Mille euro al mese di mantenimento per la moglie. Il tenore di vita durante il matrimonio (viaggi, cene e shopping) va mantenuto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, sentenza 18 settembre – 23 ottobre 2105, n. 21670
Presidente Dogliotti – Relatore Genovese
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza in data 2 ottobre 2013, la Corte d'Appello di Brescia, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla signora C.C. contro la sentenza del Tribunale di Mantova, disponendo che l'ex coniuge, D.G., «versi .. un assegno divorzile di € 1.000,00» mensile, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il sig. G., con atto notificato il 18 settembre 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di varie norme di legge sostanziale (artt. 5, co. 6, della legge n. 898 del 1970, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.) nonché vizi motivazionali.
Il coniuge ha resistito con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato, giacché:
a) Con riguardo alla violazione di legge (e connessi vizi motivazionali) commessa in rapporto alla mancata valutazione dell'impossibilità dell'ex moglie di procurarsi mezzi adeguati per il mantenimento del tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio, secondo il principio di diritto già espresso da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 2004 e succ. conff., in base al quale «in tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi non già alternativa, ma meramente esplicativa rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, dovendosi, pertanto, trattare di impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì in quella dell'effettività e della concretezza,
dövendosi, áll'úópó, tenêr econto di tutti -gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale.»), il ricorrente nulla indica in ordine alle concrete capacità lavorative o di impiego che la resistente, già avanti con l'età e già occupata
(con un reddito che è stato valutato nella sentenza), potrebbe ricavare per migliorare il suo attuale provento da lavoro, onde possano imputarsi ad essa le conseguenze dell'altrimenti inesigibile prova negativa della possibilità (così solo astratta ed ipotetica) di procurarsi maggiori mezzi di sostentamento;
b) Con riguardo alla violazione di legge (e connessi vizi motivazionali) emergente dalla mancata valutazione del contributo fornito dalla signora C. con l'apportare i propri redditi, percepiti e conferiti nel budget familiare, per tenere alto il tenore di vita coniugale, in quanto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che tali conferimenti, quantomeno nel presente, possano bastare a mantenere quel livello di vita, come ricostruito (attraverso l'esame di analitica documentazione) e qualificato (e neppure contestato dal ricorrente), affermando (a p. 9 della sentenza) che «il reddito della C. non consente le spese per vestiario veramente consistenti, per viaggi, cene ed altro che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio» (peraltro essendo passato, il quantum del contributo del coniuge, dai € 3.000,00 stabilito nell'accordo di separazione ai € 1.000,00 come assegno divorzile).
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».
Letta la memoria delle due parti.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra; che le osservazioni critiche contenute nella memoria di parte ricorrente non appaiono idonee a un ripensamento della decisione;
che, infatti, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di occasioni di lavoro, questa Corte ha già affermato che «incombe al marito, in via di eccezione, l 'onere di provare che la moglie avrebbe la possibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa a lei confacente» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 600 del 1978);
che tale onere non è stato adempiuto (se non genericamente, e perciò inefficacemente, oltre che in ammissibilmenté, ñella memórià cönclusionale, allégàndouna generica capacità di C'-interpretariato71 della ex moglie, che non si sa neppure di che genere e con quali possibilità di incrementare quanto la stessa già percepisca con il suo attuale lavoro); che, quanto alla misura dell'assegno, appare del tutto inefficace anche il richiamo al recente arresto della Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2015) ed ai «fattori di moderazione» da applicarsi sul tetto massimo costituito dal parametro economico necessario per assicurare il mantenimento del tenore di vita osservato nel corso del matrimonio, atteso che tali diminuenti, nel caso di specie, sono state ampiamente osservate dalla Corte territoriale che ha preso in considerazione la stessa misura consensualmente stabilita, in sede di separazione personale (pari a € 2.000,00 mensili), in favore della odierna resistente, per pervenire ad una quantificazione finale di € 1.000,00 mensili, ottenuta attraverso il computo dei fatti economici di aggravio della condizione personale verificatasi per le due parti, del contributo della moglie ai progressi del marito in costanza di matrimonio, ecc., con una valutazione di merito che si presenta come immune da vizi e perciò insuscettibile di censure in questa sede;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che si liquidano con in dispositivo;
che, ai sensi dell'art.52 D. Lgs. n.198 del 2003, va disposto che siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma I-qoater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
che, in particolare, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, non può considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato la causa relativa al processo di divorzio in cui si discuta esclusivamente dell'assegno divorzile tra i coniugi, con esclusione di ogni questione relativa ai figli (nella specie, mancanti), non essendo compreso, un tale caso, quelle stabilite nei commi 2 e 3 del menzionato art. 10 del TU del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali forfettarie e ad accessori di legge. Dispone che, ai sensi dell'art.52 D. Lgs. n.198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'ari. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
29-10-2015 22:45
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