I figli si trasferiscono dalla madre nell'abitazione del padre. Modifica delle condizioni di mantenimento?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 12 febbraio – 22 aprile 2016, n. 8151
Presidente/Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra M.A.G. e P.R., la Corte d'appello di Messina, con provvedimento in data 28/5/2012, riuniti i reclami proposti da ciascun coniuge avverso il decreto del Tribunale, confermava tale provvedimento, là dove, fermo restando l'affidamento condiviso dei due figli minori, ne aveva mutato la domiciliazione prevalente dalla madre al padre, stabilendo che la stessa corrispondesse, dopo il trasferimento della figlia (l'altro figlio era già presso il padre), il medesimo importo dell'assegno mensile, di cui il padre stesso era fino ad allora onerato ( €. 400,00 mensili) ; rivalutava l'assegno con gli adeguamenti ISTAT nel frattempo maturati.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la moglie
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 2729 c.c., 9,comma primo l. divorzio e 155 comma quarto c.c., nonché vizio di motivazione, circa la mancata valutazione dei redditi della moglie in ordine all'importo dell'assegno per i figli.
Con il secondo, violazione dell'art. 115 comma c.p.c., 9 comma primo l. divorzio, 155 comma quarto c.c., nonché vizio di motivazione, in ordine al fatto notorio della crescita dei figli e dell'aumento delle loro esigenze, giustificante un aumento dell'importo dell'assegno.
Con il ricorso incidentale, la moglie lamenta violazione dell'art. 155 comma quarto e sesto c.c. e degli artt. 6 comma terzo e 9 1. divorzio, nella parte in cui la Corte di merito non aveva considerato le sue attuali condizioni economiche, che avrebbero giustificato l'esclusione di ogni contributo per i figli.
Entrambi i ricorrenti, seppur per ragioni opposte, lamentano sostanzialmente un errore di diritto ed una carenza istruttoria del giudice a quo, riguardo alle attuali rispettive condizioni economiche. In effetti, non ha pregio l'affermazione della Corte di merito, per cui, non essendo stato previsto alcun assegno divorzile per la moglie, si riconosceva una sostanziale equivalenza delle condizioni economiche dei coniugi: il trasferimento dei figli dall'uno all'altro genitore richiede all'evidenza una rivalutazione di tali condizioni, alla luce del disposto dell'art. 155 comma quarto c.c. (oggi 337 ter comma quarto c.c.), in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Quanto al "fatto notorio" circa l'accrescimento delle esigenze dei figli, in concomitanza con l'aumento della loro età e alla conseguente necessità di un incremento dell'assegno, si può in linea generale consentire con tale affermazione, e tuttavia, ai fini di un eventuale aumento dell'importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli stessi (ciò ovviamente sempre sulla base delle condizioni economiche dei genitori).
Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
26-04-2016 22:18
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