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Sentenza

Lei spagnola, lui italiano. Coppia di coniugi chiede al tribunale di Parma lo scioglimento del matrimonio contratto nel 2009, chiedendo di applicare la legge dello Stato spagnolo. Art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010
Lei spagnola, lui italiano. Coppia di coniugi chiede al tribunale di Parma lo scioglimento del matrimonio contratto nel 2009, chiedendo di applicare la legge dello Stato spagnolo. Art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010
Tribunale di Parma, sez. Civile, sentenza n. 599/14
Presidente/Relatore Piscopo

Le parti hanno in via comune così concluso

Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 10 gennaio 2009 in (…) e trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. (…) alle seguenti condizioni:
“I sig.ri (…) e (…) intendono addivenire allo scioglimento del matrimonio. Il divorzio verrà regolato dalla legge dello Stato spagnolo alle condizioni precisate in un ricorso congiunto da presentare presso il Tribunale di Parma, nel territorio dello Stato italiano ed in forza del Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio Europeo, direttamente applicabile, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione.
La casa coniugale sita in (…), via (…), già in proprietà del sig. (…) e dallo stesso abitata, sarà assegnata al (…) con tutti i relativi immobili, gli arredi e le pertinenze;
Il sig. (…) corrisponderà in favore della sig.ra (…) la somma capitale “una tantum” pari ad euro 90.400 preso atto che (…) è di nazionalità spagnola mentre il (…) è di nazionalità italiana ed il matrimonio dagli stessi contratto secondo il rito civile il 10 gennaio 2009 in (…) è stato iscritto nel registro atti di matrimonio di tale Comune al n. (…);
- Rilevato che, ai sensi del dell'art. 5 del Reg. UE 1259/2010, i coniugi hanno designato di comune accordo come applicabile al divorzio de quo la legge spagnola e la prodotta scrittura privata intervenuta del 27.06.2013, nella quale tale accordo è contenuto, è conforme ai requisiti di validità formale a richiesti dall'art. 7 del citato regolamento, ritenendo questo Tribunale che la suddetta designazione non necessiti dell'atto pubblico;
- Considerato che la legge spagnola designata concordemente dalle parti corrisposte alla legge dello Stato di cui una di esse, vale a dire la (…), ha la cittadinanza (art. 5, comma 1, lett. c), sicché nulla osta all'applicazione degli art. 88 ed 81 c.c. spagnolo in forza dei quali è consentito ai coniugi chiedere direttamente il divorzio, senza necessità di una previa separazione, una volta decorsi 3 mesi dalla data di celebrazione del matrimonio, indipendentemente dai motivi alla base della domanda;
- Ravvisata la compatibilità della normativa straniera scelta dalle parti con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita e di affetti tra i coniugi (cfr. Cass., n. 16978/20069, Cass., n. 10378/2004);
- Acclarato il definitivo venir meno fra le parti della loro iniziale comunione materiale e spirituale;
Ritenuta pertanto l'accoglibilità del ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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