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Sentenza

Una madre chiede di essere autorizzata al trasferimento della residenza dei figli minori dal capoluogo ove risiedeva abitualmente con i figli, in Sardegna ove ella dichiarava, senza adeguate allegazioni documentali, di aver ottenuto una stabile occupazione lavorativa; occupazione che non possedeva nella città di residenza attuale. Rigetto.
Una madre chiede di essere autorizzata al trasferimento della residenza dei figli minori dal capoluogo ove risiedeva abitualmente con i figli, in Sardegna ove ella dichiarava, senza adeguate allegazioni documentali, di aver ottenuto una stabile occupazione lavorativa; occupazione che non possedeva nella città di residenza attuale. Rigetto.
Tribunale di Torino, sez. VII Civile, decreto 8 ottobre 2014
Presidente Castellani – Relatore Audisio

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 30.7.2014 la sig.ra X esponeva di avere convissuto fino all'ottobre 2012 con il sig. Y e che da tale unione erano nati i figli … (in data …2006) e … (in data ..2008). La ricorrente rilevava, inoltre, che dal momento in cui il compagno si era allontanato dalla casa coniugale ella non aveva reperito che lavori stagionali e il sig. Y aveva contribuito solo in modo occasionale alle necessità dei minori, che neppure frequentava regolarmente. In tale situazione di precarietà economica, la ricorrente esponeva di aver ottenuto una seria proposta lavorativa presso una pizzeria in Sardegna, nella propria terra  di origine e domandava, conseguentemente, di essere autorizzata a trasferire la propria residenza in … presso i propri genitori, con previsione dell'affidamento condiviso dei minori e collocazione prevalente degli stessi presso la madre; chiedeva, inoltre, che fosse stabilito un preciso calendario di visite padre/figli e che il sig. Y fosse dichiarato tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un contributo di 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive dei figli. Si costituiva in giudizio il convenuto, opponendosi al trasferimento dei figli minori in Sardegna e rilevando che il detto trasferimento avrebbe costituito serio nocumento per i minori, che avrebbero perso la loro rete di amici e di conoscenze. Il convenuto concludeva chiedendo, in via istruttoria, lo svolgimento di indagine sociale al fine di valutare quale potesse essere l'ambiente più idoneo per la crescita dei minori, dichiarandosi concorde nel prevedere l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e determinazione di un contributo di mantenimento a proprio carico ed in favore dei minori di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese extra. All'udienza in data 25.9.2014 comparivano entrambi i genitori ed il convenuto formulava una proposta conciliativa, prevedente il mantenimento della residenza dei minori in … (TO) e un contributo di mantenimento per gli stessi a carico del padre di € 500,00 mensili, oltre il 100% delle spese extra. Veniva, quindi, disposto un rinvio onde consentire alla ricorrente di valutare la proposta conciliativa. La proposta suddetta non veniva accettata dalla ricorrente e, pertanto, all'udienza in data 8.10.2014 il Giudice Relatore interrogava liberamente le parti e, all'esito, i procuratori delle stesse insistevano nelle conclusioni già formulate in atti. Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall'art. 3 della Legge n. 219/2012, osserva quanto segue. La questione portata dalla ricorrente all'attenzione del Tribunale è, principalmente, quella inerente la richiesta della sig.ra X – la cui convivenza con il convenuto è cessata da circa due anni - di trasferirsi, insieme ai figli minori …. da …(TO) presso il Comune di …, provincia … in Sardegna. La richiesta di trasferimento della residenza è fondata dalla ricorrente sulla circostanza che ella avrebbe reperito un posto di lavoro come cameriera presso una pizzeria in Serramanna, con orario inizialmente indicato dalle 17,00 alle 24,00 e da ultimo fissato dalle 10,00 alle 16,00 e retribuzione di poco meno di € 1.000,00 mensili. Al contrario, in .. (TO) ella non avrebbe reperito stabile occupazione lavorativa, trovando solo impieghi stagionali, che non le consentivano di godere di redditi stabili. Il sig. Y si è opposto alla richiesta di trasferimento dei minori, rilevando come in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, i figli sarebbero sradicati dall'ambiente sociale e scolastico frequentato, con notevoli difficoltà a mantenere un adeguato rapporto con il padre, senza contare che in Sardegna vi sarebbero solo gli anziani genitori della sig.ra X a darle una mano con i figli, mentre a .. (TO) vi sono i nonni paterni, nonché la sorella della ricorrente, che è madre di due bambini di età prossima a quella dei figli delle parti e con i quali questi ultimi hanno un ottimo rapporto.
Ciò posto ed al fine di inquadrare giuridicamente la problematica posta dalla fattispecie concreta, occorre rilevare che nell'ambito della recente riforma del diritto di famiglia e, più in particolare, della disciplina della filiazione, introdotta dalla legge n. 219/2012 e dal successivo decreto legislativo n. 154/2013, è stato esplicitamente previsto con riferimento alla questione circa la scelta della residenza abituale dei minori ed in linea con il dizionario europeo (che include nella nozione di “affidamento” la scelta condivisa circa il luogo di residenza abituale del minore) che la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” (artt. 316 c.c. e 337 ter comma terzo c.c.) e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice. La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce, dunque, anche per espresso richiamo normativo, uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere stabilito dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione del nucleo familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337- quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido esclusivo rafforzato: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). La normativa sopra richiamata si inserisce, come detto, nell'ambito della novella legislativa di cui alla legge n. 219/2012, il cui fondamentale principio ispiratore è quello della prevalenza dell'interesse del figlio, specie se minore, su ogni altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto; pertanto le disposizioni in esame devono essere interpretate ed applicate in conformità al principio sopra evidenziato. Conseguentemente, sebbene la scelta della residenza da parte del genitore collocatario costituisca l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione, deve rilevarsi che rispetto a tale diritto l'altro genitore può opporre ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, ed il Giudice dovrà valutare, nella persistenza del disaccordo fra i genitori, se il trasferimento di residenza dei minori si ponga o meno in contrasto con l'interesse degli stessi ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia anche nel diritto a conservare un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, che potrebbe essere compromesso dal trasferimento della prole in un luogo distante dalla residenza del genitore non collocatario o, comunque, non facilmente raggiungibile. Invero, il diritto di un genitore di spostare la propria residenza insieme al figlio, pur trattandosi di diritto di rilievo costituzionale, deve essere bilanciato con il diritto del minore (di pari rango costituzionale) ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della personalità, nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Con la conseguenza che il diritto del genitore di trasferire la propria residenza insieme al figlio può trovare tutela giudiziale solo ove il trasferimento suddetto garantisca il soddisfacimento del diritto del minore come sopra evidenziato.
Ebbene, fatte tali premesse circa i criteri che devono guidare il Tribunale nella decisione circa la determinazione della residenza del minore, occorre osservare come, nella specie, sia emerso in giudizio che l'unico motivo fondante la richiesta della ricorrente di trasferirsi con i figli in Sardegna sia connesso al reperimento di un impiego lavorativo dotato di maggiore stabilità rispetto a quelli ottenuti, negli anni, nella zona di … (TO). Peraltro, la proposta di lavoro suddetta appare assai genericamente formulata, per come risulta dal documento prodotto dalla ricorrente, in cui si dà unicamente atto da parte del titolare …. “…” di … di avere intenzione di assumere la sig.ra X come cameriera, senza la specificazione del corretto inquadramento contrattuale, senza l'indicazione che l'assunzione sarebbe a tempo indeterminato, senza la specificazione dell'importo della retribuzione offerta e, infine, con un orario di lavoro che sarebbe mutato nel corso del tempo passando da un orario serale …come indicato nel documento 7 della ricorrente ad un orario mattutino/pomeridiano (.. per come riferito dalla ricorrente all'udienza di comparizione personale delle parti. Inoltre, va sottolineato che tale proposta lavorativa non appare di natura consistentemente migliore, anche dal punto di vista retributivo, rispetto ai vari impieghi reperiti negli anni dalla ricorrente nella località in cui attualmente vive, avendo ella ha sempre lavorato come cameriera, barista, aiuto cuoco o commessa, sebbene con contratti a tempo determinato (percependo, inoltre, nei periodi di interruzione dal lavoro, l'indennità di disoccupazione). A fronte, poi, di tale generica proposta lavorativa, numerosi appaiono, al contrario, gli elementi pregiudizievoli rispetto agli interessi dei minori connessi al trasferimento in Sardegna, tenuto conto, sotto diverso profilo, che, da quanto concordemente riferito dalle parti all'udienza di comparizione personale, attualmente il padre incontra regolarmente i figli a fine settimana alternati e in settimana, accordandosi con l'ex convivente, ha con loro un importante legame affettivo e rappresenta per gli stessi una figura genitoriale presente e positiva. Va poi osservato che i minori vivono con la madre in un'abitazione messa gratuitamente a  disposizione  dai  nonni  paterni,  con  i  quali  risultano  avere  normali rapporti e contatti e frequentano altresì regolarmente i figli della sorella della ricorrente, di età simile.
E' evidente, dunque, che il trasferimento in Sardegna, in un comune sito all'interno dell'isola … creerebbe, da un lato, un consistente ostacolo alla regolare e continuativa frequentazione del padre con i minori, essendo il sig. X impegnato, soprattutto in inverno, con il lavoro di …, in particolare nei periodi di vacanza e nei fine settimana (quando i minori sono più liberi da impegni scolastici), con concrete difficoltà a poter recarsi in Sardegna a far visita regolarmente ai figli (non rispondendo, ovviamente, agli interessi dei minori, prevedere, nel corso del periodo scolastico, che gli stessi rientrino in …dalla Sardegna per i soli due giorni del fine settimana). Dall'altro lato, i minori verrebbero sradicati dal proprio mondo di affetti ed amicizie, non potendo continuare a coltivare i rapporti (attualmente quotidiani) con i nonni, i cugini e gli amici esistenti, data la notevole distanza fra la residenza attuale e la Sardegna, essendo altresì costretti ad inserirsi in nuovi contesti scolastici, con le connesse conseguenti difficoltà, in particolare, per .. che ha manifestato problemi di .. ed è attualmente seguita, per quanto riferito dai genitori, presso il Servizio di Psicologia di .., necessitando altresì di un insegnante di sostegno a scuola. Il trasferimento in Sardegna determinerebbe, come è ovvio, il venir meno dell'incarico al Servizio psicologico, e, pertanto, il rapporto, già avviato, con le figure di riferimento per la minore presso tale Servizio, con la necessità di avviare un nuovo percorso con diversi specialisti e con la concreta possibilità di una, quanto meno, temporanea regressione dei risultati raggiunti per il superamento delle difficoltà della bambina. D'altronde la stessa ricorrente non ha allegato che l'ambiente di vita ove stanno crescendo i minori sia pregiudizievole per gli stessi, né ha affermato che in .. i figli godrebbero di risorse affettive e di un contesto sociale maggiormente arricchenti per i figli. In tale complessiva situazione, valutati gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta, nonché le obiezioni evidenziate dal convenuto, ritiene, dunque, il Collegio che sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori rimanere nel contesto sociale ed abitativo in cui sono fino ad ora cresciuti, potendo, in questo modo, mantenere equilibrati e continuativi rapporti con entrambi i genitori e coltivare le relazioni con i parenti e la rete amicale già in essere, e potendo, inoltre, la figlia .. continuare ad  essere  seguita,  per  i  problemi  di  …,  presso  il  Servizio  di  Psicologia  che  già conosce la sua situazione. In definitiva, pertanto, non può che essere rigettata la richiesta della ricorrente di autorizzazione al trasferimento di residenza con i figli minori in Sardegna. Così decisa tale preliminare questione, occorre ora esaminare le domande inerenti l'affidamento dei minori, la collocazione degli stessi, la frequentazione con il genitore non collocatario ed il mantenimento.
In merito, deve preliminarmente osservarsi che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quelli dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032), assimilazione del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario. Ne deriva che l'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì premesso che la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame si osserva che l'affidamento dei figli minori va disposto con modalità condivisa e con collocamento prevalente dei minori presso la madre nel luogo di attuale residenza, essendo questa la soluzione che le parti hanno già spontaneamente attuato dalla fine della convivenza circa due anni or sono e rappresentando la sig.ra X il riferimento genitoriale principale per i figli. Avuto riguardo a quanto sopra stabilito, deve disporsi che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre nel luogo di attuale residenza. Per quanto concerne la frequentazione padre-minori, va disposto che il sig. Y possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi dei minori, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo e sostanzialmente ricalcanti i criteri già attualmente applicati dai genitori. Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti: la sig.ra X vive con i figli in casa messale gratuitamente a  disposizione  dai genitori dell'ex convivente e lavora, non in modo continuativo, in qualità di cameriera con contratti a tempo determinato e retribuzione contenuta, il sig. Y gestisce …, presso il quale dimora e risulta percepire all'incirca € 28.000/30.000,00 netti annui, per quanto dal medesimo dichiarato all'udienza in data 8.10.2014), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del convenuto un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 500,00, oltre al pagamento del 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative delle figlie, spese necessarie o concordate e, in ogni caso successivamente documentate. Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto del sostanziale accordo delle parti sulle modalità di affidamento dei figli minori e sul calendario di visite padre/figli e considerato che la decisione sulla residenza dei minori è stata adottata nell'esclusivo e preminente interesse degli stessi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente provvedendo, nel contraddittorio fra le parti,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/12, 337 bis e segg. c.c., 737 segg. c.p.c.
AFFIDA i figli minori …. congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e  collocazione prevalente presso la madre.
RIGETTA la richiesta della sig.ra X di autorizzazione al trasferimento della residenza dei figli minori in Sardegna (presso il comune di …).
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: -         durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola; - due pomeriggi infrasettimanali, uno dei quali comprensivo del pernottamento, con riaccompagnamento a scuola il mattino seguente; -     metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; -     tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni; -  ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti, nonché il giorno del compleanno dei minori; -        due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DISPONE che il sig. Y corrisponda alla sig.ra X, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Avv. Antonino Sugamele

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