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Sentenza

Scioglimento della comunione e destino dei beni comuni.
Scioglimento della comunione e destino dei beni comuni.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 gennaio – 16 luglio 2014, n. 16273
Presidente Vitrone – Relatore Giancola

Svolgimento del processo

Dall'impugnata sentenza emerge che:
"Il 1 agosto 1991 la Ignazio Messina & C. S.p.A. otteneva dal Presidente del Tribunale di Livorno sequestro giudiziario di tutte le quote intestate alla signora S.M.G. della Mediterranean Shipping Agency e della Fin.Tra s.r.l. (già Intersea s.r.l.), nonché sequestro conservativo fino alla concorrenza di L. 1.700.000.000 su tutti i beni mobili, immobili, crediti, azioni, quote di società e quant'altro risultasse di proprietà comune tra la signora S.M.G. ed il marito C.R. . Eseguito il sequestro, con atto di citazione notificato il 19 agosto 1991, la società Messina citava i coniugi C. - S. per la convalida e per il merito all'udienza del 17.10.1991, davanti al Tribunale di Livorno.
I presupposti sui quali l'attrice fondava le sue domande erano i seguenti:
“La Ignazio Messina & C. S.p.A... è creditrice di C.R. di ingentissimi importi, attualmente ammontanti a oltre L. 9.000.000.000 pari ad oltre Euro 4.648.112,00.
Il credito è stato attestato e consacrato con sentenza passata in giudicato, ed è stato oggetto di ben tre gradi di giudizio.
La Messina ha dimostrato, ma la circostanza è pacifica, che i coniugi C. - S. sono stati in comunione legale dei beni dal 24/9/1975 al 22/9/1981, data di separazione convenzionale dei beni con atto notarile.
I coniugi C. non procedevano, peraltro, alla divisione dei beni. In costanza di comunione legale dei beni, la sig.ra S. acquistava a proprio nome, e ciò il 10/11/1977, n. 211.250 azioni della Euroterminal S.p.A., nonché quote della Fin.tra S.r.l. per L. 160.000.000 nominali.
Nel 1984 la sig.ra S. conferiva n. 121.438 azioni Euroterminal nella Mediterranean di S.M.G. S.a.s., ricevendone in cambio quote della Mediterranean Shipping Agency per nominali L. 304.314.000, ed effettuava la vendita alla Trasdamar, nel 1985, delle rimanenti 89,812 azioni della Euroterminal per un importo, stimato dalla Messina di L. 1.700.000.000 pari a Euro 877.976,27 e ciò senza che i coniugi avessero provveduto alla divisione del patrimonio comune. La tesi della Messina, in sintesi, è che l'acquisto delle azioni Euroterminal da parte della convenute, pacificamente avvenuto in regime di comunione legale, fa sì che il marito della S. sia divenuto comproprietario per la metà delle suddette azioni. Poiché n. 121.438 azioni sono state impiegate dalla Sig.ra S. per acquisire una quota della Mediterranean Agency S.a.s., per nominali L. 304.314.000 pari a Euro 157,165,00, il C. è divenuto comproprietario di tale quote nella stessa misura della metà”.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che C.R. è debitore della Messina S.p.A. e che non ha onorato i suoi impegni;
2) accertare e dichiarare l'esistenza della comunione legale tra C.R. e S.M.G. relativamente alle quote della Mediterranean Shipping Agency S.r.l. e della Fin.Tra S.r.l. intestate alla Sig.ra S.M.G. , nonché relativamente a quanto ricavato dalla vendita delle n. 89.812 azioni della Euroterminal alla Trasdamar S.p.A. per un importo pari a L. 1.700.000.000 o a quello meglio visto accertato in corso di causa;
conseguentemente:
A) disporre la divisione delle quote della Mediterranean Shipping Agency S.r.l. e della Fin.Tra S.r.l. tra i comproprietari C.R. e S.M.G. e condannare, per l'ipotesi della divisione in natura, la Sig.ra S. a trasferire al Sig. C.R. le quote a lui dovute derivanti dalla disponenda divisione; oppure, per l'ipotesi di divisione a mezzo vendita, condannare la Sig.ra S.M.G. a pagare al Sig. C.R. e/o per esso alla Ignazio Messina S.p.A. che agisce, per quanto possa occorrere in via surrogatoria, il 50% di quanto ricavato;
B) in ogni caso, previo accertamento e declaratoria del valore delle quote, condannare la Sig.ra S.M.G. a pagare al Sig. C.R. e/o per esso alla Ignazio Messina S.p.A. che agisce, per quanto possa occorrere in via surrogatoria, il controvalore del 50% delle quote della Mediterranean Shipping Agency e della Fin.Tra Sri. di cui al punto A);
C) condannare la Sig.ra S.M.G. a pagare ai C. o per esso alla Ignazio Messina S.p.A. che agisce, per quanto possa occorrere in via surrogatoria, un importo pari al 50% di quanto ricavato dalla vendita delle n. 89.812 azioni Euroterminal alla Trasdamar, il tutto con gli interessi anche ai sensi dell'art. 1221 secondo comma, c.c. dal 18/02/86 o dalla data meglio vista fino all'effettivo soddisfo, e con la svalutazione monetaria”.
Costituitasi in giudizio, la S. resisteva alle domande attrici, chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e formulando una serie di eccezioni di rito e di merito: sosteneva in particolare di aver provveduto all'acquisto delle azioni Euroterminal con ricavati di cessioni di beni personali e con l'impiego di contanti che le sarebbero derivati da utili dell'impresa familiare e da proprietà anteriori.
Il Giudice Istruttore disponeva la separazione delle questioni relative alla convalida dei sequestri chiesta dalla convenuta e quindi, con sentenza n. 92 del 20.12.94-18.02.95 revocava i sequestri autorizzati con il provvedimento 1.8.1991 rimettendo al prosieguo la trattazione delle questioni relative al merito.
Su impugnazione della soc. Messina, con sentenza n. 1576/97 in data 27 maggio-17.10.1997 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza impugnata in punto inefficacia dei sequestri.
All'esito dell'istruzione concretatasi nella produzione di documenti e nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace C. , con sentenza n. 841/03 in data 15 aprile-15 maggio 2003 il Tribunale livornese, respinte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, nel merito rigettava sia le domande attrici che la domanda riconvenzionale della convenuta per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio. Riteneva il primo giudice che le azioni e le quote acquisite dalla sig.ra S. durante il regime di comunione legale fra i coniugi erano cadute in comunione legale col C. ai sensi dell'art. 177 c.c., non potendosi ritenere avere la convenuta fornito la prova che esse erano state acquistate come "beni personali". Ma la richiesta attrice per la declaratoria che le partecipazioni sociali o i proventi delle loro vendite erano cadute in comunione col C. non poteva accogliersi poiché quelle originariamente acquistate durante il regime di comunione legale erano state alienate nel rispetto delle norme sulla circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito (art. 1994 c.c.), mentre quelle acquistate in cambio delle prime o i proventi delle loro cessioni erano successive alla cessazione del regime di comunione, non essendo ipotizzabile una sorta di “surrogazione" dei beni ceduti con quelli acquistati. D'altra parte non poteva secondo il Tribunale dimenticarsi la portata sostanziale del giudicato costituito dalla precedente sua sentenza n. 92/95 che aveva escluso l'esistenza di una comproprietà formale tra i coniugi riguardo ai beni mobili (titoli ed azioni), per cui non era ipotizzabile alcuna pronuncia di condanna della sig.ra S. al pagamento al marito o per lui alla soc. Messina - della metà del ricavato dalla vendita delle 89.812 azioni Euroterminal e della metà del valore delle quote Mediterranean s.r.l. e Fin.Tra. La questione si riduceva quindi alla decisione se fosse ammissibile o meno la domanda di divisione avanzata dalla Messina in via surrogatoria: tale domanda doveva ritenersi inammissibile perché si trattava di diritto di natura personale rientrante nell'ambito dei diritti potestativi, non esercitabile dal creditore particolare del singolo coniuge.
Con sentenza del 19.01-22.02.2007 la Corte di appello di Firenze rigettava l'appello principale proposto dalla Ignazio Messina & C. S.p.A. nonché, - salvo il parziale accoglimento in punto governo spese di lite, - l'appello incidentale spiegato contro detta sentenza dalla S. .
Quanto all'appello principale la Corte distrettuale sottolineava che la comunione legale era istituto diverso dalla comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e ss. del codice civile, tendendo essa a costituire un regime patrimoniale che non disciplinava l'aspetto "statico" della proprietà comune, ma piuttosto quello "dinamico" degli acquisti di nuovi beni e dell'assunzione di obbligazioni. In altri termini, quella esistente fra i coniugi in comunione dei beni era una situazione di contitolarità su un patrimonio inteso come “universitas”, comprensiva di attività e passività, ossia: una "comunione senza quote", nella quale i coniugi non erano individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione. Conseguentemente, il trasferimento di un bene mobile non registrato, come appunto le partecipazioni in società, dava luogo all'obbligo, a carico del coniuge unico intestatario di riconoscere all'altro coniuge il "credito" relativo al valore del bene alienato; inteso tale credito non in stretto senso tecnico-giuridico di una pretesa immediatamente azionabile dall'altro coniuge, ma soltanto in quello di una "posta attiva" da conteggiare nella determinazione finale dei rapporti di dare ed avere in sede di divisione della comunione, ex art. 194 cod. civ.. Solo in quella sede, effettuati tutti gli accertamenti previsti dall'art. 192 cod. civ., si sarebbe potuto ipotizzare un credito di quello dei coniugi che fosse risultato aver effettuato prelevamenti inferiori dal patrimonio comune. Né appariva al riguardo condivisibile la tesi della società Messina secondo cui il diritto di proprietà sul (singolo) bene della comunione alienato dal coniuge unico intestatario si sarebbe trasferito sul bene acquisito in corrispettivo dell'alienazione, in quanto la "surrogazione reale" non era un principio generale del nostro ordinamento, ma era ammessa soltanto nelle ipotesi specificamente contemplate e disciplinate (art. 2742 c.c.; art. 1017 c.c.).
Più rispondente all'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia appariva invece l'assunto della S. , secondo cui " l'acquisto separato da parte di uno dei coniugi in epoca successiva allo scioglimento della comunione legale non fa entrare in comunione il bene acquistato, quand'anche tale acquisto fosse stato effettuato con l'impiego di un bene appartenente alla comunione legale; creandosi eventualmente l'obbligo per il coniuge di corrispondere all'altro coniuge in sede di divisione la differenza fra il valore del bene di cui si fosse disposto e quello della quota di cui poteva disporsi. Invero la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma 2, c.c. nella parte in cui disponeva che l'azione di annullamento spettante al coniuge il cui consenso fosse stato pretermesso dovesse essere esercitata nel termine di prescrizione di un anno dalla data di trascrizione dell'atto, in riferimento all'art. 24, aveva con la sentenza n. 311 del 17 marzo 1988 autorevolmente ritenuto che ".....Dalla disciplina della comunione legale risultava una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa era una comunione per quote, quella era una comunione senza quote; nell'una le quote erano oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 civ.) e delimitavano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.), nell'altra i coniugi non erano individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non era un elemento strutturale, ma aveva soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione potevano essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo andavano ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194). Da tale pronuncia la Corte traeva la conseguenza che "..ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro, richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria amministrazione, non é un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio...". Pertanto l'atto di disposizione compiuto da uno solo dei coniugi non era inefficace, come sarebbe stato se ci si fosse trovati in presenza di una comproprietà del bene, ma soltanto annullabile ad istanza del coniuge che non ne avesse avuto conoscenza entro il breve termine di un anno. A tale ricostruzione dell'istituto della comunione legale e dei suoi effetti aveva aderito la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “tutti gli atti di disposizione di beni immobili o beni mobili registrati (e quindi di un diritto reale frazionato su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell'altro, ovverosia in violazione della regola dell'amministrazione congiunta, erano validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell'annullamento, in forza dell'azione proponibile dal coniuge, il cui consenso era necessario, entro i limiti previsti dall'art. 184 c.c.. La prima conseguenza da trarre dalle considerazioni esposte era che non era dato concepire la traslazione della comunione legale, dopo che le parti avevano posto termine al relativo regime, su nuovi beni acquistati dal coniuge a nome proprio. Secondo quanto correttamente ritenuto dal primo giudice, non poteva infatti affermarsi un regime di contitolarità dei coniugi C. -S. degli acquisti e dei proventi relativi ad operazioni effettuate quando, in forza della separazione convenzionale dei beni con atto del notaio Miccoli del 22 settembre 1981, non vigeva più il regime della comunione legale come sopra intesa (non rilevava, per le ragioni sopra esposte, se in assenza di una divisione dei beni ancora da effettuare: diversamente che nella comunione ordinaria, in cui scioglimento della comunione e divisione coincidevano, nella comunione legale la formale divisone del patrimonio era atto distinto dallo scioglimento della comunione), ma vigeva invece quello della separazione dei beni, poiché in relazione a tali operazioni (conferimento da parte della S. di 121.438 azioni Euroterminal S.p.A. nella Mediterranean Shipping Agency s.a.s. ricevendone nel 1984 quote nominali per L. 304.314.000 e rivendendo nel 1985 le restanti azioni Euroterminal) era solo questione di rimborsi e di restituzioni da effettuarsi in sede di divisione, non potendosi certamente affermare un regime di contitolarità dei coniugi in ordine a tali acquisti e proventi nonché ipotizzarsi una sorta di "surrogazione" dei beni ceduti con quelli acquistati. Per ciò che concerneva le operazioni effettuate (ed i proventi relativi) durante il regime della comunione legale (acquisto da parte della S. , a suo nome, di 211.250 azioni della Euroterminal S.p.A. e quote della Fin.tra s.r.l. per L. 160.000.000 nominali) valeva in primo luogo il rilievo del primo giudice secondo cui le stesse erano ai sensi dell'art. 177 c.c. cadute in comunione legale dei coniugi per il principio del “favor communionis”, in quanto la S. non aveva fornito la prova di averli acquistati come suoi “beni personali” rendendo al momento dell'acquisto la dichiarazione richiesta dall'art. 179 lett. f) cod. civ. circa la provenienza del danaro utilizzato. Secondo l'appellata S. a torto il Tribunale, pur riconoscendo che la dichiarazione richiesta dall'art. 179 f) c.c. circa la provenienza del denaro non richiedeva la forma scritta e poteva essere data anche con testimoni avrebbe poi ritenuto di non poter tenere conto delle risultanze dell'interrogatorio del C. , per essere costui il marito della convenuta in primo grado.
Il rilievo di parte appellata secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di tener conto che la società Messina agiva in questa sede "per quanto occorrere possa in surrogatoria" e quindi “utendo juribus” del proprio debitore, facendo valere l'azione a costui spettante e da lui trascurata, valeva soltanto ai fini della valutazione dell'esperibilità dell'azione surrogatoria, ma non impediva al giudice di valutare liberamente, ad altri fini, la portata della dichiarazione confessoria resa in primo grado dal C. quale litisconsorte necessario. Posto che, come rilevava la stessa S. , "il presente giudizio, vedeva contrapposte, quali parti sostanziali, il C. , titolare del diritto azionato dal suo creditore, e la sig.ra S. ..." non ne derivava affatto la conseguenza che la stessa pretendeva derivarne, cioè che le risposte date dal suddetto avrebbero costituito confessione con gli effetti di “piena probatio” previsti dall'art. 2733, 2 comma c.c., e quindi vincolante nei confronti della parte che l'aveva resa. Si rilevava in contrario che ai sensi del terzo comma del richiamato art. 2733 c.c. la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari poteva essere liberamente apprezzata dal giudice per trame elementi di convincimento anche nei confronti di altri litisconsorti, con una valutazione discrezionale che non soggiaceva al sindacato di legittimità qualora fosse stata adeguatamente e correttamente motivata. La confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti necessari era liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti, di modo che, avuto riguardo alla circostanza pacifica di essere il C. debitore, per sentenza passata in giudicato, di ingenti somme nei confronti della società Messina ed a quella, desumibile dalla documentazione prodotta dalla predetta società, della incisiva ingerenza e del ruolo rilevante assunto dal medesimo nella gestione dei beni e del denaro in comunione con la moglie, non poteva non convenirsi sulla inidoneità delle “dichiarazioni confessorie” del medesimo ad integrare la prova della provenienza del danaro utilizzato per le operazioni di cui trattasi. Non essendo nella specie proposta dalla creditrice Messina S.p.A. nei confronti del debitore C. azione revocatoria ordinaria, rimaneva superfluo approfondire la questione - oggetto anche della richiesta di una prova orale - che rimaneva assorbita, se come assumeva detta società e come sembrava trasparire già dalla documentazione dalla stessa prodotta, il C. fosse stato il regista di tutte le operazioni avvenute con utilizzo di beni e danaro comune dei coniugi. Nella misura in cui la società appellante avesse inteso agire "per quanto occorre in surrogatoria" (tale profilo era indubbiamente presente nelle azioni intraprese dall'odierna appellante principale, nonostante le sue proteste in contrario, smentite sia dal formale inciso sopra riportato, sia dal rilevo assorbente che la stessa appellante non tanto aveva agito sui beni della comunione - che non sussistevano - quanto piuttosto preteso di esercitare in via surrogatoria i diritti del debitore C. nei confronti della di lui moglie S. ), si era già ricordato sopra che nella comunione legale la pretesa dell'uno o dell'altro coniuge al pagamento dei c.d. "rimborsi" per le operazioni solitarie" di disposizione di beni comuni, non poteva essere azionata singolarmente, con riguardo a questa o quella operazione determinata, ma soltanto nell'ambito della divisione: era in quella sede (non ancora attuata) che dovevano confluire tutte le operazioni di rimborso e restituzione secondo i criteri previsti dall'art. 192 cc. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'azione surrogatoria spiegata dal creditore particolare di uno dei coniugi non poteva essere esercitata con riguardo al diritto di chiedere la divisione a seguito della cessazione del regime di comunione legale, attesa in primo luogo la natura strettamente personale del diritto di chiedere la divisione che, attenendo al rapporto coniugale, e quindi al tessuto intimo e personale dei rapporti interni alla famiglia, era un diritto sicuramente "inerente alla persona del debitore" e come tale escluso dall'applicabilità dell'art. 2900 cod. civ. e perché, la natura "potestativa" del diritto non consentiva di valutare in termini di "inerzia" il comportamento del suo titolare: un diritto potestativo, infatti, si esercitava tanto attraverso atti positivi, quanto attraverso il non esercizio. In ogni caso, più in generale, ove anche al menzionato diritto fosse stato applicabile il cit. art. 2900, era agevole rilevare che, come riferiva la stessa soc. Messina, il comportamento del debitore C. era stato nella specie tutt'altro che inerte e comunque, in linea ancor più generale, ove anche il titolare del diritto avesse - come nella specie - posto in essere una rinuncia ovvero un atto incompatibile col suo esercizio, l'azione surrogatoria non avrebbe potuto essere utilmente impiegata dall'odierna appellante principale, dato che, salvo il potere del creditore di agire in prevenzione con la richiesta di un sequestro conservativo (aspetto, questo, rimasto superato dalla già citata sentenza n. 1576/97 di questa Corte), il debitore conservava il potere di disporre del proprio diritto e privare quindi di oggetto la legittimazione del creditore con atto di rinuncia o di alienazione. Nonostante la legittimazione ad agire concessa al creditore, era invero al debitore che spettava in ogni caso la titolarità del diritto azionato e la facoltà di tutti gli atti di disposizione di tale diritto, secondo il proprio insindacabile giudizio. Alla luce delle osservazioni che precedevano rimaneva superata la questione, su cui insistevano le parti, sull'efficacia di giudicato che sarebbe stata da riconoscersi alla sentenza 92/95 del Tribunale di Livorno come quella, che secondo la sentenza impugnata, avrebbe accertato l'inesistenza della comproprietà del C. sulle partecipazioni nella Medship e nella Fintra.
Avverso questa sentenza notificata il 17.04.2007 la Società Ignazio Messina & C. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo articolato in duplice profilo, illustrato da memoria e notificato al C. , che non ha svolto attività difensiva, nonché alla S. che ha resistito con controricorso, proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo e depositato memoria.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale la Società Ignazio Messina & C. denunzia "Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3 e omessa e/o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 5" ed in particolare "Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 c.c. e contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo della controversia".
"Conseguenze dell'accoglimento del motivo sub 1 sul capo successivo della sentenza impugnata comunque viziato da omessa/insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo della controversia:
Formula il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Lo scioglimento della comunione legale tra coniugi per effetto del verificarsi di una delle cause previste dall'art. 191 c.c. (ed in particolare per effetto del mutamento convenzionale del regime patrimoniale) determina l'applicabilità ai beni comuni della disciplina prevista per la comunione ordinaria, fatte salve le norme imperative dettate in materia di divisione dei beni della comunione legale (tra le quali l'obbligatoria uguaglianza delle quote dei coniugi in sede di divisione ex art. 194 c.c.)”.
Sostiene che dopo lo scioglimento della comunione legale ai beni già comuni andava applicato il regime della comunione ordinaria fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili dettate in materia di divisione, nel senso che il coniuge poteva alienare liberamente la propria quota anche a terzi e che agli atti di disposizione di uno o più singoli beni nella loro interezza si applicava la regola generale dell'efficacia subordinata all'effettiva assegnazione del bene al coniuge che ne avesse.
Di conseguenza la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare se gli atti dispositivi successivi allo scioglimento fossero stati effettuati di comune accordo dai coniugi ed ancora ritenere il primo atto dispositivo come equivalente alla divisione del bene comune con conseguente spettanza dei conseguiti ricavi a ciascuno dei due condividenti ed in parti uguali nonché ancora verificare oltre al consenso del C. alla permuta, le conseguenze dello scioglimento in relazione alle quote Fintra e conclusivamente affermare che il creditore in tale situazione poteva chiedere in via surrogatoria la divisione, considerato anche il vizio di motivazione in punto di mancato esercizio per rinuncia del C. al diritto di chiedere la divisione.
Con il ricorso incidentale condizionato la S. deduce "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2733 c.c., in relazione agli articoli 2730 e 2900 c.c.; motivazione contraddittoria, omessa o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo, ex art. 360 n.5 c.p.c.".
Formula il seguente quesito di diritto “Nell'ambito di un'azione promossa in via di surroga, ex art. 2900 c.c., la confessione giudiziale resa dal convenuto debitore dell'attore, forma piena prova, ai sensi dell'art. 2733 2 comma c.c., nei confronti del debitor debitoris e spiega effetti nei confronti del creditore che agisce in via di surroga, in quanto atto di disposizione del diritto da lui azionato in via di surroga, utendo juribus del proprio debitore”.
Il motivo del ricorso principale non ha pregio, rivelandosi le dedotte censure prevalentemente inammissibili e per la residua parte infondate; al relativo rigetto segue l'assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato a contraria sorte del primo.
Irreprensibilmente, anche per il profilo argomentativo, i giudici di merito sono pervenuti all'impugnata decisione compiendo un'ampia disamina delle note regole normative e giurisprudenziali che presiedono agli istituti giuridici involti nella vicenda (quali la comunione legale, il relativo scioglimento convenzionale, la sorte del patrimonio comune ai coniugi, il diritto di ciascuno alla divisione, l'ammissibilità del relativo esercizio con azione surrogatoria intentata dal creditore di uno di loro etc.) ed applicando gli evidenziati principi di diritto nei limiti in cui si attagliavano alle qualificate domande con specifico oggetto, svolte dalla società Ignazio Messina ed agli emersi dati fattuali. In particolare hanno verificato che la S. aveva acquistato le quote della srl FinTra e le azioni della S.p.a. Euroterminal nella vigenza del regime di comunione legale, protrattosi dal 24.09.1975 al 22.09.1981, quando per atto pubblico i coniugi avevano mutato convenzionalmente tale regime in quello della separazione personale dei beni, in vigenza del quale la medesima S. aveva disposto dei medesimi beni permutandoli o cedendoli a terzi dietro corrispettivo. Hanno inoltre accertato, come anche pacifico, il fatto che tutti gli atti dispositivi della partecipazioni societarie erano stati dalla S. formalmente e validamente compiuti a suo esclusivo nome, nel rispetto del regime di trasferimento di tale particolare tipologia di beni e, quindi, in linea col dettato normativo, ritenuto che sebbene detto acquisto di quote ed azioni fosse soggetto al regime della comunione legale (artt. 177 lett. a) e 178 c.c.), per il fatto che ne era rimasta indimostrata l'attuazione con risorse personali della stessa, tuttavia non poteva concludersi per l'inclusione delle acquisite (da lei soltanto) quote ed azioni in esame nella universitas dei beni facenti parte della disciolta comunione legale, ma solo questione di eventuali rimborsi e restituzioni in sede di divisione del patrimonio comune (artt. 184, terzo comma, c.c. e 192 c.p.c.) per l'utilizzo a scopi personali dei mezzi comuni. Questa conclusione inerente anche agli acquisti e ricavi conseguiti dalla S. a seguito di del pari validi atti dispositivi dei medesimi beni, da lei di nuovo personalmente e singolarmente compiuti in data successive al mutamento del regime patrimoniale, ha indotto i giudici di merito ad affermare ineccepibilmente che quote e azioni societarie non erano mai state specifico oggetto della comunione legale (pagg. 5 e 14 dell'impugnata sentenza), conclusone che per quanto detto non merita le proposte censure ove anche le quote Fin.Tra, a differenza delle azioni Euroterminal, non fossero state, come invece sostiene la controricorrente e pare emergere dai passi della sentenza di primo grado trascritti in quella d'appello, anch'esse cedute dopo lo scioglimento della comunione legale.
Gli esposti rilievi rendono inoltre superfluo l'esame delle censure che rubricate come violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 c.c., involgono segnatamente tipologia (legale o ordinaria) e regole applicabili ai beni già ricompresi nella comunione legale convenzionalmente sciolta e non ancora assoggettati a divisione, profili che rispetto al caso di specie si rivelano privi di concreto interesse e non rilevanti pure in riferimento alle ulteriori conseguenze che la ricorrente intenderebbe trarne. D'altra parte infondato appare anche l'addebito ai giudici d'appello di non avere accertato che il C. aveva consentito gli atti dispositivi in questione individualmente e solitariamente compiuti dalla moglie, dal momento la prospettata questione e stata espressamente vagliata (pag 14 dell'impugnata sentenza) dai giudici di merito sia al fine di escluderne la rilevanza rispetto alle azioni svolte dalla società ricorrente, non inclusive della revocatoria ordinaria, e sia, seppure implicitamente, al fine di evincerne già in base alla mera e peraltro condivisa allegazione, l'insussistenza del requisito dell'inerzia del debitore C. , atta a legittimare l'esperimento dell'azione surrogatoria, invece intentata dalla società, quand'anche di tale azione se ne fosse ritenuta, come non è stato, l'ammissibilità.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della nature delle controverse questioni.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Avv. Antonino Sugamele

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