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Bonus bebè
Bonus bebè
Diventano finalmente operative le disposizioni attuative del c.d. bonus bebè, la misura di incentivo alla natalità introdotto dall'art. 1, comma 125, della l. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Lo scorso 10 aprile, infatti, è approdato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 83) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015 che definisce le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'assegno di 960 euro annui, erogato mensilmente, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25 mila euro annui (l'importo dell'assegno è doppio se il valore ISEE non supera i 7 mila euro annui). L'assegno è concesso a decorrere dal giorno della nascita fino al compimento del terzo anno di età ovvero fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.
Come richiederlo. L'art. 4 del d.P.C.M. ("Modalità di presentazione della domanda") dispone che la domanda va presentata all'INPS per via telematica - secondo i modelli che verranno predisposti dall'Istituto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento - entro 90 giorni dal giorno della nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare, ovvero, nel caso in cui l'evento si sia già verificato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del d.P.C.M.: nel caso in cui la domanda venga presentata oltre tale termine, l'assegno decorre non dal mese dell'evento ma dal mese di presentazione della domanda. Nella domanda va autocertificato, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio.
Quando decade. L'art. 5 del d.P.C.M. disciplina le cause di decadenza dal beneficio, che interviene, oltre che nel caso in cui vengano meno i requisiti che danno diritto all'assegno, in caso di decesso del figlio, revoca dell'adozione, decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale, affidamento del figlio a terzi o affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. Le cause di decadenza devono essere comunicate tempestivamente dal genitore richiedente all'INPS, che provvede a sospendere l'erogazione dell'assegno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza, e che provvede al recupero delle somme indebitamente erogate.
Eventuale sospensione. Come già previsto dalla Legge di Stabilità, l'art. 6 del d.P.C.M. ribadisce che, laddove a seguito di monitoraggio effettuato dall'INPS, risulti che, per 3 mensilità consecutive, l'onere sostenuto dall'Istituto per l'erogazione del bonus superi le previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della stessa Legge di Stabilità, l'INPS sospende l'accettazione di nuove domande in attesa che il Ministero dell'Economia ridefinisca con decreto l'importo del bonus e i valori ISEE che danno diritto al beneficio.

(Fonte: fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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