Il genitore separato non convivente con i figli ha diritto a vigilare sull’istruzione dei figli e ad accedere alla documentazione scolastica.
Il principio di bigenitorialità. Proprio per tutelare il minore e la sua esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, è stato introdotto il principio della “bigenitorialità”, ossia il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati. Il ministero dell'Istruzione precisa a riguardo che la l. n. 219/12, stabilendo definitivamente la completa uguaglianza giuridica tra i figli nati all'interno del matrimonio e quelli nati fuori da esso, ha esteso il principio di “bigenitorialità” anche alle c.d. famiglie di fatto in caso di affido congiunto dei figli da parte del Tribunale dei minorenni.
Ciò premesso, il Miur invita i dirigenti scolastici a «incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF».
20-09-2015 20:25
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