Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Divorzista Trapani

Sentenza

Come si calcola il quantum dell’assegno divorzile?
Come si calcola il quantum dell’assegno divorzile?
Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio 2016

Presidente Crescenzi – Relatore Galterio

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 8.10.2015 i procuratori delle parti hanno così concluso:
La parte ricorrente (che ha richiamato la memoria 183 n. 1 c.p.c.): dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotazione della sentenza, disporsi che Lu.Cr. corrisponda all'istante l'assegno divorzile nella misura di Euro 2.000 mensili ovvero in quella ritenuta di giustizia a far data dalla domanda.
La parte resistente (che ha richiamato la comparsa di costituzione e risposta): dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporsi che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento e rigettarsi ogni pretesa economica avanzata dalla controparte.

Motivi della decisione

Essendo già stata pronunciata il 14.3/2.4.2014 sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente nella misura di Euro 2.000 mensili, ed invece integralmente contestato nell'an e nel quantum debeatur dalla controparte. Sul punto occorre preliminarmente evidenziare che sebbene nelle condizioni della separazione omologate con decreto in data 5.5.2009 figuri un assegno di mantenimento di Euro 800 mensili, la simulazione dedotta dalla ricorrente, secondo la quale l'accordo effettivo prevedeva la corresponsione di fatto di Euro 1.500 mensili deve ritenersi fondata atteso che non soltanto alcuna contestazione specifica è stata effettuata dalla controparte, ma che in ogni caso nessuna logica giustificazione altrimenti troverebbe l'assunzione della Ti. da parte del marito, con una busta paga di Euro 587 mensili, con decorrenza dal 4.5.2009 (cfr. il contratto di assunzione contrassegnato come documento n. 3), ovverosia allorquando, essendosi le parti già separate di fatto ed avendo introdotto il giudizio di separazione consensuale nel quale erano comparsi all'udienza svoltasi in data 16.4.2009, i loro rapporti erano di fatto irreversibilmente cessati.
Ciò premesso, occorre considerare per quanto concerne l'assegno divorzile che l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di Euro 1.500 mensili nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con l'omologa pronunciata da questo Tribunale in data 23.12.2009, pur costituendo un indice della sperequazione dei redditi allora sussistente fra i coniugi, si fonda su presupposti diversi da quelli consacrati dall'art. 5 l. 898/1970 atteso che mentre il primo tende ad assicurare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e dunque anche il tipo di vita antecedentemente adottato da ciascuno dei coniugi, indipendentemente dalle capacità e risorse personali, l'assegno divorzile si fonda invece su un criterio meramente assistenziale in quanto esclusivamente ancorato all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge correlata all'obiettiva impossibilità di assicurarsi autonomamente, sulla base delle proprie fonti di reddito ovvero della sua capacità lavorativa, un tenore di vita sostanzialmente similare a quello goduto in costanza di matrimonio, in tal senso rivestendo una precipua funzione ermeneutica la qualifica dei mezzi come "adeguati" (cfr. per tutte Cass. 28.1.2008 n. 1758). In ogni caso l'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola secondo la previsione dell'art. 5 l. 898/1970 in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione cioè sia al tenore di vita condotto in costanza della convivenza coniugale sia alla capacità lavorativa del coniuge richiedente l'assegno da valutarsi tuttavia non in via ipotetica, ma in termini effettivi e concreti, procedendo ad una determinazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento dell'istante che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno, ed in una seconda fase in cui la determinazione dell'assegno in concreto va ancorata alla valutazione ponderata dei criteri indicati dallo stesso articolo 5 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, durata del rapporto di coniugio, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune), che ben possono agire come fattori di contenimento della somma considerata in astratto fino in estrema ipotesi anche di azzeramento della medesima (cfr. Cass. 20.3.2014 n. 6562, Cass. 14.11.2008 n. 27234, nonché Cass. 19.3.2003 n. 4040).
Per quanto concerne il tenore di vita condotto in costanza della convivenza coniugale, il medesimo, essendo pacifico che la ricorrente non svolgesse in quel periodo alcuna attività lavorativa, va necessariamente ricostruito sulla base delle sole condizioni economiche del resistente. Costui, vedovo con 4 figli, ha sempre svolto attività professionale di medico oculista esclusivamente in forma autonoma presso il proprio studio privato assumendo di percepire un reddito mensile netto nel verbale dell'udienza della separazione consensuale quantificato in Euro 10.000 mensili e nel presente giudizio in Euro 9.000 mensili. Reddito questo che non solo non trova rispondenza nelle dichiarazioni fiscali dell'epoca (figurando dall'Unico 2010, relativo all'anno di imposta 2009, un reddito lordo annuo complessivo, comprensivo non solo dei proventi dell'attività lavorativa ma anche dei canoni percepiti dagli immobili concessi in locazione, di Euro 104.074 e dunque di gran lunga inferiore), ma che comunque appare incompatibile con il tenore di vita all'epoca condotto: invero oltre al mantenimento dei quattro figli e della moglie con un menage domestico che solo per l'ampiezza della casa abitazione, costituito stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da un appartamento di 280 mq. ubicato in un villino interamente di sua proprietà in una delle strade più prestigiose di Roma (via (...)) che contemplava almeno una domestica fissa (in determinati periodi essendo stata al suo servizio invece una coppia: cfr. le deposizioni testimoniali), deve presumersi elevato, il Cr. era proprietario di un elicottero e di due aerei che, anche a prescindere dal loro valore di mercato che egli assume piuttosto modesto (l'aereo ultraleggero avendo a quanto da lui dichiarato un costo di Euro 50.000 e quello d'epoca di Euro 30.000, mentre l'elicottero è stato poi da lui rivenduto al prezzo di Euro 70.000), comportavano esborsi ingenti sia per il carburante, sia per il parcheggio in un hangar, essendo egli un pilota amatoriale, dedito al volo per hobby che si presume perciò praticato con una certa frequenza, nonché di una barca a vela cabinata tenuta al lido del Circeo acquistata nel 2008, con i conseguenti costi di posto barca, rimessaggio etc., di due autovetture (una delle quali è una (...) del costo di almeno 70.000 Euro). A completamento del quadro si aggiunge sul piano patrimoniale la proprietà esclusiva, oltre alla casa di abitazione, di altri 6 appartamenti (che anche solo basandosi sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono uno sottostante la casa di residenza adibito ad abitazione di un figlio, uno di 180 mq. a (...) concesso in locazione, uno anch'esso a (...) di 200 mq destinato a residenza di un altro figlio, uno di 35 mq a (...), località sciistica nelle (...), uno di 6 stanze ubicato in via (...) adibito a proprio studio professionale ed un altro nello stesso stabile adibito a negozio gestito da una società a lui riconducibile, la Ce. S.r.l., esercente attività di vendita di occhiali). Quadro questo anch'esso indirettamente rivelatore sia di un'effettiva agiatezza ove si consideri che solo uno dei sei immobili risulta essere stato messo a reddito con un canone ad oggi pari ad Euro 1.800 mensili ed allora ad Euro 1.100 come si evince dalle entrate sull'estratto di c/c, sia di un'attività professionale molto intensa avuto riguardo alle quanto mai ampie dimensioni dello studio ed alla parallela attività commerciale svolta per il tramite di una società sul cui valore, in difetto di produzione dei bilanci o quantomeno delle dichiarazioni dei redditi, nulla è dato sapere e che proprio tale preordinata omissione lascia presumere rilevante. E per quanto la difesa del signor Cr. si ostini a trincerarsi dietro le risultanze delle dichiarazioni fiscali tentando di ostacolare l'accoglimento della domanda a fronte delle omissioni probatorie della ricorrente, va rilevato che il valore meramente indiziario delle dichiarazioni dei redditi da costui prodotte con riferimento al periodo della separazione e la conseguente inattendibilità delle medesime trova ineludibile conferma oltre che nelle argomentazioni appena esposte, nel ben più pregnante accertamento di evasione agli obblighi contributivi a suo carico da parte della Guardia di Finanza, prodromiche della successiva emissione di cartelle di pagamento da parte di Eq. per ben 367.000 Euro in relazione alle dichiarazioni presentate negli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. il processo verbale di constatazione della G.F. contrassegnato come documento n. 36). E poco importa che la signora Ti. sia rimasta inerte nel fornire le prove del tenore di vita antecedente alla separazione visto che le risultanze istruttorie comunque acquisite processualmente, quali le dichiarazioni di valore confessorio rese dalle parti nel corso dell'udienza presidenziale, gli elementi contra se evincibili dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in limine litis dallo stesso resistente, le deposizioni dei testi raccolte, costituiscono elementi assolutamente indicativi e convergenti a sostegno della ricostruzione come sopra effettuata.
Per quanto invece attiene alle condizioni economiche della ricorrente, la quale risulta priva di cespiti immobiliari e di altra natura tanto da essere tornata dopo la separazione a vivere insieme al figlio di primo letto dalla madre presso l'abitazione di quest'ultima, l'indagine deve incentrarsi sulla di lei capacità lavorativa al fine di valutare se al di là del dedotto stato di disoccupazione attuale sia in grado di procurarsi autonomamente adeguati mezzi di sostentamento. Tuttavia avuto riguardo al titolo di studio conseguito (diploma di ragioneria), al curriculum lavorativo antecedente le nozze con il signor Cr. dal quale risulta che abbia svolto l'attività di commessa per un lungo arco temporale, a sua detta 15 anni, presso un negozio di rivendita di sanitari ed arredi da bagno, cessata per dimissioni volontarie in prossimità delle nozze e dunque con l'evidente benestare del futuro marito, all'impiego come venditrice esterna svolto successivamente alla separazione dal maggio 2011 al maggio 2012 con un contratto a tempo determinato non più rinnovatole dal quale percepiva una retribuzione di circa Euro 1.700 mensili ed anche alle successive entrate figuranti sul di lei c/c che in difetto di giustificazioni devono presumersi indice di una ulteriore attività lavorativa o comunque di altra fonte di reddito e che ammontano ad una media di circa Euro 750 mensili (calcolata sommando gli importi, del tutto variabili, in entrata dal giugno 2012 al dicembre 2013, pari a circa Euro 13.200, sul punto rinviandosi alla dettagliata indicazione della comparsa conclusionale di parte resistente, pagg. 7 e 8, somma questa poi suddivisa per il numero delle mensilità), deve escludersi che la ricorrente possa in concreto, anche in ragione dell'età raggiunta (45 anni al momento di introduzione della domanda), aspirare a mansioni diverse da quelle di un'attività di natura manuale e a livelli retributivi superiori a quelli da ultimo percepiti.
Pertanto la evidente superiorità delle condizioni economiche dell'ex marito rispetto a quelle della ricorrente che pur considerando la sua concreta attitudine lavorativa mai sarebbe in grado di uguagliare i di lui redditi, unitamente ai di lui cospicui, sia per numero che per valore, cespiti patrimoniali, rende pienamente fondata, in punto di an debeatur, la richiesta di assegno divorzile.
Dovendo tuttavia procedersi alla disamina dei criteri correttivi indicati dallo stesso art. 5 l. 898/1970, si osserva quanto segue.
Quanto alle attuali condizioni economiche del resistente le risultanze istruttorie smentiscono univocamente il peggioramento da quest'ultimo sostenuto: mentre la dedotta flessione dell'attività lavorativa è contraddetta dalle stesse dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni, guarda caso successive agli accertamenti della Guardia di Finanza (risultando un reddito complessivo lordo annuo dall'Unico 2014 di Euro 269.064 e dall'Unico 2015 di Euro 245.284), nonché dagli estratti di c/c della (...) in cui figurano una serie di esborsi voluttuari (quali numerosi acquisti di biglietti aerei e soggiorni all'estero, quali New York, Stoccolma, Copenaghen, viaggi in treno oltre ad acquisti, sia pur più sporadici, in negozi di lusso, quali (...), etc.), nessun rilievo assume invece il debito di Euro 367.000 sopra menzionato nei confronti di Eq., non potendo certo il resistente trincerarsi dietro un esborso conseguente a suoi pregressi inadempimenti. Peraltro il quadro emerso dalle spontanee produzioni del medesimo risulta ben lungi dall'essere esaustivo delle sue attuali consistenze, al riguardo essendo sufficientemente indicativo delle omissioni poste in essere nel presente giudizio e conseguentemente dei redditi anche da ultimo dichiarati al Fisco, oltre a quelle già evidenziate in relazione alla società Ce., l'accredito sul c/c presso il Mo. in data 28.5.2013 della somma di ben 132.786 Euro, la cui causale "bonifico dall'estero" lascia fondatamente supporre, unitamente ai frequenti viaggi all'estero sopra evidenziati, l'esistenza di provviste oltralpe nella sua titolarità.
In relazione invece al contributo dato dalla ex moglie alla conduzione familiare, emerge dalle deposizioni testimoniali raccolte che la signora Ti. sebbene inoccupata e dunque impossibilitata ad apporti di natura economica, abbia nel corso della convivenza coniugale profuso il suo impegno sia nell'attività di accudimento del figlio più piccolo del signor Cr.Lu., che a detta dello stesso teste Bo. citato dal resistente, nonché dalla teste La.Pa. (secondo la quale la stessa attività sarebbe stata effettuata anche per Lo., anch'esso figlio del Cr., di poco più grande di Lu.), veniva dalla signora accompagnato e ripreso da scuola, così come alle attività sportive extrascolastiche e seguito nei compiti, sia nell'attività professionale del coniuge, come si evince dalle univoche dichiarazioni di tutti i testi escussi, avendo anche il teste Bo. ammesso che la ricorrente "andava a studio", sia pur senza spiegarne la ragione ("cosa facesse non so"): circostanza questa che nemmeno la teste Villano, segretaria da lunga data del resistente, quantunque visibilmente pronta a prendere le parti del suo datore di lavoro al punto da non aver risparmiato una sferzata alla ex moglie perché non portava al marito il pranzo in piatti di porcellana e che stava a studio "a farsi le unghie" (come se allora non avesse una casa dove provvedere ben più comodamente alle proprie esigenze estetiche o le possibilità economiche di recarsi presso un manicure), ha potuto tacere avendo dichiarato che la Ti., che "passava a studio due o tre volte la settimana a salutare il dottore" restando con lui nella pausa pranzo, "nei momenti di maggior confusione" le dava una mano "rispondendo al telefono, facendo accomodare i pazienti".
Se gli elementi appena considerati potrebbero in astratto confermare la richiesta svolta dalla ricorrente, funge tuttavia da innegabile criterio di contenimento quello della durata del matrimonio che, avendo coperto un arco temporale quanto alla convivenza coniugale di appena 4 anni (computandosi il periodo intercorso tra la celebrazione delle nozze e la separazione omologata, senza che alcun rilievo possano avere le vicende medio tempore intercorse quali i postumi del grave incidente aereo del Cr., comunque compreso nella convivenza) e quanto alla durata legale di 9 anni (da computarsi fino alla sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio), impone, unitamente all'onere di mantenimento dei quattro figli nati dal primo matrimonio a carico del marito, il ridimensionamento della pretesa attorea.
In conclusione, valutati comparativamente tutti gli elementi raccolti ed applicati ponderatamente i criteri sopra evidenziati, si stima equo quantificare l'assegno divorzile dovuto dal resistente alla ricorrente nella misura di Euro 1.300 mensili a decorrere dalla domanda, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat.
La reciproca soccombenza delle parti impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da Ri.Ti. nei confronti di Lu.Cr., vista la sentenza parziale pronunciata il giorno 14.3/2.4.2014, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- determina in Euro 1.300 mensili l'assegno divorzile dovuto dal resistente alla ricorrente a decorrere dalla domanda, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio della medesima, con rivalutazione annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza