'assenza di un procuratore della sposa era superata dalla sua partecipazione diretta, in via telematica, alla celebrazione del matrimonio; l'autorità pakistana aveva registrato l'atto il 4 ottobre 2012. Pertanto, il rifiuto di trascriverlo da parte dell'Ufficiale di Stato Civile italiano era illegittimo, non sussistendo alcuna violazione dell'ordine pubblico internazionale, atteso che la contestuale presenza dei nubendi dinanzi all'autorità officiante, a norma dell'art. 107 c.c., non costituisce un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana, la quale prevede eccezioni, a norma dell'art. 111 c.c., essendo irrinunciabile il solo principio, rispettato nella fattispecie, della libera, genuina e consapevole espressione del consenso alla formazione del vincolo matrimoniale.
Il reclamo del Ministero dell'interno è stato rigettato dalla Corte d'appello della stessa città, con decreto in data 20 giugno 2014, la quale ha ritenuto che ad integrare il principio di ordine pubblico è l'espressione del consenso libero e consapevole da parte dei nubendi, che nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza. Avverso questo decreto il Ministero dell'interno ricorre per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., sulla base di un motivo, cui si oppone la F. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

La F. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché, a suo avviso, tardivamente notificato (il 24 novembre 2014), senza rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato, avvenuta in data 23 giugno 2014. L'eccezione è infondata. Premesso che il decreto impugnato non è stato notificato ad istanza di parte, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte (n. 10450/2014, 24000/2011, sez. un. 5615/1988) - che non v'è ragione di mettere in discussione - secondo il quale il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere di definitività, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che gli stessi siano stati pronunciati in udienza o, se pronunciati fuori udienza, siano stati comunicati alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., che nella fattispecie è stato rispettato.
Nell'unico motivo di ricorso il Ministero dell'interno denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 65 del d.lgs. 31 maggio 1995, n. 218 e 18 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, per avere accolto la richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all'ordine pubblico italiano, inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili e immanenti all'istituto matrimoniale, in una situazione in cui per le modalità in cui il matrimonio era stato celebrato, senza la presenza fisica dei nubendi e grazie all'ausilio del mezzo di comunicazione via Internet, non vi era alcuna garanzia che i nubendi avessero espresso liberamente e reciprocamente un consenso consapevole, anche per le difficoltà che caratterizzano l'uso di una lingua diversa dalla propria, in considerazione dell'alto valore dell'unione nuziale secondo la Carta costituzionale.
Il motivo è infondato.
La Corte bolognese ha correttamente premesso che, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 218 del 1995, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (v. in tal senso Cass. n. 17620/2013). Pertanto, essendo il matrimonio tra la F. e Z. B. stato celebrato in Pakistan e validamente secondo la legge di quel paese (circostanza incontestata), esso è stato ritenuto valido per l'ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico. Il Ministero ha opposto che la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell'ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell'espressione del consenso, rendendo l'atto non riconoscibile come matrimonio. Questa tesi è errata in diritto per due ragioni.
La prima, perché pretende, in sostanza, di ravvisare una violazione dell'ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale sia stato emanato l'atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana. Tuttavia, ravvisando l'ordine pubblico nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell'ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato (v., in modo chiaro, Cass. n. 10215 del 2007 e, in motiv., n. 14662 del 2000; nel senso che le norme espressive dell'ordine pubblico non coincidono con quelle, di genere più ampio, imperative o inderogabili, Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984). Il giudizio di compatibilità con l'ordine pubblico dev'essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili. La seconda, perché il rispetto dell'ordine pubblico dev'essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo "agli effetti" dell'atto straniero (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano. Ne consegue che se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.
Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che la forma matrimoniale descritta dall'art. 107 c.c. non è considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante (come, nella fattispecie in esame, l'autorità pakistana).
Da ultimo, questa Corte si è espressa implicitamente in senso analogo, affermando il diritto al ricongiungimento familiare a coniugi pakistani che avevano celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di testimoni (Cass. n. 20559 del 2006, in motiv.).
In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in considerazione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Omettere le generalità nella diffusione del provvedimento.
Avv. Antonino Sugamele

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