Legittimo il riconoscimento dell’assegno mensile da 600 euro a favore della donna, Lui è medico e ha una prospettiva lavorativa reddituale in aumento.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 dicembre 2014 – 13 febbraio 2015, 2961
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
In un procedimento di separazione personale tra S. M. e R. E., la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 14/12/2010, confermava la sentenza del locale Tribunale, emessa in data 2/2/2010, che aveva dichiarato l'addebito al marito e disposto assegno per la moglie di £. 600,00.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, anche in sede di separazione, l'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010 ).
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
E' pacifico che i coniugi abbiano redditi da lavoro analoghi; d'altra parte questa Corte ha avuto modo di precisare che il giudice, anche in materia familiare, può ricorrere a presunzioni, ove ritenga sussistere una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. E la Corte di merito, con motivazioni adeguata e non illogica sostiene che si debba presumere un progressivo rafforzamento della libera professione dei medico S., con un aumento degli introiti ( ad es. il numero degli studi presso cui presta la propria attività, i clienti ed i contatti con l'università).
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in £. 2.600,00, comprensive di £. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
17-02-2015 15:18
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