I nonni materni di una minore chiedono al Tribunale per i Minorenni di riconoscere il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, mediante la regolamentazione dei loro rapporti con la bambina.
Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 14 ottobre - 7 novembre 2016
Presidente / Estensore Valeggia
nel procedimento relativo alla minora, nata il, nell' interesse delle quali hanno proposto ricorso ex art. 317 bis i nonna materni e che hanno adito questo Tribunale per i minorenni per vedere riconosciuto il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, figlie della loro figlia e di.
considerato che i ricorrenti espongono che, premesse alcune considerazioni sullo stato dei provvedimenti afferenti, altro procedimento riguardante la minore n. 149412012 di questo Tribunale (dal quale sono stati acquisiti copie di atti), la condotta serbata da impediva "in modo assoluto" di conservare rapporti significativi con gli ascendenti,
considerato che si costituiva il padre contestando come non vere le affermazioni poste dai nonni materni alla base del ricorso, evidenziando che gli stessi vedevano con frequenza la minore quando si trova presso la madre, come peraltro evidenziato dagli stessi nonni materni nella loro audizione, e confermato dagli atti provenienti dal proc 1494/2012,
dato atto che l'art. 317 bis c.c. è in vigore dal 7 febbraio 2014, va osservato che il legislatore, nel contemplare espressamente il diritto dei nonni, non ha introdotto alcuna innovazione sotto il profilo processuale ed ha invece seguito quello che è l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza minorile, secondo il quale l'azione in giudizio degli ascendenti rientra nell'alveo dei procedimenti ex art. 333 c.c. In buona sostanza, il diritto dei nonni intanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori. La loro azione in giudizio, in ultima analisi- non può che trovare origine nella piena realizzazione dell'interesse dei minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant'é che, qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato. Si tratta pertanto, quanto ai nonni, di un che soccombe senz'altro rispetto a quello del minore a condurre un'esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporti tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti.
visto che lo stesso testo dell'art, 317 bis c.c. impone al giudicel al comma 2, l'adozione dei
08-12-2016 00:32
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