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Sentenza

Istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Soltanto 250.000 euro per il 2016.
Istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Soltanto 250.000 euro per il 2016.
La legge di stabilità ha previsto, in via sperimentale, l'istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno pensato per consentire di avere una certa disponibilità economica al coniuge in difficoltà per non aver ricevuto dall'altro coniuge le somme dovute a titolo di mantenimento.
Per il 2016 il nuovo Fondo avrà una dotazione di 250.000 euro mentre l'anno successivo, il 2017, la dotazione sarà incrementata fino a 500.000 euro.

Sarà necessario il ricorso al Tribunale. Ma per accedere al Fondo – con una previsione che suscita qualche perplessità a fronte degli obiettivi di de-giurisdizionalizzazione – sarà necessario un ricorso al Tribunale.
Ma andiamo con ordine e vediamo, prima di tutto, chi sarà legittimato a ottenere le prestazioni del Fondo: si tratta del coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile  per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
Orbene, in presenza di questi presupposti quel coniuge potrà depositare un'istanza (senza necessità di pagare alcun contributo unificato) nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per ottenere, nei limiti di disponibilità del fondo, l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.
A quel punto, il presidente del tribunale (o un giudice da lui delegato) verificherà l'esistenza dei presupposti prima ricordati anche assumendo, ove occorra, informazioni e nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la  trasmette al Ministero della giustizia ai  fini della corresponsione della somma di  cui al periodo precedente.
Ovviamente il Fondo altro non fa se non “anticipare” e, quindi, è previsto che “il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate”.
Ove, viceversa, il presidente del tribunale  o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione  dell'istanza al Ministro della  giustizia, provvede al rigetto della stessa  con decreto non impugnabile.
La previsione della non impugnabilità pone, però, qualche delicato problema.
Ed infatti, non è dato comprendere se il deposito apra effettivamente (come è probabile che abbia voluto il legislatore) un procedimento camerale (unilaterale) la cui decisione (negativa) – incidendo su diritti soggettivi e in maniera definitiva – sarà ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
Tuttavia, più che un provvedimento “giurisdizionale” a me pare che il provvedimento di ammissione altro non sia che un provvedimento formalmente giurisdizionale (perché emesso da un giudice), ma  sostanzialmente amministrativo avente ad oggetto la verifica dell'esistenza dei presupposti per poter ottenere quel che è un beneficio economico.
A parte il rilievo che quel provvedimento l'avrebbe potuto tranquillamente adottare il Ministero presso cui il Fondo è istituito, il provvedimento ben avrebbe potuto essere attribuito alla competenza del pubblico ministero (a voler restare nell'ambito della giurisdizione in senso lato) oppure, per esemplificare, dal Prefetto (o da qualsiasi altra amministrazione magari seguendo forme arbitrali presso l'ANAC come vedremo per l'accesso al fondo per i risparmiatori).
In questo caso, ove il Ministero (o altra pubblica amministrazione) avesse rigettato la domanda di ammissione al Fondo il privato avrebbe potuto ricorrere al giudice per rivendicare il diritto alle prestazioni del fondo.
E proprio questa ragione – molto probabilmente – ha spinto il legislatore a prevedere direttamente l'intervento del giudice che, a questi punti, decide in maniera giurisdizionale circa la spettanza del bene della vita consistente nel diritto alle prestazioni con piena ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. come abbiamo visto prima.
Resta da dire, però, che per la piena operatività del Fondo saranno necessarie le disposizioni necessarie per l'attuazione che saranno adottate, entro 30 giorni, dal Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Disposizioni che, se ben si comprende, avranno ad oggetto anche l'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione lasciando intendere una possibile (e francamente incomprensibile se non per ragioni di cassa) applicazione a macchia di leopardo in dipendenza della residenza dei coniugi bisognosi.
Avv. Antonino Sugamele

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